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Legge Regionale 27 giugno 1979, n. 56

Modifica dell’articolo 73 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, sulla protezione della fauna e sull’esercizio della caccia in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il terzo comma dell’articolo 73 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, è così sostituito:
«Le riserve di caccia consorziali e quelle sociali non potranno essere rinnovate alla scadenza del decreto di concessione e saranno automaticamente trasformate in zone di ripopolamento e cattura, in attesa del nuovo riassetto che verrà dato dal Comitato regionale faunistico e dai Comitati comprensoriali faunistici. Tuttavia, sino al nuovo riassetto, l’Assessore regionale competente potrà , sentito il parere del Comitato regionale faunistico e del Comitato comprensoriale faunistico competente per territorio, con singoli provvedimenti, affidare, per periodi di tempo non superiori all’anno, in concessione autogestita per l’esercizio della caccia territori ricadenti in tali riserve.
I provvedimenti di cui al comma precedente cessano di avere efficacia ove il riassetto preveda una destinazione del territorio diversa da quella che ha determinato la concessione».
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 27 giugno 1979.

Soddu