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Legge Regionale 21 agosto 1980, n. 27

Autorizzazione all’Amministrazione regionale a pagare prestazioni effettuate nell’ambito dell’attività di formazione professionale di riconversione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a pagare, tramite l’apposito Fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, nella misura di lire 12.000 lorde orarie, le prestazioni didattiche di cultura socio - economica e sindacale effettuate da 42 esperti nel periodo intercorrente tra il 30 settembre 1979 ed il 12 febbraio 1980, nell’ambito dell’attività di formazione professionale di riconversione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, di cui al decreto legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501.

Art.2
La spesa di cui al precedente articolo, ammontante complessivamente a lire 25.884.000, grava sulle disponibilità esistenti in conto del capitolo 10001 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l’anno 1980.

Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 21 agosto 1980.

Ghinami