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Legge Regionale 21 agosto 1980, n. 26

Abrogazione della legge regionale 29 luglio 1975, n. 31 - Recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica e dei contratti integrativi regionali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro vigenti nel territorio della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Per l’attuazione dei programmi di forestazione e attività connesse da eseguirsi in Sardegna si applicano il contratto collettivo nazionale e gli eventuali contratti di lavoro integrativi regionali, stipulati tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e vigenti nel territorio della Sardegna per gli operai addetti a lavori di sistemazione idraulico - forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti o istituzioni pubbliche.
La decorrenza della normativa di cui al precedente comma, al fine della disciplina dei rapporti di lavoro eventualmente già in corso, sarà quella prevista dai medesimi contratti sopraccitati.
Per l’anno 1980 le spese connesse con l’applicazione dei contratti di cui ai commi precedenti graveranno sulle disponibilità esistenti sui capitoli 05017 e 05019 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per l’anno 1980 e sul titolo di spesa 7.5.3/2 del Programma di interventi per l’anno 1979.


Art.2
La legge regionale 29 luglio 1975, n. 31, è abrogata.

Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 21 agosto 1980.

Ghinami