Legge Regionale 21 agosto 1980, n. 33
Adeguamento degli interventi finanziari regionali a favore delle Cooperative agricole.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
a) autorizzare la concessione di prestiti di esercizio sui fondi di rotazione esistenti;
b) concedere il concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati dagli istituti di credito.
I prestiti sono concessi - anche a integrazione di analoghi benefici statali o comunitari - a favore delle cooperative agricole e dei loro consorzi e hanno una durata non superiore a tre anni.
La misura del finanziamento sarà determinata in relazione alla quantità e qualità dei prodotti da conservare o da commercializzare e all’entità degli impegni finanziari gravanti sul beneficiario.
Quando i prestiti sono accordati per cause derivanti da pesantezza di mercato, l’Amministrazione regionale può concedere, previa deliberazione della Giunta, la garanzia sussidiaria fino all’ammontare complessivo delle perdite accertate.
I prestiti sono regolati, oltre che dalle norme della presente legge, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1973, n. 512.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 21 agosto 1980
Ghinami