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Legge Regionale 28 novembre 1981, n. 39

Nuovo trattamento economico del personale regionale, in attuazione degli articoli 26 e 122 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In attuazione degli articoli 26 e 122 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il trattamento economico del personale dell’Amministrazione regionale, inquadrato nel ruolo unico di cui all’articolo 27 della legge medesima, è modificato secondo le disposizioni degli articoli seguenti, a decorrere dal 1º luglio 1979.
Per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le vigenti norme concernenti il trattamento economico del personale dell’Amministrazione regionale.


Art.2
Con decorrenza dal 1º luglio 1979, al personale dell’Amministrazione regionale appartenente al ruolo unico è concesso un assegno personale in misura pari al quattordici per cento dello stipendio in godimento, comprensivo degli aumenti periodici biennali e con esclusione dell’indennità di contingenza, da corrispondersi anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità. L’assegno medesimo è rideterminato in corrispondenza con le variazioni che, sullo stipendio e relativi aumenti periodici, siano intervenute sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.3
La tabella C e le relative note di cui all’articolo 73, comma primo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono sostituite dall’allegata tabella e relative note, che fanno parte integrante della presente legge.


Art.4
In sede di prima collocazione nei parametri retributivi indicati nella nuova tabella di cui all’articolo 3, con decorrenza dal 1º luglio 1979 o dalla data di assunzione, se successiva, al personale appartenente al ruolo unico regionale è attribuita, nella fascia funzionale di inquadramento, la classe di stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore al trattamento economico in atto alla data predetta. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.
Ai fini dell’applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione lorda:
a) stipendio mensile, con i relativi aumenti periodici;
b) assegno personale previsto dall’articolo 2.
Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.
Qualora in base alla normativa preesistente ed a quanto stabilito all’articolo 2, successivamente al 1º luglio 1979 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, siano intervenute variazioni negli elementi della retribuzione di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma, con effetto dalla stessa data nella quale hanno avuto luogo le variazioni si procede alla rideterminazione del trattamento economico con le modalità e per gli effetti previsti dal primo comma.


Art.5
L’anzianità complessiva di servizio regionale, posseduta al 1º luglio 1979 in base alla normativa regionale vigente, è valida, ai fini della progressione economica prevista dalla nuova tabella allegata alla presente legge, nella misura pari all’eventuale differenza fra la stessa anzianità e quella indicata nella tabella medesima, in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell’articolo 4.
L’anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata integralmente, a decorrere dal 1º luglio 1979, per il conseguimento delle successive classi di stipendio e dei relativi aumenti periodici.
Nei confronti del personale, cui ai sensi dell’articolo 4 sia stata assegnata l’ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l’eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per lhattribuzione degli aumenti periodici biennali. Fermo il trattamento più favorevole, detti aumenti periodici non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell’articolo 4; tuttavia, nei confronti di coloro che ai sensi della preesistente normativa erano collocati nell’ultima classe di stipendio, sono comunque attribuiti nel nuovo parametro aumenti periodici di stipendio in numero pari a quello già assegnato sulla predetta classe, aumentato di due.


Art.6
L’assegno personale previsto dall’articolo 2 è assorbito in sede di attribuzione del nuovo trattamento economico, che viene effettuata ai sensi dell’articolo 4.

Art.7
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si applicano anche ai dipendenti regionali appartenenti al ruolo speciale del personale della formazione professionale, a quelli appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali e al personale appartenente al ruolo delle guardie giurate nella pianta organica dei salariati permanenti dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda nonchè al personale appartenente ai ruoli dei Comitati provinciali della caccia, allorquando, con legge regionale, sia stato disposto il relativo inquadramento nel ruolo unico.
Nelle more, l’assegno di cui all’articolo 2 è provvisoriamente corrisposto al personale predetto, con riferimento allo stipendio e relativi aumenti periodici biennali in godimento nel ruolo di appartenenza, salvo conguaglio.


Art.8
L’articolo 75 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è sostituito dal seguente:
“Il corrispettivo orario per le prestazioni di lavoro straordinario, semprecchè non si tratti di lavoro compensativo, è determinato secondo la seguente formula:
retribuzione mensile iniziale della classe + rateo 1/ 12 della 13a mensilità
-------------------------------------------------------------------------------------------
175
il relativo importo è aumentato del 15 per cento per il lavoro straordinario diurno prestato nei giorni feriali, del 30 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, del 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge. Le misure così ottenute, sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/ 75 dell’indennità di contingenza spettante alla data del 1º gennaio di ciascun anno”.
Ai fini della determinazione della misura del compenso per il lavoro straordinario, la disposizione prevista nel precedente comma e le nuove misure degli stipendi secondo quanto previsto dalla tabella di cui all’articolo 3, hanno effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.


