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Legge Regionale 26 aprile 1982, n. 9

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1982.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Art.1
Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1982, giusta lo stato di previsione per l’entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art.2
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell’entrata.

TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Art.3
E’ approvato in lire 1.799.441.245.770 il totale della spesa della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1982.

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Art.4
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1982, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Art.5
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1982 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.6
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1982, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

Art.7
Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Lo stanziamento del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è stabilito nell’importo iscritto al capitolo 03009 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.


Art.8
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 03009 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio, esistenti o da istituire.
Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti inferiori a lire 60.000.000.


Art.9
In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, fino al 31 dicembre 1982, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste può disporsi per provvedere alle eventuali deficienze di tutte le assegnazioni di bilancio cui non possa farsi fronte nei modi previsti, relativamente al bilancio di previsione dello Stato, dagli articoli 7, 8 e 12 della legge medesima, purchè si tratti, in ogni caso, di spese che non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
Il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa adottata su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, e da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale, per la convalidazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 03010 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio ed ai capitoli nuovi.
Per il prelevamento devono sussistere i requisiti previsti dall’articolo 136 del regolamento di contabilità approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.


Art.10
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento dal fondo speciale per la riassegnazione dei residui della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (capitolo 03011 dello stato di previsione della spesa) delle somme di volta in volta occorrenti e la loro iscrizione ai pertinenti capitoli di provenienza, ovvero ad un capitolo di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.
Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti inferiori a lire 60.000.000.


Art.11
Lo stanziamento iscritto al capitolo 03013 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio regionale per l’anno 1982 è destinato alle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali per l’esecuzione di opere immobiliari finanziate a carico diretto della Regione, comprese quelle finanziate a valere sui programmi esecutivi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, ed al capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, nonchè per quelle finanziate a parziale carico della Regione ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1950, n. 15, 18 maggio 1951, n. 8, e dell’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.
I trasferimenti delle somme di volta in volta occorrenti, dal fondo da ripartire di cui al citato capitolo 03013 ai vari capitoli compresi nel titolo II, categoria 10, dei singoli stati di previsione ed ai capitoli 08048 dello stato di previsione dell’Assessorato dei lavori pubblici, 12172 e 12176 dello stato di previsione dell’Assessorato all’igiene e sanità sono disposti dall’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti.
Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti inferiori a lire 60.000.000.
Le somme trasferite ai capitoli 06260 e 08026, rispettivamente degli stati di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale e dell’Assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferite alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.
Detta procedura è estesa anche ai residui di stanziamento vigenti al 1º gennaio 1982 sugli stessi capitoli 06260 e 08026.
Le somme trasferite alla citata contabilità speciale dal capitolo 06260 possono essere impiegate anche per il finanziamento di perizie suppletive strettamente indispensabili ai fini dell’ultimazione dei lavori, ivi comprese le spese per la corresponsione delle indennità per espropriazioni.
Lo stanziamento iscritto al capitolo 03015 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio regionale per l’anno 1982 è destinato, oltre che al finanziamento delle spese conseguenti alla revisione prezzi contrattuali per l’esecuzione di opere di competenza dell’Assessorato dei lavori pubblici, anche al finanziamento di lavori inclusi in perizie suppletive strettamente indispensabili ai fini dell’esecuzione delle opere inserite nei programmi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588 (cap. 08026), al capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9 (cap. 08048), ed al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08016), ivi compreso il programma straordinario di cui all’articolo 33 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38.
I trasferimenti di volta in volta occorrenti sono disposti con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo.


Art.12
Negli elenchi nn. 4, 5, 6 e 7 allegati alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell’anno 1982.
I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) L. 58.976.561.000
b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) L. 113.028.163.000
c) fondo speciale spese correnti (assegnazioni statali - cap. 03018) L. 76.575.000.000
d) fondo speciale spese conto capitale (assegnazioni statali - cap. 03019) L. 64.399.531.870


Art.13
Il versamento alla contabilità speciale di cui agli articoli 2, comma secondo, e 26, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, delle somme stanziate ai capitoli 03031, 03032 e 03033 dello stato di previsione della spesa è subordinato ai corrispondenti accertamenti in conto, rispettivamente, dei capitoli 21302, 21303 e 21303-1 dello stato di previsione dell’entrata.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.14
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1982, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).

