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Legge Regionale 12 novembre 1982, n. 38

Finanziamenti a favore di diversi settori di intervento e disposizioni varie.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art.1
Destinazione quote legge n. 984 del 1977
A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l’applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono autorizzate, per l’anno 1982, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:
a) esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica in applicazione dell’articolo 22 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06249): lire 4.000.000.000;
b) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell’articolo 17, commi primo e secondo del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (cap. 06245): lire 1.400.000.000;
c) costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06088): lire 1.500.000.000;
d) concessione di contributi al Centro regionale agrario sperimentale ed ai consorzi per la frutticoltura, per il potenziamento dell’attività vivaistica, in applicazione degli articoli 9 e 13 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (cap. 06019): lire 300.000.000;
e) impianto di peschi, albicocchi, susini e peri a varietà precoce per la trasformazione industriale, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06052): lire 1.000.000.000;
f) costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette, ammodernamento e ristrutturazione di serre, con esclusione di quelle in legno e plastica, ivi comprese le attrezzature atte ad utilizzare l’energia solare ed eolica, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06053): lire 3.500.000.000;
g) concessione di contributi per la coltivazione di piante officinali, in applicazione della legge regionale 27 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06054): lire 100.000.000;
h) iniziative dirette dell’Amministrazione regionale per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, in applicazione delle leggi 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366 e 23 novembre 1956, n. 1367 (cap. 06150): lire 690.000.000;
i) concessione di contributi per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, in applicazione delle leggi 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366, e 23 novembre 1956, n. 1367 (cap. 06151- 01): lire 360.000.000;
l) concessione di contributi per l’acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico, in applicazione dell’articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163): lire 2.990.000.000;
m) concessione di premi per il miglioramento zootecnico, in applicazione dell’articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167): lire 2.000.000.000;
n) concessione di contributi per le attività del consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna in applicazione degli articoli 14 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (cap. 06021): lire 55.000.000;
o) impianto di mandorli, noccioli e noci, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06055): lire 440.000.000;
p) concessione, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, di contributi fino all’80 per cento della spesa ammessa, per l’acquisto di mezzi ed attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 (cap. 06222): lire 989.000.000;
q) finanziamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura, in applicazione della legge regionale 15 marzo 1976, n. 14 (cap. 06011): lire 2.500.000.000;
r) concessione di contributi per l’acquisto di macchine ed attrezzi agricoli per l’ortofrutticoltura e la maiscoltura, in applicazione della legge regionale 2 agosto 1951, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06182): lire 400.000.000.


Art.2
Fondo regionale sviluppo zootecnia
L’integrazione del fondo di cui all’articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, concernente la concessione di prestiti per lo sviluppo della zootecnia ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06107), è determinata, per l’anno finanziario 1982, in lire 4.000.000.000.

Art.3
Utilizzazione interessi Piano zone interne
Una quota, pari a lire 4.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l’attuazione del piano di intervento delle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata ad incrementare:
- per lire 2.500.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli); una somma non inferiore a lire 500.000.000 dovrà essere destinata alla promozione dei prodotti vitivinicoli della Sardegna;
- per lire 800.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.07 per le iniziative previste dal paragrafo 7.2, perchè venga destinato alle perizie suppletive, alla revisione prezzi ed ai completamenti delle strutture per mercati e mostre zootecniche;
- per lire 200.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.10, onde far fronte ai maggiori oneri di attuazione del programma per la formazione di un aggiornato catasto dei terreni a pascolo in Sardegna;
- per lire 500.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.11; tale disponibilità sarà utilizzata quanto a lire 400.000.000 in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, per le spese di funzionamento della Sezione speciale dell’ETFAS - Ente di sviluppo agricolo in Sardegna -, escluse quelle relative ad emolumenti in favore del personale che svolge la sua attività nella Sezione speciale o in favore del restante personale dell’ETFAS di cui la Sezione comunque si avvalga, e quanto a lire 100.000.000 per alimentare la dotazione relativa agli oneri di attuazione del Piano.


Art.4
Fondo trasformazione passività cooperative agricole
Il fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all’articolo 40, della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, è incrementato della somma di lire 2.500.000.000 per l’anno 1982 (cap. 06223) da destinare anche, sentita la Commissione consiliare competente, ai Consorzi di bonifica, a favore dei quali sono estesi gli interventi del fondo.

