Legge Regionale 16 giugno 1980, n. 20
Norma integrativa della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62. Indennità di trasferta per i sottufficiali e le guardie forestali.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
- personale della carriera esecutiva, nella misura prevista al punto 2) del primo comma dell’articolo 1;
- personale della carriera ausiliaria, nella misura prevista al punto 3) del primo comma dello stesso articolo.
Sono altresì estese le altre disposizioni contenute nella legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62.
Art.2
A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 37.500.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, mediante la riduzione della corrispondente riserva prevista nella lettera o) dell’elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio di previsione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, lì 16 giugno 1980.
Ghinami