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Legge Regionale 18 maggio 1982, n. 12

Concessione di anticipazioni alle Opere universitarie di Cagliari e di Sassari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, con proprie disponibilità , alle Opere universitarie di Cagliari e di Sassari anticipazioni sulle somme che lo Stato deve corrispondere a copertura delle spese di funzionamento delle predette Opere universitarie per l’anno accademico 1981-1982.
Le predette anticipazioni saranno erogate nella misura di lire 1.800.000.000 per l’Opera universitaria di Cagliari e di lire 1.200.000.000 per l’Opera universitaria di Sassari.
Le somme anticipate saranno recuperate nel corso dell’anno 1982.


Art.2
Per far fronte alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l’anno 1982, è istituito il seguente capitolo:
Capitolo 11064 - Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 5 - Sett. 06 - Anticipazioni alle Opere universitarie di Cagliari e Sassari di somme dovute dallo Stato per il loro funzionamento.
A favore del suddetto capitolo è stornata, ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la somma di L. 3.000.000.000 dal capitolo 03017 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1981 ed è in corrispondenza ridotta, di pari importo, la riserva non utilizzata prevista nella lettera d) della tabella B allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.


Art.3
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 18 maggio 1982

Rais