Art.5
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44
A integrazione dei compiti attribuiti dall’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, recante "Riforma dell’assetto agro - pastorale", la Sezione speciale dell’ETFAS curerà anche l’istruttoria dei piani zonali di fattibilità redatti da terzi.
A parziale modifica di quanto previsto nell’articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 le delibere della Sezione speciale dell’ETFAS relative alla determinazione del valore dei terreni da espropriare o da acquistare rientrano fra quelle immediatamente esecutive, una volta acquisito il parere della Commissione provinciale di cui agli articoli 28 e 33 della legge medesima. Il parere si intende acquisito se non viene espresso entro 30 giorni.
A integrazione delle norme contenute nell’articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, si stabilisce:
a) che gli Organismi comprensoriali abbiano la facoltà di affidare ai Consorzi di bonifica operanti nel territorio o a liberi professionisti abilitati, l’incarico di redigere i piani di fattibilità;
b) che il deposito, presso i Comuni in cui sono situati i terreni compresi nei piani, riguardi non solo i piani formulati dalla Sezione speciale o dalle cooperative, ma anche quelli formulati dagli Organismi comprensoriali, o dalle Comunità montane;
c) che delle osservazioni inviate dai Comuni, dalle organizzazioni di categoria e dai privati si dovrà tenere conto non solo nei piani zonali di fattibilità formulati dalla Sezione speciale e dalle cooperative ma anche in quelli formulati dagli Organismi comprensoriali o dalle Comunità montane.
All’articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, è aggiunto il seguente comma: "I piani di valorizzazione si articolano in tre fasi di elaborazione: studi preliminari di delimitazione, piano di fattibilità e progettazione esecutiva".
Il primo periodo dell’articolo 19 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, è così sostituito: "I piani zonali di fattibilità sono esaminati, discussi e deliberati dagli Organismi comprensoriali competenti per territorio, previa istruttoria tecnico - amministrativa degli elaborati di piano compiuta dalla Sezione speciale dell’ETFAS; tale istruttoria non è necessaria per i piani redatti direttamente dalla Sezione speciale".
Il parere di cui agli articoli 28 e 33 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, espresso dalle apposite Commissioni provinciali sul valore dei terreni da espropriare e da acquistare, ha carattere consultivo.


Art.6
Trasferimento agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura delle disponibilità delle gestioni speciali
Le norme contenute nell’articolo 39 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, che prevedono - ai fini della concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario - l’assegnazione delle disponibilità di bilancio agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura e la autorizzazione di apertura di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici, si applicano anche alle disponibilità delle gestioni speciali, destinate alle opere di miglioramento fondiario.

Art.7
Adeguamento della legge regionale 21 agosto 1980, n. 33
Il primo comma dell’articolo unico della legge regionale 21 agosto 1980, n. 33, recante "Adeguamento degli interventi finanziari regionali a favore delle cooperative agricole", è sostituito dal seguente:
"Allo scopo di facilitare la conservazione, l’invecchiamento, la stagionatura e la commercializzazione dei prodotti agricoli e la loro immissione tempestiva sul mercato, l’Amministrazione regionale, a valere sulle leggi regionali in vigore può:
a) autorizzare la concessione di prestiti di esercizio sui fondi di rotazione esistenti;
b) concedere il concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati dagli istituti di credito".
Nell’applicazione della medesima legge regionale 21 agosto 1980, n. 33, il concorso regionale nel pagamento degli interessi o il tasso agevolato possono avere decorrenza da data immediatamente successiva alla scadenza delle precedenti esposizioni.


Art.8
Norme generali per la realizzazione di infrastrutture rurali
Le disponibilità finanziarie regionali destinate alla realizzazione di strade vicinali, di acquedotti rurali e di opere di elettrificazione agricola dovranno essere utilizzate in forma integrativa quando vi siano stanziamenti comunitari. In tal caso dovranno essere applicate le norme e le procedure fissate nei regolamenti comunitari.

Art.9
Unificazione misure incentivi strade e acquedotti rurali
Per la costruzione ed il riattamento delle strade interpoderali e vicinali e degli acquedotti rurali finanziati a termini di leggi nazionali o regionali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nella misura unica dell’87,50 per cento determinata dell’articolo 35 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.

Art.10
Modifiche alla legge regionale 21 maggio 1971, n. 7
I benefici di cui alla legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, recante "Provvidenze a favore dei consorzi di cooperative ortofrutticole" sono concessi, in via ordinaria, alle cooperative ortofrutticole e ai loro consorzi, con preferenza per questi ultimi.

Art.11
Decentramento competenze incentivi apicoltura
Le competenze di attuazione della legge regionale 15 giugno 1954, n. 13, concernente "Incremento dell’apicoltura, lotta contro l’acariosi ed altre malattie delle api" sono attribuite agli Ispettorati provinciali della agricoltura.
Per le aperture di credito si applicano le norme contenute nell’articolo 39 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.


Art.12
Formazione consulenti socio - economici
Al fine della formazione e del perfezionamento di consulenti socio - economici, in applicazione dell’articolo 64 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, l’ammontare massimo per consulente indicato nel terzo comma si intende raddoppiato
Sempre ai fini dell’applicazione del medesimo articolo 64, modificato dal precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 120.000.000 per l’anno finanziario 1982 (capitolo 06022).


Art.13
Programmi di miglioramento e potenziamento zootecnico
I finanziamenti alle Associazioni provinciali allevatori ed all’Associazione regionale allevatori della Sardegna per l’attuazione di programmi collegati all’attività selettiva e rivolti al miglioramento e potenziamento zootecnico, sono erogati secondo le modalità della legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67.