Art.15
I residui sussistenti, alla data del 31 dicembre 1981, in conto dei capitoli 04156, 04157 e 04158 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica sono attribuiti al capitolo 04160 dello stesso stato di previsione, e quelli sussistenti alla stessa data in conto del capitolo 04165 sono attribuiti al capitolo 04161.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.16
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della difesa dell’ambiente per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1982, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).

Art.17
Nella gestione dello stanziamento iscritto al capitolo 05015, concernente l’esercizio di vivai forestali, si applica la norma della legge regionale 30 luglio 1970, n. 8.

Art.18
All’utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 05025-01 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente e concernente opere di rimboschimento, miglioramento di foreste degradate, strade forestali e di terrazzamenti di protezione contro gli incendi può procedersi subordinatamente all’accertamento della relativa entrata in conto del capitolo 21318-02.
Alla quota di spesa di competenza della Regione si fa fronte con le disponibilità dei capitoli 05017 e 05025 del bilancio regionale, nonchè con quelle autorizzate dai programmi d’intervento della legge 24 giugno 1974, n. 268.


Art.19
E’ approvato il bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1982, annesso alla presente legge (allegato n. 1), ai termini dell’articolo 8 dello Statuto dell’Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 3.095.616.769 il contributo da corrispondere all’Azienda medesima ai sensi dell’articolo 9, lettera f), del suo Statuto.
Di tale somma lire 95.616.769 sono assegnate all’Azienda a copertura del disavanzo finanziario dell’anno 1971 a norma dell’articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 1981, n. 9.


Art.20
I residui di stanziamento presenti sul capitolo 2107 del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali al 31 dicembre 1981, ancorchè derivanti da stanziamenti disposti precedentemente al 1979, possono essere utilizzati entro l’anno finanziario 1982.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Art.21
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1982, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Art.22
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1982, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.23
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei lavori pubblici, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1982, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).

Art.24
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti:
a) le variazioni compensative, mediante l’istituzione degli appositi capitoli nello stato di previsione dell’entrata e nel competente stato di previsione della spesa, attinenti alla concessione e al rimborso delle anticipazioni richieste al tesoriere regionale, di cui all’articolo 19 del Capitolato speciale allegato alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, in applicazione dell’articolo 17 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, e dell’articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45;
b) l’istituzione, nel competente stato di previsione della spesa, dei capitoli attinenti al pagamento degli interessi sulle anticipazioni, di cui alla precedente lettera a) e l’iscrizione ad essi delle somme occorrenti, da portarsi in diminuzione allo stanziamento iscritto al capitolo 03009 dello stato di previsione dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio;
c) le variazioni compensative, negli stati di previsione della spesa, attinenti alla quota dei capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti su applicazione dell’articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, da portarsi in diminuzione agli stanziamenti iscritti ai capitoli 08015 e 08016 e in aumento a quello iscritto "per memoria" del capitolo 04142.
Per le variazioni di cui alla lettera a) è richiesto altresì il concerto dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.


STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
Art.25
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’industria per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1982, in conformità dello stato di previsione della spesa annessa alla presente legge (tabella L).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.26
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1982 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

Art.27
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione ai capitoli dello stato di previsione della spesa relativa alla concessione degli assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione e alle spese di gestione del servizio e ai rimborsi corrispondenti - previsti dalle leggi regionali 31 marzo 1965, n. 5; 3 gennaio 1967, n. 1; 7 giugno 1967, n. 4; 24 luglio 1970, n. 5, e 19 maggio 1972, n. 15 - dell’importo dei recuperi, a qualsiasi titolo compiuti, di cui all’articolo 7 della legge regionale 24 luglio 1970, n. 5.
Con i decreti di cui al comma precedente è determinata la ripartizione tra i capitoli di spesa interessati dell’importo complessivo dei recuperi.


Art.28
Al versamento nel fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, dello stanziamento iscritto al capitolo 10003 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l’anno 1982 può procedersi, subordinatamente all’accertamento della relativa entrata in conto del capitolo 21364.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.29
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1982, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).

Art.30
Nel caso in cui l’Amministrazione regionale contragga, nel corso del 1982 o degli anni successivi, in tutto o in parte, i mutui previsti dall’articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori degli enti locali, finanze ed urbanistica, e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione al capitolo 41616 dello stato di previsione dell’entrata e al capitolo 11124-04 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ed a quelli rispettivamente corrispondenti nei bilanci degli anni successivi, di somme pari all’ammontare delle quote dei mutui medesimi delle quali i contratti relativi prevedono la somministrazione alla Regione entro il 31 dicembre dell’anno cui il bilancio si riferisce.