Art.9
L’ultimo comma dell’articolo 49 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è sostituito dai seguenti:
“Per il personale regionale cui sia stato conferito l’incarico di Coordinatore a norma degli articoli 8 e 20, di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta o di Coordinatore degli uffici periferici regionali con circoscrizione provinciale, le ore mensili di lavoro straordinario di cui al quarto comma sono elevate a 45.
La misura indicata al precedente comma è estesa al personale regionale avente sede di servizio in Roma e, limitatamente a cinque unità, al personale assegnato all’attività della segreteria della Giunta regionale”.
Sino a quando non si sarà provveduto all’istituzione dei servizi e dei settori ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, la disposizione di cui al precedente comma trova applicazione nei confronti dei funzionari cui siano state conferite le corrispondenti funzioni ai sensi della normativa vigente anteriormente alla predetta legge regionale, nonchè dei capi degli uffici periferici regionali con circoscrizione regionale.
E’ abrogato il secondo comma dell’articolo 126 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.


Art.10
Le percentuali indicate dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni per la determinazione delle indennità previste per i coordinatori generali, di servizio, di settore e dei Centri di formazione professionale dell’Amministrazione regionale sono aumentate di cinque punti.

Art.11
La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell’assegno vitalizio, prevista dall’articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è disposta, a decorrere dal 1º luglio 1979, sulla base del nuovo trattamento economico stabilito dalla presente legge per il personale in servizio e della percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza in godimento ai sensi della predetta legge regionale.
Ai fini previsti dal precedente comma, il personale che, per essere già cessato dal servizio alla data del 1º gennaio 1977, non sia stato inquadrato nel ruolo unico regionale previsto dall’articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è virtualmente inquadrato nelle fasce funzionali del ruolo medesimo secondo le disposizioni transitorie della predetta legge regionale e con effetto dal 1º gennaio 1977, assumendo a riferimento, quale trattamento economico in atto indicato all’articolo 85 della medesima legge regionale, quello che, in base alla normativa preesistente, spettava al personale regionale di pari carriera, qualifica ed anzianità in servizio alla data del 1º gennaio 1977.
I dipendenti indicati al precedente comma e quelli cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1977 e il 1º luglio 1979 sono quindi virtualmente collocati nei nuovi parametri retributivi previsti dall’articolo 3 della presente legge, secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5, assumendo a riferimento rispettivamente la data del 1º gennaio 1977 e quella successiva di cessazione dal servizio per l’individuazione del trattamento economico o dello stipendio anche solo virtualmente in godimento, noncheh dell’anzianità complessiva di servizio regionale, indicati nelle disposizioni predette.
Agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede il Comitato amministrativo del fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.


Art.12
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 400.000.000 nell’anno 1981.

Art.13
All’articolo 74 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, l’alinea contraddistinta con la lettera b) è sostituita come segue:
“b) per il personale addetto alla conduzione degli automezzi nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario, rapportati a 70 ore mensili”.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.


Art.14
In armonia con i criteri indicati nell’articolo 29 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il nuovo trattamento economico previsto dalla presente legge si applica al personale degli enti strumentali della Regione.
A tale fine i competenti organi degli enti di cui sopra sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti organici alle norme della presente legge, entro sessanta giorni della sua entrata in vigore.