Art.14
Provvidenze per industrie trasformazione prodotti oleari danneggiati da calamità naturali
Le provvidenze previste dall’articolo 12 della legge 29 settembre 1982, n. 24, per le industrie di trasformazione dei prodotti vitivinicoli danneggiati dalle calamità naturali sono estese, nei limiti degli stanziamenti già autorizzati, a quelle olearie.

Art.15
Elettrificazione agricola
Gli oneri di attuazione dei programmi di elettrificazione agricola ricadono per l’80 per cento sulla pubblica amministrazione.
Nell’ambito dei programmi formulati dall’Amministrazione regionale, i piani esecutivi di intervento vengono approvati con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, nel quale viene disposta, altresì, l’anticipazione del 30 per cento del contributo del costo dei lavori. Un’ulteriore anticipazione, pari al 40 per cento del contributo regionale, verrà erogata previa esibizione del verbale di inizio dei lavori.
Alla liquidazione delle competenze residue si provvederà dopo l’accertamento dell’esecuzione del lavori. In tale sede potranno essere riconosciute varianti con maggiorazioni di spesa, entro i limiti del 10 per cento della spesa ammessa.
L’importo dei lavori viene determinato sulla base del prezziario del Ministero dell’industria in vigore alla data di emanazione del cedreto assessoriale di approvazione.
L’approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere da eseguire.
Nessun compenso potrà essere riconosciuto a titolo di revisione prezzi.
L’articolo 37 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, è abrogato.


Art.16
Opere di miglioramento fondiario
Sono autorizzati a carico del bilancio di previsione per l’anno 1983 i seguenti stanziamenti:
Capitolo 06027 - Contributi per la silvicoltura e la sugherocoltura (LR 13/1959) lire 500.000.000

Capitolo 06051/01 - Contributi per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole (LR 46/1950 e successive modificazioni ed integrazioni)
lire 1.000.000.000

Capitolo 06053/01 - Contributi per la costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette, per lo ammodernamento e la ristrutturazione delle serre (LR 46/1950 e successive modificazioni ed integrazioni) lire 1.000.000.000


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art.17
Programma straordinario di opere pubbliche di interesse locale
Per l’attuazione di un programma straordinario di interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse locale finalizzato alla manutenzione straordinaria delle opere stesse - compresi eventuali completamenti, ampliamenti e ristrutturazioni, miglioramenti ed adeguamenti di impianti tecnologici - è autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 08016) di cui lire 1.500.000.000 a carico del bilancio per l’anno 1982 e lire 3.500.000.000 a carico di quello per l’anno 1983.
All’elaborazione del suindicato programma straordinario si provvederà a cura dell’Assessorato dei lavori pubblici con la collaborazione dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con il comitato di cui all’articolo 13 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33.
All’accreditamento dei fondi ed all’attuazione delle opere finanziate viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni.


Art.18
Opere acquedottistiche e fognarie
Per l’attuazione di un programma straordinario di opere acquedottistiche e fognarie è autorizzata, ad integrazione delle assegnazioni statali disposte ai sensi delle leggi 1º maggio 1976, n. 319, e 24 dicembre 1979, n. 650, la spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 08035/03) di cui lire 2.500.000.000 a carico del bilancio per l’anno 1982 e lire 7.500.000.000 a carico di quello per l’anno 1983.

Art.19
Strade vicinali
Per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26, modificata con la legge regionale 9 aprile 1965, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 2.300.000.000 (capitolo 08195) di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l’anno 1982 e lire 1.300.000.000 a carico del bilancio per l’anno 1983.

Art.20
Contributo straordinario per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi acquedottistici del Govossai con sede in Nuoro e del Sulcis con sede in Sant’Antioco
L’amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, sino alla concorrenza della complessiva spesa di lire 700.000.000 (cap. 08169), gli oneri gravanti sui Comuni facenti parte dei consorzi acquedottistici del Govossai con sede in Nuoro e del Sulcis con sede in Sant’Antioco, per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi medesimi, quali risultano dai bilanci consortili, per gli esercizi finanziari 1978- 1981.
Il contributo straordinario della Regione, che può coprire anche l’intero importo di detti oneri, è direttamente concesso e corrisposto ai consorzi interessati, con effetti liberatori nei confronti dei comuni debitori.


Art.21
Completamento programma case per lavoratori
Gli stanziamenti indicati dall’articolo 25 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (legge finanziaria), ed assegnati alla Regione in applicazione dell’articolo 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono rideterminati, per gli anni dal 1982 al 1984 (cap. 08104), nel seguente modo:
anno 1982 lire 7.508.800.000
anno 1983 lire 5.776.000.000
anno 1984 lire 2.888.000.000.
Per l’utilizzo di detti stanziamenti trovano applicazione le stesse modalità di accredito e di pagamento stabilite dal secondo e terzo comma dell’articolo 23 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.
Oltre alle cooperative edilizie direttamente interessate, l’attuazione dei relativi interventi costruttivi può essere affidata dalla Regione, d’intesa con le cooperative medesime, ai consorzi regionali da loro delegati.
All’approvazione dei progetti provvedono le commissioni tecniche competenti per territorio di cui all’articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.