Art.31
Nell’acquisto di libri, periodici e del materiale inerente il funzionamento della biblioteca dell’Amministrazione regionale (cap. 11127) si osservano le norme vigenti in materia di economato.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO ALL’IGIENE E SANITA’ E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.32
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato all’igiene e sanità, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1982, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella O).

Art.33
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore all’igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12104, 12113 e 12115 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l’applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art.34
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore all’igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, sulla base del piano di intervento di cui all’articolo 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dei suoi periodici aggiornamenti, il trasferimento della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 12041 dello stato di previsione della spesa ai capitoli 12042, 12043, e 12166 dello stato di previsione.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI TRASPORTI
Art.35
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei trasporti, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1982 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Art.36
E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1982.

DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.37
Alla ripartizione in articoli degli stanziamenti iscritti ai singoli capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1982 si provvede, fino all’entrata in vigore della legge regionale sul bilancio e la contabilità della Regione, in deroga a quanto disposto dall’articolo 6, sesto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nei modi stabiliti dalla legge di approvazione del bilancio.

Art.38
Salvi gli effetti della prescrizione, della perenzione di cui all’articolo 36 della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e del divieto di pagamento di cui all’articolo 446 del relativo regolamento, i titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre 1982 sono trasportati per il loro integrale importo al conto dei residui dell’esercizio successivo.

Art.39
Gli ordinativi di pagamento su ordini di accreditamento, emessi dai funzionari delegati nel corso dell’anno finanziario 1982, o a questo trasportati, in conto di capitoli di spese correnti, rimasti insoluti alla data del 31 dicembre 1982, sono annullati, salvi gli effetti della prescrizione e della perenzione di cui all’articolo 36 della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; a fronte delle spese cui attenevano gli ordinativi annullati sono dai funzionari delegati emessi nuovi ordinativi imputati agli ordini di accreditamento emessi in conto residui nell’anno finanziario 1983 o a questo trasportati.

Art.40
Il funzionario delegato all’esecuzione degli interventi di soccorso a favore delle popolazioni meridionali colpite dal terremoto del novembre 1980 è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 61 della legge sulla contabilità generale dello Stato, a provvedere agli adempimenti necessari al completamento degli stessi interventi a valere sulle disponibilità esistenti in conto delle aperture di credito disposte a suo favore sui capitoli 01007 e 02158 del bilancio per l’anno finanziario 1981.

Art.41
Le somme iscritte ai capitoli 01050, 01051, 03059, 03060, 03061, 04185, 04186, 05120, 05121, 06330, 06331, 07060, 07061, 08250, 08251, 10135, 10136, 10137, 11140, 11141, 12230 e 12231 - ferma restando l’imputazione ai capitoli stessi dei residui vigenti al 1º gennaio 1982 e delle competenze relative al periodo concesso per l’esercizio provvisorio del bilancio 1982 - disponibili alla cessazione di quest’ultimo, sono trasferite, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti, ai capitoli 02170, 02171, 02172, 02173, 02174 e 02175 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.
Gli importi da iscrivere ai capitoli 02172, 02173 e 02175 sono sin d’ora determinati rispettivamente in lire 400.000.000, in lire 300.000.000 e in lire 200.000.000.
Sui capitoli 01050, 01051, 03060, 03061, 04185, 04186, 05120, 05121, 06330, 06331, 07060, 07061, 08250, 08251, 10135, 10136, 10137, 11140, 11141, 12230 e 12231 le somme impegnate in conto competenza e quelle impegnate, o conservate per il successivo impegno, in conto residui, sono utilizzabili esclusivamente per la liquidazione di spese per oneri di funzionamento e di formazione professionale, per la liquidazione di spese attinenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il periodo concesso per l’esercizio provvisorio del bilancio 1982, nonchè per eventuali conguagli degli stipendi e degli altri assegni fissi o diversi da quelli fissi e continuativi o ricorrenti relativi a periodi di paga compresi entro la scadenza dell’esercizio provvisorio.
Per il trasferimento delle somme relative alle retribuzioni del personale assunto per la realizzazione dei progetti già gestiti dalle altre amministrazioni può provvedersi con le modalità stabilite dall’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.


