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Legge Regionale 21 agosto 1980, n. 30

Disposizioni per l’attuazione del Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero - caseario, previsto dal Programma di intervento per gli anni 1976-1978.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Interventi per il comparto vitivinicolo

Per l’attuazione degli interventi promozionali tendenti a favorire lo sviluppo produttivo nelle zone di gravitazione delle cantine sociali considerate dal Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero - caseario, la misura del contributo previsto per l’esecuzione delle opere di miglioramento fondiario è elevata all’80 per cento della spesa ammessa.
E’ a carico dei fondi disponibili per l’attuazione del Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero - caseario l’intervento rivolto al risanamento delle situazioni debitorie derivanti dalla realizzazione delle cantine sociali a favore delle cooperative individuate nel comparto vitivinicolo dello stesso Progetto.


Art.2
Interventi per il comparto ortofrutticolo
L’intervento per il risanamento delle passività delle centrali ortofrutticole, previsto dal Progetto di promozione del comparto ortofrutticolo, è esteso alla Società cooperativa ortofrutticola di San Sperate (COOPRA) ed alla Società semplice «Perda Fitta» di Serramanna, cui è riservata una somma non superiore a lire 70.000.000, a condizione che la stessa si trasformi preliminarmente in società cooperativa legalmente costituita.
Per l’esecuzione delle opere di miglioramento fondiario previste per il comparto ortofrutticolo del Progetto di promozione vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero - caseario, e la cui attuazione è a carico del titolo di spesa 7.1. I del Programma di intervento per il 1979, la misura del contributo concedibile è quella prevista dall’articolo 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588.
Potranno fruire della misura massima del contributo prevista per i coltivatori e gli allevatori diretti anche gli imprenditori agricoli a titolo principale e le cooperative regolarmente costituite formate per almeno il 75 per cento cda coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli a titolo principale che conducano non meno del 60 per cento della superficie aziendale.


Art.3
Interventi per il comparto lattiero - caseario

E’ a carico dei fondi disponibili per l’attuazione del Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero - caseario l’intervento rivolto al risanamento delle situazioni debitorie derivanti dalla realizzazione dei caseifici sociali da parte delle cooperative individuate nel Progetto stesso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tale risanamento potrà riguardare soltanto la quota di indebitamento risultante alla data di entrata in vigore della presente legge ed eccedente il finanziamento pubblico concesso alle cooperative per la realizzazione dei relativi caseifici sociali.


Art.4
Anticipazioni dell’Amministrazione Regionale in conto aumento di capitale azionario

Per le partecipazioni azionarie individuate nei programmi e nei progetti regionali relativi ai comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero - caseario ed assunte dall’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e dell’articolo 13 della legge 24 giugno 1974, n. 268, sono autorizzate, entro i limiti di disponibilità, rispettabilità del fondo costituito ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e dei titoli di spesa dei programmi regionali di intervento ai sensi della legge 24 giugno 1974, n. 268, operazioni di anticipazione in conto sottoscrizione di futuri aumenti di capitale.
Tali anticipazioni, ove non si realizzi il previsto aumento di capitale entro il termine di un anno, devono essere rimborsate in unica soluzione, nella misura corrispondente al mancato aumento di capitale e col gravame degli interessi corrispondenti al tasso agevolato praticato sulle operazioni di credito agrario d’esercizio in agricoltura.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 21 agosto 1980.

Ghinami