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Legge Regionale 11 gennaio 1983, n. 3

Proroga della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, limitatamente alle esigenze operative degli interventi per il primo semestre dell’anno 1983.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per il primo semestre dell’anno 1983, gli effetti della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, per quanto concerne le procedure, le strutture ed i mezzi, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1983.

Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 gennaio 1983.

Rojch