Art.42
Alle spese di cui ai sottoelencati capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione si applicano, per l’anno finanziario 1982, le disposizioni contenute nel primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 2, e quelle contenute nella legge regionale 30 luglio 1970, n. 8:
1) 01050, 01051, 02170, 02171, 02172, 02173, 02174, 02175, 03060, 03061, 04185, 04186, 05120, 05121, 06330, 06331, 07060, 07061, 08250, 08251, 10135, 10136, 11140, 11141, 12230 e 12231, legge 1º giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l’occupazione giovanile);
2) 02133, articoli 76 e seguenti, legge 27 agosto 1978, n. 392 (Integrazione, canone locazione conduttori meno abbienti);
3) 05072 e 05077, legge regionale 6 novembre 1978, n. 64 (Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell’Isola);
4) 12041, legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Fondo finanziamento interventi riabilitazione tossico - dipendenti);
5) 12163, leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194 (Finanziamento consultori assistenza famiglia e maternità );
6) 10043 e 10043/01, legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Funzioni amministrative ex ONMI).


Art.43
Per gli effetti di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, e per integrare le dotazioni del fondo speciale iscritto al capitolo 03011 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.44
Per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art.45
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione nella parte passiva del bilancio delle somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 43.

Art.46
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell’entrata, delle somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 44.

Art.47
Per l’anno 1982 l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art.48
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all’istituzione dei capitoli, aggiunti all’annesso stato di previsione dell’entrata, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano nello stato di previsione medesimo capitoli corrispondenti.
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all’istituzione dei capitoli aggiunti agli annessi stati di previsione per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli stati di previsione medesimi i capitoli corrispondenti.


Art.49
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 20908, 20909 e 21102 dello stato di previsione dell’entrata, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti a quelli degli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all’articolo 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed a quelli degli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica e delle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9, comma terzo, della legge medesima.
Per capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all’articolo 4, primo comma, e all’articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975,n. 1.
Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano richiesto - a termini rispettivamente dell’articolo 4, sesto comma, e dell’articolo 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l’Amministrazione regionale disponga l’accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l’adozione dei provvedimenti di variazioni di bilancio di cui al primo comma e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d’entrata - mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.


Art.50
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l’iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a termini del precedente articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri, dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di apposite norme legislative.
Con lo stesso procedimento è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.


Art.51
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
(Tabella Ristrutturata) - Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione Sardegna per l’anno finanziario 1982
ENTRATA
PER TITOLI

Titolo I, entrate tributarie

198.765.000.000.

Titolo II, entrate extratributarie

1.596.956.245.770.

Titolo III, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
(di cui riscossione di crediti)

420.000.000
720.000.000

Totale entrate finali

1.796.441.245.770

Titolo IV, accensione di prestiti

3.000.000.000

Totale complessivo entrate

1.799.441.245.770
Risultati differenziali

Entrate tributarie ed extratributarie

1.795.721.245.770

Spese correnti

1.143.756.583.479

Risparmio pubblico

651.964.662.291
Entrate finali

1.796.441.245.770

Spese finali

1.797.050.485.825

Saldo netto da impiegare

609.240.055
Entrate finali al netto delle riscossioni di credito

1.799.441.245.770

Spese finali 1.797.050.485.825

Operazioni finanziarie:

Partecipazioni (categoria 13)
5.000.000.000
Anticipazioni per finalità produttive (categoria 14) 7.500.000.000
Anticipazioni per finalità non produttive (categoria 15) per memoria
Totale operazioni finanziarie 12.500.000.000.
Spese finali al netto delle operazioni finanziarie
1.784.550.485.825

Accreditamento netto

14.890.759.945
Entrate finali
1.796.441.245.770

Spese complessive
1.799.441.245.770

Ricorso al mercato

3.000.000.000

Spesa
Spese per la sezione amministrazione generale relative al titolo I (spese correnti) per gli stati di previsione: //
Presidenza della Giunta L. 14.510.000.000; //
Affari generali, personale e riforma della Regione L. 75.387.000.000; //
Enti locali, finanze ed urbanistica L. 10.173.690.370; //
Lavori pubblici L. 500.000.000; //
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport L. 100.000.000; //
totale della sezione amministrazione generale (spese correnti) L. 100.670.690.370.

Spese per la sezione sicurezza pubblica relative al titolo I (spese correnti) per gli stati di
previsione: //
Enti locali, finanze ed urbanistica L. 270.000.000; //
Difesa dell’ambiente L. 3.700.000.000; //
Totale della sezione sicurezza pubblica (spese correnti) L. 3.970.000.000.

