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Legge Regionale 11 gennaio 1983, n. 1

Partecipazione della Regione al fondo di dotazione del Credito Industriale Sardo: modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1967, n. 33.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore del CIS - Credito Industriale Sardo - la somma di lire 7.000.000.000 a titolo di integrazione della quota di partecipazione della Regione all’incremento del relativo fondo di dotazione. Della suddetta somma, lire 2.625.000.000 fanno carico all’esercizio finanziario 1982 e lire 4.375.000.000 faranno carico all’esercizio finanziario 1983.

Art.2
Per far fronte alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge, valutate per l’anno 1982 in lire 1.625.000.000, nello stato di previsione dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1982 è istituito il seguente capitolo:
Capitolo 04172 - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 13 - Partecipazione della Regione al fondo di dotazione del CIS - Credito Industriale Sardo.
A favore del suddetto capitolo è stornata, ai sensi dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1978, n. 468, la somma di lire 2.625.000.000 dalla riserva, non utilizzata, prevista nel capitolo 03017 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1981 ed è conseguentemente ridotta la disponibilità prevista nella lettera f) della Tabella B allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (legge finanziaria).
Alla spesa di lire 4.375.000.000 prevista per il 1983, si farà fronte attraverso l’utilizzo dell’aumento delle imposte sui tabacchi e di fabbricazione, derivante dal loro naturale incremento.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 04172 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli enti locali finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1982 e al corrispondente capitolo del bilancio della Regione per l’anno 1983.


Art.3
Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 gennaio 1983.

Rojch