Art.22
Opere pubbliche di interesse turistico
L’esecuzione delle opere pubbliche di interesse turistico previste dall’articolo 3 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (cap. 08215), può avvenire anche mediante affidamento in concessione ai Comuni, alle Provincie e loro consorzi.
L’articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 8, è abrogato.


Art.23
Agevolazioni mutui investimenti enti locali
Lo stanziamento da iscrivere in applicazione dell’articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1979, n. 48 (capitolo 08056), è ridotto, per l’anno 1982, da lire 3.000.000.000 a lire 500.000.000.
Al fine di assicurare un limite d’impegno complessivo di lire 3.000.000.000 per l’intera durata ventennale dei mutui da agevolare sono determinate in lire 2.500.000.000 le quote da iscrivere negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.


Art.24
Rideterminazione quote programmi opere pubbliche capo I legge regionale 6 settembre 1976, n. 45
L’autorizzazione di spesa relativa alla terza quota destinata all’attuazione del secondo programma triennale di opere pubbliche (1979- 1981), di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08015), determinata in lire 28.144.300.000 dall’articolo 12 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, è differita, quanto a lire 8.340.000.000, all’anno 1983.
La seconda e la terza quota relative all’attuazione del terzo programma (1982- 1984) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08015), già determinate dall’articolo 13 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, sono rideterminate nel seguente modo:
- anno finanziario 1983, da lire 60.000.000.000 a lire 39.360.000.000
- anno finanziario 1984: lire 85.000.000.000
- anno finanziario 1985: lire 20.640.000.000.


Art.25
Contributo straordinario per il primo funzionamento dello IACP di Oristano
Per il primo funzionamento dell’Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Oristano, la Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituto medesimo un’anticipazione senza interessi di lire 200.000.000 (cap. 08240).
Nelle more dell’affidamento del servizio di Tesoreria, tale anticipazione sarà accreditata all’Istituto con le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 23 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.
I fondi anticipati saranno restituiti alla Regione in cinque ratei annuali di eguale importo, a decorrere dal sesto anno successivo a quello di effettiva messa a disposizione dei fondi medesimi.


Art.26
Modalità per l’assunzione degli oneri di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1964, n. 19
Per le finalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1964, n. 19, gli oneri previsti dall’ultimo comma dell’articolo 5 della legge 18 aprile 1962, n. 168, sono assunti, in diretta relazione con le modalità di assegnazione del contributo statale, mediante concessione di contributi regionali costanti per 35 anni, integrativi dei contributi statali.
I contributi di cui al comma precedente saranno corrisposti direttamente, per conto degli Ordinari diocesani, alla Cassa depositi e prestiti per tutta la durata del periodo di ammortamento dei mutui.
A tal fine è istituito con decorrenza dall’esercizio 1982 un limite di impegno trentacinquennale di lire 30.000.000 (cap. 08034).


Art.27
Contributi straordinari della Regione ad integrazione del contributo statale di cui all’articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 - mutui edilizia agevolata -
Ai richiesta delle cooperative interessate, il contributo dello Stato a suo tempo alle medesime concesso - in applicazione dell’articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 - per mutui agevolati di importo inferiore al concedibile massimale di lire 24.000.000, è ricalcolato ed integrato a carico del bilancio della Regione (cap. 08091/01) sino alla concorrenza di detto massimale, assumendo a base del conteggio lo stesso tasso di riferimento in vigore alla data del decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici di ammissione delle cooperative ai benefici del citato articolo.
Tale contributo integrativo regionale è corrisposto all’istituto di credito finanziatore dell’originario mutuo agevolato ed è utilizzato o per una corrispondente riduzione di ratei di ammortamento dello stesso mutuo originario, ovvero per abbattere il tasso passivo di interesse a carico delle cooperative per l’eventuale mutuo ordinario dalle medesime contratto, ad integrazione del primo per la copertura dell’ammissibile massimale di lire 24.000.000 per alloggio.
Per la concessione della provvidenza di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 167.000.000 negli anni dal 1982 al 2001 e di lire 119.000.000 nei successivi cinque anni.


Art.28
Contributi straordinari ai Comuni per opere pubbliche
E’ autorizzata per l’anno 1982 la spesa di lire 12.000.000.000 (cap. 08055/01) per l’esecuzione, da parte dei Comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, secondo i dati ISTAT aggiornati al 25 ottobre 1981, di opere urgenti di approvvigionamento idrico, igieniche e per la difesa dagli incendi.
Le somme ripartite in quote uguali sono direttamente erogate ai Comuni di cui al precedente comma.


