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Legge Regionale 18 maggio 1982, n. 11

Disposizioni per l’organizzazione del servizio antincendi, per interventi di forestazione e di salvaguardia dei laghi salsi.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Per l’organizzazione del servizio antincendi nelle campagne, l’Amministrazione regionale può avvalersi dei Comuni, di loro Consorzi, delle Comunità montane e dei Comprensori qualora i territori interessati raggiungano un indice di boscosità pari ad almeno il 10 per cento o negli stessi siano presenti zone di alto interesse naturalistico.
I relativi fondi sono messi a disposizione degli stessi enti, con carico ai capitoli 05040 e 05043 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per l’anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi, secondo le procedure previste dall’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
Le attrezzature, i mezzi ed i materiali acquistati dai sopraindicati enti con i citati finanziamenti restano acquisiti al loro patrimonio.
Possono essere trasferiti agli stessi enti, inoltre, attrezzature, mezzi e materiali acquistati direttamente dall’Amministrazione regionale.
Per l’anno 1982 le spese da sostenere con carico al suddetto capitolo 05040, tramite gli enti indicati nel primo comma, devono essere contenute nell’importo di L. 1.500.000.000.


Art.2
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, a carico del capitolo 05054 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per il 1982, la spesa di lire 2.000.000.000 per la realizzazione di strutture fisse necessarie alla difesa dei boschi dagli incendi.
I residui di stanziamento disponibili sul predetto capitolo, alla data del 31 dicembre 1981, possono essere impegnati entro l’anno finanziario 1982.
Alla realizzazione delle predette opere può procedersi in economia.


Art.3
In deroga a quanto previsto dall’articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della Sardegna e limitatamente agli stanziamenti iscritti nei capitoli 05072, 05077 e 05078 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per l’anno 1982 sono realizzati, anche per l’anno 1982, con le modalità previste dall’articolo 4 della stessa legge.

Art.4
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
L. 3.495.000.000
(mediante riduzione della riserva indicata al punto 31 dell’elenco n. 4 allegato al bilancio 1982).

Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 7.600.000.000
(mediante riduzione della riserva indicata al punto 1 dell’elenco n. 5 allegato al bilancio 1982).

In aumento
Assessorato della difesa dell’ambiente
Cap. 05008 - Spese per consentire una più ampia e tempestiva conoscenza dei fatti e delle azioni che abbiano influenza sull’equilibrio ecologico del territorio dell’isola (art. 11, commi
terzo e quarto, LR 1 agosto 1972, n. 161)
L. 95.000.000

Cap. 05015 - Spese per l’esercizio di vivai forestali (RD 30 dicembre 1923, n. 3267) L. 1.200.000.000

Cap. 05017 - Spese per lavori di sistemazione idraulico - forestale (RD 30 dicembre 1923, n. 3267, RD 13 febbraio 1933, n. 215, legge 8 gennaio 1952, n. 32, legge 27 luglio 1967, n. 632, e LR 21 agosto 1980, n. 26) L. 3.900.000.000

Cap. 05017- 01 (Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 10 - Sett. 11) - Spese per contributi agricoli unificati da versarsi per lavori di sistemazione idraulico - forestale (RD 30 dicembre 1923, n. 3267, RD 13 febbraio 1933, n. 215, legge 8 gennaio 1952, n. 32, legge 27 luglio 1967, n. 632, LR 21 agosto 1980, n. 26, legge 23 aprile 1981, n. 155, e legge 26- 9- 1981, n. 357) L. 1.700.000.000

Cap. 05040 - Spese per il personale addetto ai servizi di sicurezza antincendi nelle campagne e premi per l’effettiva collaborazione prestata (art. 1, lett. a) e b), LR 21 luglio 1954, n. 28)
(Spesa obbligatoria) L. 300.000.000

Cap. 05043 - Spese per la difesa dagli incendi boschivi (articolo 7, LR 18 giugno 1959, n. 13, e RD 30- 12- 1923, n. 3267) L. 1.300.000.000

Cap. 05054 - Spese per la realizzazione di strutture fisse necessarie alla difesa dei boschi dagli incendi (LR 18 giugno 1959, n. 13, e RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e art. 47, LR 10 maggio 1979, n. 38) L. 2.000.000.000

Cap. 05072 - Paghe ed altri assegni fissi ed accessori e trattamento di quiescenza e di licenziamento ai salariati giornalieri assunti dal Centro regionale antimalarico ed antinsetti per la attuazione degli interventi di recupero ambiente dell’ecosistema stagnale (LR 6 novembre 1978, n. 64, e artt. 6, 15 e 29 della LR 23 gennaio 1981, n. 4) L. 600.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 18 maggio 1982

Rais