Art.15
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono quantificate in lire 7.430.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980, in lire 5.295.000.000 per l’anno 1981 e in lire 5.540.000.000 per l’anno 1982 e quelli successivi.
Le stesse spese risultano così ripartite:
1) personale del ruolo unico lire 5.585.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 3.610.000.000 per l’anno 1981 e successivi;
lire 510.000.000, ulteriori, per l’anno 1982 e successivi.
2) personale del ruolo della formazione professionale
a) articolo 2 e articolo 7, secondo comma
lire 750.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 550.000.000 per l’anno 1981 e successivi;
b) articoli 2, 4, 5, 6 e 7, primo comma lire 360.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 240.000.000 per l’anno 1981 e successivi;
lire 50.000.000, ulteriori, per l’anno 1982 e successivi.
3) personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali
a) articolo 2 e articolo 7, secondo comma
lire 345.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 230.000.000 per l’anno 1981 e successivi;
b) articoli 2, 4, 5, 6 e 7, primo comma
lire 110.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 75.000.000 per l’anno 1981 e successivi lire 60.000.000, ulteriori, per l’anno 1982 e successivi.
4) personale del ruolo delle guardie giurate dell’Azienda delle foreste demaniali
a) articolo 2 e articolo 7, secondo comma
lire 60.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 40.000.000 per l’anno 1981 e successivi;
b) articoli 2, 4, 5, 6 e 7, primo comma
lire 20.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 15.000.000 per l’anno 1981 e successivi; lire 5.000.000, ulteriori, per l’anno 1982 e successivi.
5) personale dei ruoli dei Comitati provinciali della caccia
a) articolo 2, e articolo 7, secondo comma
lire 150.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 100.000.000 per l’anno 1981 e successivi;
b) articoli 2, 4, 5, 6 e 7, primo comma
lire 50.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1980;
lire 35.000.000 per l’anno 1981 e successivi; lire 20.000.000, ulteriori, per l’anno 1982 e successivi.
6) Sovvenzione straordinaria a favore del Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965 n. 15.
- articolo 12 lire 400.000.000 per l’anno 1981.
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
Cap. 03011 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui delle spese in conto capitale (o di investimenti) dichiarati perenti agli effetti amministrativi (art. 8, legge 5 agosto 1978, n. 468) L. 400.000.000

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 10.940.000.000
mediante utilizzazione delle sottoelencate riserve inserite nella tabella A) allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (legge finanziaria):

lettera b) - Istituzione del corpo forestale e di vigilanza territoriale della Regione Sarda e norme transitorie e inquadramento del relativo personale nel ruolo unico regionale L. 1.120.000.000

lettera e) - Contrattazione triennale personale Amministrazione regionale L. 8.520.000.000

lettera p) - Inquadramento nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale del personale addetto alla formazione professionale L. 1.300.000.000

Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 480.000.000 mediante l’utilizzazione della sottoelencata riserva inserita nella tabella B) allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (legge finanziaria):
lettera h) - Provvedimenti straordinari per sostenere i livelli produttivi nei diversi settori
L. 480.000.000

In aumento
Cap. 02016 - Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai dipendenti dell’Amministrazione regionale, indennità di mansione ai centralinisti ciechi, indennità di cassa e di maneggio di denaro, indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata, indennità al personale in servizio presso il centro meccanografico, indennità dirigenziale( LR 17 agosto 1978, n. 51, e LR 28 febbraio 1981, n. 10) (spesa obbligatoria) L. 8.670.000.000

Cap. 02019 - Quote a carico della Regione dei contributi al fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell’Amministrazione regionale (LR 5 maggio 1965, n. 15, artt. 16 e 17, LR 30 luglio 1970, n. 6, artt. 8 e 13, LR 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma terzo, LR 9 maggio 1972, n. 11, art. 1, comma secondo, LR 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5, LR 11 giugno 1974, n. 15, e artt. 3 e 4, LR 21 aprile 1975, n. 24, e LR 17 agosto 1978, n. 51) (spesa obbligatoria) L. 315.000.000

Cap. 02023 - Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale addetto all’attività di formazione professionale( LR 17 agosto 1978, n. 51, e LR 1º giugno 1979, n. 46, e LR 28 febbraio 1981, n. 10) (spesa obbligatoria) L. 1.250.000.000

Cap. 02025 - Emolumenti diversi da quelli fissi e continuativi o ricorrenti al personale addetto all’ attività di formazione professionale (LR 17 agosto 1978, n. 51) L. 50.000.000

Cap. 02034 - Stipendi ed altri assegni e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali (LLRR 17 agosto 1978, n. 51, e 4 settembre 1978, n. 57, e LR 28 febbraio 1981, n. 10) (spesa obbligatoria) L. 575.000.000

Cap. 02050 - Compensi per lavoro straordinario al personale dell’Amministrazione regionale( LR 17 agosto 1978, n. 51) L. 200.000.000

