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Legge Regionale 9 marzo 1983, n. 10

Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1983.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1983, già autorizzato con la legge regionale 11 gennaio 1983, n. 2, è prorogato, con le stesse modalità, sino al 31 marzo 1983.

Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° marzo 1983.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 marzo 1983

Rojch