Art.29
Garanzia regionale sui mutui edilizi
La garanzia integrativa di cui all’articolo 1 della legge regionale 18 settembre 1978, n. 58, viene prestata con formale provvedimento dell’Assessore dei lavori pubblici, sino alla concorrenza di un complessivo importo non superiore di 30 volte lo stanziamento del competente capitolo di bilancio.
La garanzia rimane valida finchè sussiste un credito dell’istituto mutuante, in dipendenza sia di erogazioni in pre-ammortamento che di erogazioni, anche parziali, in ammortamento.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA
Art.30
Fondo tutela livelli occupativi
L’integrazione del fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, per l’anno finanziario 1982, è determinata in lire 29.000.000.000.
Al relativo onere si fa fronte, per lire 24.000.000.000 come indicato all’articolo 49 della presente legge e per lire 5.000.000.000 con lo stanziamento disponibile sul capitolo 09050 del bilancio regionale per l’anno 1982.
Alla maggiore spesa prevista dal precedente comma si fa fronte, per lire 5.000.000.000 con lo stanziamento disponibile sul capitolo 09050 del bilancio regionale per l’anno 1982 e per la differenza con la variazione in aumento allo stesso capitolo disposta col successivo articolo 49.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art.31
Nell’ambito degli interventi promozionali in favore dell’artigianato sardo l’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, per mezzo dell’Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA) (cap. 07041), le seguenti iniziative:
- un "monte materie prime" finalizzato ad una funzione calmieratrice del mercato per la vendita agli artigiani a condizioni di particolare favore, da costituire o incrementare attraverso lo strumento del fondo di rotazione in bilancio, per una spesa di lire 846.000.000;
- quattro "centri pilota per l’artigianato" ad Oristano, Sinnai, Aggiu ed Iglesias, rispettivamente per la lavorazione della ceramica, della cestineria, della tessitura e dell’argento, favorendo - attraverso l’associazionismo - la salvaguardia e la riscoperta delle più autentiche tradizioni dell’arte popolare sarda, per una spesa di lire 3.000.000.000.
E’ fatta salva la facoltà di finanziare eventuali, ulteriori occorrenze determinate da revisione prezzi o da perizie suppletive e di variante, nei modi e nei termini previsti dalla legislazione regionale in vigore.


Art.32
I beni immobili realizzati con i finanziamenti di cui al precedente articolo 31 sono acquisiti al patrimonio della Regione.

Art.33
Ai sensi dell’articolo 258 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, i "Centri pilota per l’artigianato" sono opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.
Per la loro esecuzione si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1975, successive modificazioni, fatta eccezione per quanto disposto diversamente dal presente titolo.
Gli adempimenti tecnici necessari saranno assolti con la collaborazione dei competenti uffici dell’Amministrazione regionale.


Art.34
Per tutte le opere di cui al presente titolo l’Amministrazione regionale dispone il versamento delle somme indicate al precedente articolo 31 su appositi conti correnti bancari presso l’istituto tesoriere dell’ISOLA, intestati alla Regione e sui quali i pagamenti dovranno essere disposti dal legale rappresentante dell’Ente regionale.
Detti conti correnti dovranno essere distinti per ogni singola opera, ed i pagamenti a loro carico dovranno essere effettuati esclusivamente con assegni intestati ai creditori. I pagamenti non potranno essere superiori alle disponibilità del conto.
L’ISOLA è tenuto a rendere annualmente il conto dei fondi messi a disposizione.
Prioritariamente a quanto disposto all’ultimo comma del precedente articolo 31 eventuali economie di gestione su di uno o più conti correnti bancari, dopo l’avvenuta realizzazione delle opere relative possono essere utilizzate per ultimare le restanti opere, ove richiesto per revisione prezzi, perizie suppletive e di variante.
Eventuali eccedenze sui conti correnti dovranno essere versate, dopo l’ultimazione di ogni opera, alle entrate del bilancio della Regione.


DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE
Art.35
Adesione ad associazioni
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, sino all’importo complessivo annuo di lire 60.000.000 (cap. 02159), quote associative o contributi una tantum ad associazioni ed altri enti che abbiano compiti istituzionali cui sia interessata la Regione.
Con carico al citato capitolo 02159 del bilancio regionale per l’anno 1982 è autorizzata, altresì, l’erogazione delle quote associative al "Comitato permanente delle Regioni periferiche marittime d’Europa" per gli anni 1980 e 1981.


Art.36
Contributi ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici
I contributi previsti a favore del Comuni dagli articoli 29 e 30 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17 (cap. 04160), sono erogati secondo le seguenti modalità:
a) il 30 per cento, a titolo di anticipazione, dietro presentazione della convenzione di affidamento dell’incarico a liberi professionisti;
b) il 70 per cento, a seguito dell’approvazione, da parte dei competenti organi regionali, degli strumenti urbanistici comunali.


Art.37
Consorzio sorveglianza diga fiume Temo
In deroga alle disposizioni di legge di cui al testo unico sulle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al "Consorzio per la sorveglianza della diga sul fiume Temo", costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 107 del 15 settembre 1981, un contributo straordinario di lire 100.000.000 (cap. 08168) per il primo funzionamento del Consorzio medesimo, nonchè per lo avvio e la messa funzionale a regime degli impianti di laminazione della diga.
Detto contributo sarà reso disponibile in favore del Consorzio con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.


