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Legge Regionale 31 gennaio 1983, n. 6

Norme transitorie per l’assunzione con contratto a termine di personale docente della formazione professionale per l’anno formativo 1982-1983.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Nelle more dell’espletamento delle procedure di attuazione della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, per l’anno formativo 1982-1983, gli enti convenzionati per la gestione di corsi di formazione professionale, per le loro esigenze di personale docente, potranno procedere direttamente all’assunzione con contratto a termine di docenti che siano in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 5 della predetta legge regionale n. 7 del 1982 o stabiliti dal regolamento di attuazione della medesima legge, su autorizzazione preventiva dell’Assessore competente in materia di formazione professionale nei limiti numerici previsti dal piano formativo 1982-1983.
Per le convenzioni previste dal primo comma dell’articolo 9 della predetta legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, per l’anno formativo 1982-1983, la Giunta regionale è autorizzata a fissare i limiti massimali retributivi, sentita la Commissione consiliare competente in materia di formazione professionale.


Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 31 gennaio 1983.

Rojch