Legge Regionale 9 marzo 1983, n. 9
Modifica all’articolo 10 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, sulla ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti il Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Il punto 1) del secondo comma dell’articolo 10 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, che contempla l’incompatibilità dei Consiglieri provinciali con la carica di componente il Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali, è soppresso.Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 9 marzo 1983
Rojch
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