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Legge Regionale 12 maggio 1983, n. 13

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1983.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Art.1
Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione, per l’anno finanziario, dal 1º gennaio al 31 dicembre 1983, giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art.2
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell’entrata.

TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Art.3
E’ approvato in lire 2.179.939.237.038 il totale della spesa della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1983.

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Art.4
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1983, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Art.5
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1983 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.6
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1983, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

Art.7
Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Lo stanziamento del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è stabilito nell’importo iscritto al capitolo 03009 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.


Art.8
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (cap. 03009 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio, esistenti o da istituire.
Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti inferiori a lire 60.000.000.


Art.9
In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, fino al 31 dicembre 1983, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste può disporsi per provvedere alle eventuali deficienze di tutte le assegnazioni di bilancio cui non possa farsi fronte nei modi previsti, relativamente al bilancio di previsione dello Stato, dagli articoli 7, 8 e 12 della legge medesima, purchè si tratti, in ogni caso, di spese che non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa adottata su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con gli Assessori competenti è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 03010 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio, esistenti o da istituire.
Per il prelevamento devono sussistere i requisiti previsti dall’articolo 136 del regolamento di contabilità approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.


Art.10
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento dal fondo speciale per la riassegnazione dei residui della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (cap. 03011 dello stato di previsione della spesa) delle somme di volta in volta occorrenti e la loro iscrizione ai pertinenti capitoli di provenienza, ovvero ad un capitolo di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.
Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti inferiori a lire 60.000.000.


Art.11
Lo stanziamento iscritto al capitolo 03013 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio regionale per l’anno 1983 è destinato alle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali - ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento - per l’esecuzione di opere immobiliari finanziate a carico diretto della Regione, comprese quelle finanziate a valere sui programmi esecutivi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, ed al capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, nonchè per quelle finanziate a parziale carico della Regione ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1950, n. 15, 18 maggio 1951, n. 8, e dell’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.
I trasferimenti delle somme di volta in volta occorrenti, dal fondo da ripartire di cui al citato capitolo 03013 ai vari capitoli compresi nel titolo II, categoria 10, dei singoli stati di previsione ed ai capitoli 08048, 08070/01 e 08070/02 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici, sono disposti dall’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti.
Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti inferiori a lire 60.000.000. Le somme trasferite ai capitoli 06260 e 08026, rispettivamente degli stati di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale e dell’Assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferite alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.
Detta procedura è estesa anche ai residui di stanziamenti vigenti al 1º gennaio 1983 sugli stessi capitoli 06260 e 08026.
Le somme trasferite alla citata contabilità speciale dal capitolo 06260 possono essere impiegate anche per il finanziamento di perizie suppletive strettamente indispensabili ai fini dell’utilizzazione delle opere o di lotti delle stesse, ivi comprese le spese per la corresponsione delle indennità per espropriazioni.
Lo stanziamento iscritto al capitolo 03015 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio regionale per l’anno 1983 è destinato, oltre che al finanziamento delle spese conseguenti alla revisione prezzi contrattuali per l’esecuzione di opere di competenza dell’Assessorato dei lavori pubblici, anche al finanziamenti di lavori inclusi in perizie suppletive strettamente indispensabili ai fini dell’utilizzazione delle opere o di lotti delle stesse, inserite nei programmi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588 (cap. 08026), al capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9 (cap. 08048), ed al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08016), ivi compreso il programma straordinario di cui all’articolo 33 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38.
I trasferimenti di volta in volta occorrenti sono disposti con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo.


Art.12
Il versamento alla contabilità speciale di cui agli articoli 2, comma secondo, e 26, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, delle somme stanziate ai capitoli 03031, 03032 e 03033 dello stato di previsione della spesa è subordinato ai corrispondenti accertamenti in conto, rispettivamente, dei capitoli 21304, 21305 e 21305/01 dello stato di previsione dell’entrata.

Art.13
Qualora ritenuto necessario al fine della prosecuzione dei programmi per i quali la Regione abbia ottenuto i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti per materia, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione nella parte passiva del bilancio di stanziamenti d’importo pari alle entrate accertate in conto del capitolo 21205.
La suddetta iscrizione deve essere disposta in conto dei capitoli con i cui stanziamenti è stata finanziata la realizzazione delle opere relative ai programmi di cui al primo comma.