Art.38
Completamento carta geologica della Sardegna
E’ autorizzata la spesa dello stanziamento di lire 10.000.000, disponibile sul capitolo 09003 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’industria, del bilancio 1982, per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge 16 maggio 1951, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.39
Programma di formazione professionale
In relazione all’evolversi della svalutazione monetaria è sospesa l’applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall’articolo 31 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47.
La quota di mezzi propri della Regione da destinarsi alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1982 è elevata da lire 12.920.256.000 a lire 14.000.000.000 (capitolo 10001).


Art.40
Centri servizi sociali
Il finanziamento da erogare ai Centri di servizi sociali (cap. 10020) nell’anno 1982, ai sensi della legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, è determinato in lire 100.000.000.

Art.41
Consulta femminile regionale
Il contributo da concedere alla Consulta femminile regionale, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1979, n. 53, è elevato, per l’anno 1982, da lire 10.000.000 a lire 30.000.000 (capitolo 10030).

Art.42
Assegni di studio agli studenti universitari
La spesa prevista dall’articolo 11 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, per la concessione di assegni di studio agli studenti delle Università di Cagliari e Sassari, tramite le rispettive Opere universitarie (capitolo 11013), è elevata, per l’anno 1982, da lire 400.000.000 a lire 1.000.000.000.

Art.43
Contributi agli istituti professionali di stato per l’agricoltura
L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell’anno 1982 un contributo complessivo di lire 220.000.000 (capitolo 11038) agli istituti professionali di Stato per l’agricoltura funzionanti in Sardegna, al fine di sanare le passività pregresse non altrimenti finanziabili e al fine del riattamento delle strutture necessarie al funzionamento di tali istituti, sulla base di un apposito programma formulato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

Art.44
Centri servizi culturali
Il finanziamento da erogare ai Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna (cap. 11092) nell’anno 1982, ai sensi della legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, è determinato in lire 290.000.000.

Art.45
Istituto studi e programmi per il Mediterraneo
Il contributo da erogare all’Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM), la cui concessione è prevista dalla legge regionale 27 novembre 1979, n. 61, è elevato, nell’anno 1982 (capitolo 11098), da lire 20.000.000 a lire 30.000.000.

Art.46
Piano eradicazione peste suina: contributo integrativo all’Istituto zooprofilattico
Per l’effettuazione dello screening sierologico sui suini previsto dall’articolo 8 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna un ulteriore finanziamento di lire 740.000.000, a valere sui fondi assegnati dallo Stato con deliberazione assunta dal CIPE in data del 29 luglio 1980.
A tal fine le somme disponibili sul capitolo di spesa 12160 alla data del 31 dicembre 1981 possono essere impegnate entro l’anno finanziario 1982.


Art.47
Consorzio del porto di Civitavecchia
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia la somma di lire 16.000.000 quale contributo di partecipazione per l’anno 1982 (capitolo 13035).

Art.48
Servizio regionale di studio e di allevamento della selvaggina
L’Assessore della difesa dell’ambiente è autorizzato ad effettuare spese per il funzionamento e per l’espletamento dei compiti istituzionali del Servizio regionale di studio e di allevamento della selvaggina, ivi compresa l’attribuzione di incarichi di consulenza e di progettazione.
Nella gestione dello stanziamento iscritto al relativo capitolo 05101 si applica la norma della legge regionale 30 luglio 1970, n. 8.


COPERTURA FINANZIARIA
Art.49
Alle nuove e maggiori spese previste per il 1982 dagli articoli 1, 2, 4, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 e 48 della presente legge si fa fronte con le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per lo stesso anno:
IN DIMINUZIONE
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative lire 46.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla sottonotata voce dell’elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l’anno 1982:
n. 31) Finanziamenti per i servizi istituzionali della Amministrazione regionale e per interventi sociali lire 46.000.000

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative
lire 36.626.744.000
mediante riduzione delle riserve di cui alle sottoelencate voci dell’elenco n. 5 allegato al bilancio della Regione per il 1982:
n. 1) Provvedimenti straordinari per sostenere i livelli produttivi nei diversi settori lire 16.626.744.000
n. 15) Tutela livelli occupativi lire 20.000.000.000

Capitolo 03018 (Assegnazioni statali) - Fondo speciale costituito da assegnazioni statali per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
lire 30.070.000.000
mediante l’utilizzazione delle riserve di cui alle sottoelencate voci dell’elenco n. 6 allegato al bilancio 1982:
n. 2) Ripartizione delle somme trasferite dalla Regione ai sensi della legge 7 dicembre 1977, n. 984 lire 22.224.000.000
n. 3) Somme trasferite alla Regione ai sensi della legge 1º luglio 1977, n. 403 lire 4.000.000.000
n. 4) Somme trasferite alla Regione ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183 lire 3.846.000.000

08 - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08015 - Finanziamenti annui ai Comuni ed alle Province per la realizzazione, il riattamento, il completamento e l’ampliamento, mediante programmi triennali, di opere pubbliche di loro interesse (art. 1 LR 6 settembre 1976, n. 45 e art. 13 della LR 7 maggio 1981, n. 14) lire 8.340.000.000

Capitolo 08056 - Contributi in conto interesse per mutui di investimento agli enti locali (LR) 20 giugno 1979, n. 48) lire 2.500.000.000