Cap. 02009 - Indennità di Gabinetto agli impiegati dell’ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e delle Segreterie particolari del Presidente medesimo e dei componenti della Giunta regionale ed agli agenti tecnici addetti alla conduzione di automezzi in dotazione al Presidente della Giunta, agli Assessori, al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed al Dirigente dell’ufficio stampa (art. 6, DLCPS 14 settembre 1946, n. 112, artt. 4 e 6, DLCPS 16 novembre 1947, n. 1282, art. 3, commi quarto, lett. b), e sesto, DPR 5 giugno 1965, n. 749, e LR 9 agosto 1967, n. 9) L. 10.000.000

Cap. 02100 - (di nuova istituzione - Tit. 1 - Sez. 1 - Cat. 3 - Sett. 01) - Sovvenzione straordinaria a favore del Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (articolo 12 della presente legge) L. 400.000.000

Cap. 05036 - Contributo all’Azienda delle foreste demaniali della Regione (LLRR 29 febbraio 1956, n. 6, e 5 luglio 1972, n. 19) L. 100.000.000

Cap. 05100 - Contributi ai Comitati provinciali della caccia (art. 75 LR 28 aprile 1978, n. 32, e art. 55 della legge finanziaria) L. 250.000.000

Per le ulteriori spese indicate alla lettera b) dei precedenti punti 2), 3), 4) e 5) subordinatamente al verificarsi della condizione prevista nel primo comma dell’art. 7, l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, le seguenti variazioni al bilancio della Regione per l’anno 1981:

In diminuzione
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 905.000.000 mediante l’utilizzazione delle sottoelencate riserve inserite nella tabella A) allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (legge finanziaria):

lettera b) - Istituzione del corpo forestale e di vigilanza territoriale della Regione Sarda e norme transitorie e inquadramento del relativo personale nel ruolo unico regionale L. 305.000.000

lettera p) - Inquadramento nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale del personale addetto alla formazione professionale L. 600.000.000

In aumento
Cap. 02016 - Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai dipendenti dell’Amministrazione regionale, indennità di mansione ai centralinisti ciechi, indennità di cassa e di maneggio di denaro, indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata, indennità al personale in servizio presso il Centro meccanografico, indennità dirigenziale (LR 17 agosto 1978, n. 51 e LR 28 febbraio 1981, n. 10) (spesa obbligatoria) L. 600.000.000

Cap. 02034 - Stipendi e altri assegni e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali (LLRR 17 agosto 1978, n. 51 e 4 settembre 1978, n. 57 e LR 28 febbraio 1981 n. 10) (spesa obbligatoria) L. 305.000.000

Al verificarsi della condizione richiamata nel precedente comma e con le stesse modalità, le disponibilità esistenti sugli stanziamenti dei capitoli 05036 e 05100 sono trasferite al cennato capitolo 02034.
Alle ulteriori maggiori spese previste per l’anno 1982 e quelli successivi, valutate in lire 245.000.000, si fa fronte con l’aumento del gettito dell’imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.


Art.16
Il contributo da corrispondere all’Azienda delle foreste demaniali nell’anno 1981 è elevato di lire 100.000.000.
Nel bilancio della stessa Azienda sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Capitolo 1202 (entrata) L. 100.000.000
Capitolo 1105 (spesa) L. 100.000.000
Il disposto del presente articolo non si applica qualora la condizione richiamata nel secondo comma del precedente articolo 7 si verifichi prima o contemporaneamente all’entrata in vigore della presente legge.


Art.17
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
(Tabella Ristrutturata) Tabella del trattamento economico del personale del ruolo unico regionale.
CLASSI DI STIPENDIO 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a
Anni 0 2 4 8 12 16 20

FASCIA FUNZIONALE PARAMETRI
I 76 81 86 94 103 112 122
II 88 93 98 108 116 129 141
III 99 105 111 122 133 145 158
IV 110 117 124 136 148 161 175
V 130 139 148 166 185 203 221
VI 152 163 175 197 220 243 266
Note
a) Il valore del punto parametrico resta pari a lire 4,551; //
b) La prima classe di stipendio corrisponde allo stipendio mensile iniziale di ciascuna fascia funzionale. La seconda e la terza classe di stipendio si conseguono dopo due anni di permanenza nella classe immediatamente precedente. Le successive classi quarta, quinta, sesta e settima si conseguono dopo quattro anni di permanenza nella classe immediatamente precedente; //
c) Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 6 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.



Data a Cagliari, addì 28 novembre 1981

Rais