Art.14
Il pagamento delle spese iscritte al capitolo 03002 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1983 può essere ordinato con aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Art.15
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento dello stanziamento di cui al capitolo 03075 (itinerari turistico - culturali) ad altri capitoli di spesa esistenti nel bilancio per l’anno 1983, o da istituire a termini della legislazione vigente, sulla base di un programma approvato dalla stessa Giunta ai sensi dell’articolo 4, lett i) ed 1) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
Art.16
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1983 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.17
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della difesa dell’ambiente per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1983, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).
Nella gestione dello stanziamento iscritto al capitolo 05015, concernente l’esercizio di vivai forestali, si applica la norma della legge regionale 30 luglio 1970, n. 8.


Art.18
All’utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 05025-01 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente e concernente opere di rimboschimento, miglioramento di foreste degradate, strade forestali e di terrazzamenti di protezione contro gli incendi può procedersi subordinatamente all’accertamento della relativa entrata in conto del capitolo 21318-02.
Alla quota di spesa di competenza della Regione si fa fronte con le disponibilità dei capitoli 05017 e 05025 del bilancio regionale, nonchè con quelle autorizzate dai programmi d’intervento della legge 24 giugno 1974, n. 268.


Art.19
Sul capitolo 05100 l’Assessore della difesa dell’ambiente dispone, in applicazione dell’articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l’impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, con esclusione di qualsiasi emolumento spettante al personale dell’Amministrazione regionale.

Art.20
Nell’anno 1983 le spese per il funzionamento e per l’assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico sono autorizzate dall’Assessore della difesa dell’ambiente su conforme deliberazione del Comitato stesso a valere sul capitolo 05104 del competente stato di previsione della spesa.
Nello stesso anno l’Assessore della difesa dell’ambiente è autorizzato a finanziare le spese di competenza dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici mediante aperture di credito disposte a favore dei presidenti degli stessi organi. Tali spese gravano sullo stanziamento disposto a favore del Comitato regionale faunistico.


Art.21
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, nell’anno 1983, sul capitolo 05017-01 dello stato di previsione della spesa, i contributi assistenziali e previdenziali al personale addetto alle attività di sistemazione idraulico forestale, ancorchè finanziate con assegnazioni statali, della CEE o con fondi delle contabilità speciali della Regione.
La norma di cui al precedente comma si applica anche al bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione, relativamente alle perizie e ai progetti di lavori da essa eseguiti.


Art.22
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, nell’anno 1983, sul capitolo 05028, le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento ancorchè finanziati con assegnazioni statali o con fondi delle contabilità speciali della Regione.
Conseguentemente le somme già destinate, nelle perizie di spesa dei lavori anzidetti, alla copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità di cui al comma precedente sono versate in conto entrate del bilancio della Regione, con imputazione al capitolo relativo alle "entrate eventuali e varie".


Art.23
E’ approvato il bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1983, annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell’articolo 8 dello Statuto dell’Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 4.900.000.000 il contributo da corrispondere all’Azienda medesima ai sensi dell’articolo 9, lettera f), del suo Statuto.
I residui di stanziamento presenti sul capitolo 2107 del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali al 31 dicembre 1982, ancorchè derivanti da stanziamenti disposti precedentemente al 1979, possono essere utilizzati entro l’anno finanziario 1983.


STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Art.24
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1983, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO
Art.25
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1983 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.26
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei lavori pubblici, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1983, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).

Art.27
All’utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 08167, concernente l’esecuzione di opere idrauliche nei bacini idrografici, può procedersi subordinatamente all’accertamento della relativa entrata in conto del capitolo 21361/01.

Art.28
Nella determinazione degli interessi dovuti alla Regione sulle complessive giacenze di tesoreria, il tesoriere regionale fornisce separata indicazione delle somme maturate sulle giacenze dei conti correnti istituiti per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.
In corrispondenza del loro accertamento sul capitolo 20915, tali somme sono iscritte al capitolo di spesa 08092-01 e corrisposte con mandato diretto alla Cassa depositi e prestiti, salvo che particolari disposizioni di legge statale non ne consentano il diretto utilizzo a favore dei programmi di edilizia residenziale pubblica localizzati in Sardegna.


STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
Art.29
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’industria per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1983, in conformità dello stato di previsione della spesa annessa alla presente legge (tabella L).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.30
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1983, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

Art.31
Al versamento nel fondo di cui al precedente comsionale di cui alla legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, dello stanziamento iscritto al capitolo 10003 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l’anno 1983 può procedersi subordinatamente all’accertamento della relativa entrata in conto del capitolo 21364.
Al versamento nel fondo di cui al precedente comma dello stanziamento iscritto al capitolo 10002 dello stesso stato di previsione, si provvede per quote trimestrali.


Art.32
L’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’assegnazione alle Province ed ai Comuni che svolgono le funzioni amministrative in sostituzione della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, delle somme attribuite dallo Stato alla Regione Sarda ai sensi dell’articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (capitoli 10043 e 10043/01).
Per l’anno 1983, le somme di cui al precedente comma verranno proporzionalmente ripartite sulla base dei rendiconti, relativi all’anno 1982 risultanti da delibere consiliari approvate dal competente Comitato di controllo, delle spese sostenute dai predetti enti


STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.33
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1983, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).

Art.34
Nel caso in cui l’Amministrazione regionale contragga, nel corso del 1983, in tutto o in parte, i mutui previsti dall’articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori degli enti locali, finanze ed urbanistica, e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione al capitolo 41616 dello stato di previsione dell’entrata e al capitolo 11124-04 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di somme pari all’ammontare delle quote dei mutui medesimi delle quali i contratti relativi prevedono la somministrazione alla Regione entro il 31 dicembre 1983.

Art.35
Nell’acquisto di libri, periodici e del materiale inerente il funzionamento della biblioteca dell’Amministrazione regionale cap. 11127) si osservano le norme vigenti in materia di economato.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO ALL’IGIENE E SANITA’ E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.36
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato all’igiene e sanità, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1983, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella O).

Art.37
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore all’igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l’applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art.38
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore all’igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, sulla base del piano di interventi di cui all’articolo 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dei suoi periodici aggiornamenti, il trasferimento della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 12041 dello stato di previsione della spesa ai capitoli 12042, 12043 e 12166 dello stesso stato di previsione.

Art.39
Le modalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 39 si applicano per l’utilizzazione degli stanziamenti eventualmente iscritti nel corso dell’anno 1983 rispettivamente ai capitoli 12115/01 e 12115/02 dello stato di previsione della spesa.

Art.40
A seguito dell’attribuzione alle Unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla lett. d) dell’articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (protezione sanitaria materno - infantile), le somme stanziate sul capitolo 12164 dello stato di previsione della spesa concorrono al finanziamento dei programmi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8, concernente l’istituzione e disciplina dei consultori familiari.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI TRASPORTI
Art.41
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei trasporti, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1983, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Art.42
E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1983.

DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.43
Salvi gli effetti della prescrizione, delle perenzione di cui all’articolo 36 della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e del divieto di pagamento di cui all’articolo 446 del relativo regolamento, i titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre 1983 sono trasportati per il loro integrale importo al conto dei residui dell’esercizio successivo.

Art.44
Agli ordini di accreditamento emessi su capitoli di spese correnti si applicano, per l’anno finanziario 1983 le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1970, n. 8.

Art.45
In deroga a quanto disposto dall’articolo 28 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, concernente programmi di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico, gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1982 sui conti correnti bancari, accesi ai sensi dell’articolo 26 della stessa legge, sono versati in conto entrate del bilancio della Regione per l’anno 1983.

Art.46
In deroga al penultimo comma dell’articolo 18 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1982 sulle giacenze dei conti correnti bancari istituiti in applicazione dello stesso articolo 18, sono versati in conto entrate del bilancio della Regione per l’anno 1983.

