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Legge Regionale 16 giugno 1980, n. 20

Norma integrativa della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62. Indennità di trasferta per i sottufficiali e le guardie forestali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
A decorrere dal 1º luglio 1979, le nuove misure dell’indennità di trasferta stabilite dalla legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, sono estese al personale regionale appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali, come segue:
- personale della carriera esecutiva, nella misura prevista al punto 2) del primo comma dell’articolo 1;
- personale della carriera ausiliaria, nella misura prevista al punto 3) del primo comma dello stesso articolo.
Sono altresì estese le altre disposizioni contenute nella legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62.


Art.2
Le spese per l’attuazione della presente legge, valutate in lire 37.500.000 per il 1980 a lire 25.000.000 per gli anni successivi, fanno carico al capitolo 02052 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1980.
A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 37.500.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, mediante la riduzione della corrispondente riserva prevista nella lettera o) dell’elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio di previsione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 16 giugno 1980.

Ghinami