Spese per la sezione istruzione e cultura relative al titolo I (spese correnti) per gli stati di previsione: //
Presidenza della Giunta L. 75.000.000; //
Enti locali, finanze ed urbanistica L. 3.452.000.000; //
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale L. 10.000.000; //
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport L. 18.026.500.000; //
totale della sezione istruzione e cultura (spese correnti) L. 21.563.500.000.

Spesa per la sezione azione e interventi nel campo delle abitazioni relativa al titolo I (spese correnti) per lo stato di previsione affari generali, personale e riforma della Regione: complessive L. 794.790.000.

Spesa per la sezione azione e intervento nel campo sociale relativa al titolo I (spese correnti) per gli stati di previsione: //
Presidenza della Giunta L. 1.875.000.000; //
Affari generali, personale e riforma della Regione L. 4.160.000.000; //
Programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 2.482.000.000; //
Enti locali, finanze ed urbanistica L. 1.809.000.000; //
Difesa dell’ambiente L. 14.219.000.000; //
Agricoltura e riforma agro - pastorale L. 2.975.000.000; //
Turismo, artigianato e commercio L. 6.238.000.000; //
Lavori pubblici L. 8.755.000.000; //
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale L. 61.790.256.000; //
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport L. 6.362.000.000; //
Igiene e sanità L. 655.850.766.000; //
totale della sezione azione e intervento nel campo sociale (spese correnti) L. 766.516.022.000.

Spese per la sezione azione e interventi nel campo economico relative al titolo I (spese correnti) per gli stati di previsione: //
Affari generali, personale e riforma della Regione L. 61.000.000; //
Programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 150.000.000; //
Enti locali, finanze ed urbanistica L. 10.460.639.264; //
Difesa dell’ambiente L. 5.670.616.769; //
Agricoltura e riforma agro - pastorale L. 64.040.198.349; //
Turismo, artigianato e commercio L. 6.243.920.000; //
Lavori pubblici L. 2.067.000.000; //
Industria, L. 1.926.000.000; //
Trasporti L. 20.850.000.000; //
totale della sezione azione e interventi nel campo economico (spese correnti) L. 111.469.374.382.

Spese per la sezione oneri non ripartibili relative al titolo I (spese correnti) per gli stati di previsione: //
Presidenza della Giunta L. 180.000.000; //
Affari generali, personale e riforma della regione L. 134.000.000; //
Programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 137.813.206.727; //
Enti locali, finanze ed urbanistica L. 645.000.000; //
totale della sezione oneri non ripartibili (spese correnti) L. 138.772.206.727.

Totali delle spese relative al titolo I (spese correnti) per gli stati di previsione: //
presidenza della Giunta L. 16.640.000.000; //
affari generali, personale e riforma della Regione L. 80.536.790.000; //
programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 140.445.206.727; //
enti locali, finanze ed urbanistica L. 26.810.329.634; //
difesa dell’ambiente L. 23.589.616.769; //
agricoltura e riforma agro - pastorale L. 67.015.198.349; //
turismo, artigianato e commercio L. 12.481.920.000; //
lavori pubblici L. 11.322.000.000; //
industria L. 1.926.000.000; //
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale L. 61.800.256.000; //
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport L. 24.488.500.000; //
igiene e sanità L. 655.850.766.000; //
trasporti L. 20.850.000.000; //
totale spese correnti, titolo I, L. 1.143.756.583.479.

Spese per la sezione amministrazione generale relative al titolo II (spese in conto capitale) per gli stati di previsione: //
affari generali, personale e riforma della Regione L. 1.000.000; //
lavori pubblici L. 3.080.000.000; //
totale della sezione amministrazione generale (spese in conto capitale) L. 3.081.000.000.

Spese per la sezione istruzione e cultura relative al titolo II (spese in conto capitale) per gli stati di previsione: //
lavori pubblici L. 1.266.540.000; //
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport L. 1.720.000.000; //
totale della sezione istruzione e cultura (spese in conto capitale) L. 2.986.540.000.

Spesa per la sezione azione e interventi nel campo delle abitazioni relativa al titolo II (spese in conto capitale) per lo stato di previsione lavori pubblici:
L. 23.200.176.000.

Spese per la sezione azione e intervento nel campo sociale relative al titolo II (spese in conto capitale) per gli stati di previsione: //
lavori pubblici L. 73.560.000.000; //
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale L. 3.207.000.000; //
igiene e sanità L. 12.671.346.804; //
totale della sezione azione e intervento nel campo sociale (spese in conto capitale) L. 89.438.346.804.