Art.47
Il funzionario delegato all’esecuzione degli interventi di soccorso a favore delle popolazioni meridionali colpite dal terremoto del novembre 1980 è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 61 della legge sulla contabilità generale dello Stato, a provvedere agli adempimenti necessari al completamento degli stessi interventi a valere sulle disponibilità esistenti in conto delle aperture di credito disposte a suo favore sui capitoli 01007 e 02158 del bilancio per l’anno finanziario 1981.

Art.48
Alle spese di cui ai sottoelencati capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione si applicano, per l’anno finanziario 1983, le disposizioni contenute nel primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 2, e quelle contenute nella legge regionale 30 luglio 1970, n. 8:
1) 02133, legge 27 agosto 1978, n. 392 (Integrazione, canone locazione conduttori meno abbienti);
2) 05011, leggi 1º maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1975, n. 650 (Piano risanamento acque);
3) 05072 e 05077, legge regionale 6 novembre 1978, n. 64 (Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell’Isola);
4) 06319 e 06320, legge 20 ottobre 1978, n. 674 (Provvidenze alle associazioni di produttori agricoli);
5) 08103, legge 5 agosto 1978, n. 457 (Anagrafe assegnatari abitazioni edilizia residenziale);
6) 10043, 10043/01 e 12164, legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Funzioni amministrative ex OMNI);
7) 12042 e 12043, legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Finanziamento interventi riabilitazione tossico - dipendenti);
8) 12163 e 12165, leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194 (Finanziamento consultori assistenza famiglia e maternità);
9) 13002, legge 10 aprile 1981, n. 151 (Contributi alle aziende di trasporto per ripiano disavanzi).
Ai sopraindicati capitoli si applicano altresì le disposizioni contenute nel terzo comma dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e quelle di cui al precedente comma del presente articolo non si applicano, invece, ai capitoli di spesa relativi agli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1979, n. 19.


Art.49
Per gli effetti di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, e per integrare le dotazioni del fondo speciale iscritto al capitolo 03011 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.50
Per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art.51
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione nella parte passiva del bilancio delle somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 49.

Art.52
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell’entrata, delle somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 50.

Art.53
Per l’anno 1983 l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art.54
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all’istituzione dei capitoli aggiunti all’annesso stato di previsione dell’entrata per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano nello stato di previsione medesimo capitoli corrispondenti.
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all’istituzione dei capitoli aggiunti agli annessi stati di previsione per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli stati di previsione medesimi i capitoli corrispondenti.


Art.55
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 20908, 20909 e 21102 dello stato di previsione dell’entrata, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti a quelli degli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all’articolo 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed a quelli degli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica e delle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9, comma terzo, della legge medesima.
Per capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all’articolo 4, primo comma, e all’articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano richiesto - a termini rispettivamente dell’articolo 4, sesto comma, e dell’articolo 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l’Amministrazione regionale disponga l’accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l’adozione dei provvedimenti di variazioni di bilancio di cui al primo comma e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d’entrata - mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.


Art.56
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l’iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a termini del precedente articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato o da altri enti, in applicazione di apposite norme.
Con lo stesso procedimento è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.


Art.57
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
(Tabella Ristrutturata) - Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione Sardegna per l’anno finanziario 1983.
Entrata
Titolo I, entrate tributarie, L. 268.567.000.000.
Titolo II, entrate extratributarie, L. 1.907.907.237.038.

Titolo III, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti (di cui riscossione di crediti L. 65.000.000) L. 465.000.000.

Totale entrate finali L. 2.176.939.237.038.

Titolo IV, accensione di prestiti, L. 3.000.000.000.

Totale complessivo entrate L. 2.179.939.237.038.
Spesa
Titolo I, spese correnti, L. 1.249.830.553.832.

Titolo II, spese in conto capitale, L. 926.828.683.206.

Totale dei titoli I e II L. 2.176.659.237.038.

Titolo III, estinzione dei debiti, L. 3.280.000.000.

Totale complessivo delle spese L. 2.179.939.237.038;
totale complessivo delle entrate L. 2.179.939.237.038;
differenza L. 0.



Data a Cagliari, addì 12 maggio 1983.

Rojch