IN AUMENTO
02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02159 - (Di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 1 - Cat. 05 - Sett. 01 - Quote associative e contributi una tantum ad associazioni ed altri enti che perseguono compiti d’interesse della Regione lire 60.000.000

05 - ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
Capitolo 05101 - (Denominazione variata - Spese per il funzionamento e per l’attuazione dei programmi del Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina (artt. 12 e 13 della LR 28 aprile 1978, n. 32) lire 300.000.000

06 - ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Capitolo 06011 (Assegnazioni statali) - Spese per il funzionamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura, finanziate a termini dell’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (LR 15 marzo 1976, n. 14, legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 14 della LR 10 maggio 1979, n. 38) lire 2.500.000.000

Capitolo 06019 (Assegnazioni statali) - Contributi al Centro regionale agrario sperimentale e ai consorzi per la frutticoltura di Cagliari e di Sassari per la esecuzione di un programma di potenziamento della attività vivaistica (artt. 9 e 13 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 19 della LR 10 maggio 1979, n. 38) lire 300.000.000

Capitolo 06021 (Assegnazioni statali) - Contributi per la attività del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (artt. 14 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della LR 3 febbraio 1981, n. 5) lire 55.000.000

Capitolo 06022 - Spese per la formazione dei consulenti socio - economici, previsti dall’articolo 51 della legge 9 maggio 1975, n. 153 lire 120.000.000

Capitolo 06052 (Assegnazioni statali) - Contributi per l’impianto di peschi, susini e peri a varietà precoce, da industria (artt. 9 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della LR 3 febbraio 1981, n. 5) lire 1.000.000.000

Capitolo 06053 (Assegnazioni statali) - Contributi per la costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette per l’ammodernamento e la ristrutturazione delle serre in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni (artt. 9 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) lire 3.500.000.000

Capitolo 06054 (Assegnazioni statali) - Contributi per la coltivazione di piante officinali, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni (artt. 9 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) lire 100.000.000

Capitolo 06055 (Assegnazioni statali) - Contributi per l’impianto di mandorli, noccioli e noci in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni (artt. 13 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) lire 440.000.000

Capitolo 06088 (Assegnazioni statali) - Contributi per la costruzione ed il riattamento delle strade vicinali interpoderali (artt. 15 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della LR 3 febbraio 1981, n. 5, e art. 35 della LR 7 maggio 1981, n. 14) lire 1.500.000.000

Capitolo 06107 (Assegnazioni statali) - Somma da versare al fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia (artt. 6, 27 e 29 della LR 23 gennaio 1981, n. 4, e legge 1º luglio 1977, n. 403) lire 4.000.000.000

Capitolo 06150 (Assegnazioni statali) - Spese per promuovere l’incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistenti nell’acquisizione di beni e nell’esecuzione di opere di natura immobiliare (leggi 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366, e 27 novembre 1956, n. 1367, e artt. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) lire 690.000.000

Capitolo 06151/01 (Assegnazioni statali) - Contributi per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (leggi 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366, 27 novembre 1956, n. 1367, e artt. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) lire 360.000.000

Capitolo 06163 (Assegnazioni statali) - Contributi per l’acquisto di bestiame per il miglioramento e il risanamento del patrimonio zootecnico (art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, artt. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) lire 2.990.000.000

Capitolo 06167 (Assegnazioni statali) - Premi per il miglioramento del patrimonio zootecnico (artt. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della LR 3 febbraio 1981, n. 5) lire 2.000.000.000

Capitolo 06182 (Assegnazioni statali) - Contributi per l’acquisto di macchine ed attrezzi agricoli per la ortofrutticoltura e la maiscoltura (LR 2 agosto 1951, n. 14, artt. 8, 9 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e artt. 1 e 6 della LR 3 febbraio 1981, n. 5) lire 400.000.000

Capitolo 06222 (Assegnazioni statali) - Contributi a favore di cooperative agricole e loro consorzi, nonché ad associazioni di produttori, per l’acquisto di mezzi ed attrezzature per il trasporto di prodotti agricoli e zootecnici (legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della LR 3 febbraio 1981, n. 5) lire 989.000.000

Capitolo 06223 - Somma da versare al fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole (art. 40 della LR 7 maggio 1981, n. 14) lire 2.500.000.000

Capitolo 06245 (Assegnazioni statali) - Spese per la manutenzione e l’esercizio di lotti di opere di bonifica di cui non sia stato dichiarato il compimento (art. 17, commi primo e secondo RD 13 febbraio 1933, n. 215, e legge 27 dicembre 1977, n. 984) lire 1.400.000.000

Capitolo 06249 (Assegnazioni statali) - Spese per l’esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica ivi comprese le connesse opere pubbliche di bonifica (art. 22 legge 2 giugno 1961, n. 454, artt. 11 e 17 legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 20 della LR 10 maggio 1979, n. 38, e art. 1 della LR 3 febbraio 1981, n. 5) lire 4.000.000.000