Spese per la sezione azione e interventi nel campo economico relative al titolo II (spese in conto capitale) per gli stati di previsione:
programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 103.346.000.000; //
difesa dell’ambiente L. 40.258.334.000; //
agricoltura e riforma agro - pastorale L. 108.897.400.000; //
turismo, artigianato e commercio L. 3.929.600.000; //
lavori pubblici L. 88.488.810.672; //
industria L. 5.740.000.000; //
totale della sezione azione e interventi nel campo economico (spese in conto capitale) L. 350.660.144.672.

Spesa per la sezione oneri non ripartibili relativa al titolo II (spese in conto capitale) per lo stato di previsione programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 183.927.694.870.

Totale delle spese relative al titolo II (spese in conto capitale) per gli stati di previsione: //
affari generali, personale e riforma della Regione L. 1.000.000; //
programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 287.272.694.870; //
difesa dell’ambiente L. 40.258.334.000; //
agricoltura e riforma agro - pastorale L. 108.897.400.000; //
turismo, artigianato e commercio L. 3.929.600.000; //
lavori pubblici L. 189.595.526.572; //
industria L. 5.740.000.000; //
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale L. 3.207.000.000; //
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport L. 1.720.000.000; //
igiene e sanità L. 12.671.346.804; //
totale spese in conto capitale, titolo II, L. 653.293.902.346.

Totali dei titoli I e II per le sezioni: //
amministrazione generale L. 103.751.690.370; //
sicurezza pubblica L. 3.970.000.000; //
istruzione e cultura L. 24.550.040.000; //
azione e interventi nel campo delle abitazioni L. 23.994.966.000; //
azione e intervento nel campo sociale L. 855.954.368.804; //
azione e interventi nel campo economico L. 462.129.519.054; //
oneri non ripartibili L. 322.699.901.597; //
totale complessivo generale dei titoli I e II,
spesa L. 1.797.050.485.825.

Estinzione di debiti (titolo III) (enti locali, finanze ed urbanistica) L. 2.390.759.945.

Totale complessivo delle spese L. 1.799.441.245.770; //
totale complessivo delle entrate L. 1.799.441.245.770; //
l’entrata e la spesa risultano in pareggio.


ALLEGATO 1
(Tabella Ristrutturata) - Bilancio annuale di previsione dell’azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sardegna per l’anno finanziario 1982
Riassunto delle entrate
Titolo I, entrate correnti.
Vendita di beni e di servizi L. 312.000.000; //
trasferimenti correnti L. 1.576.616.769; //
redditi L. 414.000.000; //
poste compensative delle spese L. 61.000.000; //
somme non attribuibili L. 822.500.000; //
totale del titolo I, entrate correnti, L. 3.186.116.769.
Titolo II, entrate in conto capitale.
Vendita di beni patrimoniali per memoria; //
ammortamenti L. 100.000; //
trasferimenti in conto capitale L. 1.520.000.000; //
rimborso di anticipazioni per memoria; //
prelevamenti da fondi di riserva per memoria; //
totale del titolo II, entrate in conto capitale,
L. 1.520.100.000.

Accensione di debiti per memoria.

Totale generale delle entrate del bilancio annuale di previsione dell’azienda delle foreste Demaniali della Regione Sardegna per l’anno finanziario 1982 L. 4.706.216.769.
Riassunto delle spese
Titolo I, spese correnti.
Personale in attività di servizio L. 1.669.500.000; //
personale in quiescenza L. 93.000.000; //
acquisto di beni e di servizi L. 932.500.000; //
trasferimenti correnti per memoria; //
poste correttive e compensative delle entrate L. 61.000.000; //
ammortamenti L. 100.000; //
somme non attribuibili L. 200.116.769; //
totale del titolo I, spese correnti, L. 2.956.216.769.

Titolo II, spese in conto capitale.
Costituzione di capitali fissi L. 1.450.000.000; //
trasferimenti per memoria; //
anticipazioni per memoria; //
versamenti in fondo di riserva per memoria; //
somme non attribuibili L. 300.000.000; //
totale del titolo II, spese in conto capitale, L. 1.750.000.000.

Totale generale delle spese del bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sardegna per l’anno finanziario 1982 L. 4.706.216.769.



Data a Cagliari, addì 26 aprile 1982.

Rais