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Legge Regionale 11 agosto 1983, n. 17

Disposizioni transitorie per l’applicazione della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, recante: "Ordinamento della formazione professionale in Sardegna".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Per l’anno formativo 1983-1984, gli obiettivi generali della formazione professionale sono quelli approvati con la legge regionale 27 agosto 1982, n. 20.
Per l’anno formativo di cui al comma precedente, le procedure previste dalla legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, operano in deroga ai termini per esse previsti.
Fino alla definitiva approvazione del piano annuale di formazione professionale 1983-1984, l’Amministrazione regionale è autorizzata a gestire in forma diretta o mediante la stipula di apposita convenzione con gli enti e organismi di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, le seguenti attività:
a) corsi di prosecuzione dei cicli già approvati negli anni precedenti;
b) corsi finalizzati inclusi in progetti presentati al Fondo sociale europeo, semprechè già ammessi al contributo comunitario.
Per il finanziamento delle attività di cui al punto a) del comma precedente vengono applicati i parametri in vigore per l’anno formativo 1982-1983, salvo conguaglio ad avvenuta approvazione del piano annuale 1983-1984.


Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 agosto 1983.

Rojch