07 - ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Capitolo 07041 (Assegnazioni statali) - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 20 - Finanziamento all’Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano per la realizzazione di Centri pilota, del monte materie prime e di una sala espositiva permanente con annesso centro di raccolta e assistenza tecnica commerciale lire 3.846.000.000

08 - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08016 - Finanziamenti annuali ai Comuni e agli Organismi comprensoriali per la realizzazione, sulla base di programmi triennali, di opere pubbliche d’interesse locale (art. 11 della LR 6 settembre 1976, n. 45) lire 1.500.000.000

Capitolo 08034 - Fondo per la prestazione di garanzie per mutui contratti da Ordinari diocesani per la costruzione e il completamento di edifici di culto e di opere annesse (art. 4 della LR 27 novembre 1964, n. 19) lire 30.000.000

Capitolo 08035/03 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 5 - Cat. 10 - Sett. 17 – Spese per l’esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie lire 2.500.000.000

Capitolo 08055/01 - Finanziamenti straordinari ai Comuni per l’esecuzione di opere pubbliche (art. 21 della LR 7 maggio 1981, n. 14) lire 12.000.000.000

Capitolo 08091/01 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 4 - Cat. 12 - Sett. 23 - Contributi straordinari, integrativi di quelli statali di cui all’articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, concessi per l’abbattimento degli interessi relativi a mutui agevolati risultati di importo sottodimensionato rispetto al massimale ammissibile lire 167.000.000

Capitolo 08168 - (Di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 16 - Contributo straordinario al Consorzio per la sorveglianza della diga sul fiume Temo lire 100.000.000

Capitolo 08169 - (Di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 17 – Contributo straordinario per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi acquedottistici del Govossai con sede in Nuoro e del Sulcis con sede in Sant’Antioco lire 700.000.000

Capitolo 08195 - Spese per la costruzione, la sistemazione e la ricostruzione di strade vicinali o classificabili come vicinali, di interesse agrario (art. 1 della LR 20 dicembre 1962, n. 20, LLRR 20 dicembre 1962, n. 26 e 9 aprile 1965, n. 12) lire 1.000.000.000

Capitolo 08240 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 4 - Cat. 15 - Sett. 23 – Anticipazioni per le spese di primo funzionamento dell’Istituto autonomo per le case popolari di Oristano lire 200.000.000

09 - ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
Capitolo 09050 - Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali, aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che, economicamente valide, si trovino in difficoltà a proseguire l’attività produttiva per eventi congiunturali (LR 10 dicembre 1976, n. 66, art. 6, LR 5 settembre 1977, n. 40, art. 1, LR 10 febbraio 1978, n. 6, art. 16, LR 30 gennaio 1979, n. 4 e art. 37, LR 10 maggio 1979, n. 38, e artt. 6, 8 e 29 della LR 23 gennaio 1981, n. 4) lire 24.000.000.000

10 - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Capitolo 10001 - Somma da versare al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (LR 1º giugno 1979, n. 47, e LR 26 gennaio 1976, n. 3) lire 1.079.744.000

Capitolo 10020 - Contributi per il funzionamento dei centri per i servizi sociali (art. 131 testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e art. 4, legge 6 ottobre 1971, n. 853, LR 17 novembre 1978, n. 68, e art. 51 della LR 7 maggio 1981, n. 14) lire 100.000.000

Capitolo 10030 - Concessione di un contributo annuale alla Consulta femminile regionale (LR 27 giugno 1979, n. 53, e artt. 6, 13 e 29 della LR 23 gennaio 1981, n. 4) lire 20.000.000

11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Capitolo 11013 - Assegni di studio agli studenti universitari (art. 3, lett. E) e art. 11 della LR 11 ottobre 1971, n. 26) lire 600.000.000

Capitolo 11038 - Contributi da erogare agli istituti professionali di Stato per l’agricoltura lire 220.000.000

Capitolo 11092 - Contributi ai centri per i servizi culturali operanti in Sardegna - Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo (UNLA) e Società umanitaria - per consentire il regolare svolgimento delle attività di istituto (LR 15 giugno 1978, n. 37) lire 290.000.000

Capitolo 11098 - Concessione di un contributo annuale all’Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM) (LR 27 novembre 1979, n. 61) lire 10.000.000

13 - ASSESSORATO DEI TRASPORTI
Capitolo 13035 - Contributo al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia per l’assolvimento dei propri compiti (art. 4, lett. a), legge 9 febbraio 1963, n. 223) lire 16.000.000

Le spese di cui agli articoli 26, 27 e 35 gravano sui citati capitoli 08034, 08091/01 e 02159 del bilancio 1982 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Alle spese autorizzate con l’articolo 16 si farà fronte, nell’anno 1983, con i mezzi ordinari destinati dalla Regione all’applicazione delle leggi regionali 18 giugno 1959, n. 13 e 26 ottobre 1950, n. 46.
Agli ulteriori oneri previsti a carico del bilancio per l’anno 1983, determinati in lire 20.640.000.000 (cap. 08015, 08016, 08035/03, 08195) si farà fronte con gli slittamenti di spesa previsti dal secondo comma del precedente articolo 24.


Art.50
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 12 novembre 1982.

Rojch