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Legge Regionale 29 dicembre 1983, n. 30

Variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 1983.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Nello stato di previsione dell’entrata ed in quelli della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1983, sono introdotte le variazioni indicate rispettivamente nelle annesse tabelle A e B.

Art.2
L’articolo 15 della legge regionale 12 maggio 1983, n. 13, è abrogato.
Il capitolo 03016 è classificato nella categoria 10.


Art.3
Deroga al limite di ordini di accreditamento Nell’emissione degli ordini di accreditamento relativi alle spese per paghe ai salariati CRAAI per l’attuazione degli interventi di recupero ambientale dell’ecosistema stagnale si può prescindere, nell’anno 1983, dal limite d’importo previsto dall’articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni (capitolo 05072).

Art.4
Negli elenchi n. 1 - spese d’ordine - e n. 2 - spese occorrenti per restituire tributi indebitamente percetti, o tasse su prodotti che si esportano, e per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge - allegati al bilancio della Regione
per l’anno finanziario 1983, sono inseriti i capitoli 04086 e 04087.


Art.5
Al capitolo 05082 si applica, per l’esercizio 1983, la normativa prevista dall’articolo 48 della legge regionale 12 maggio 1983, n. 13.

Art.6
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere autorizzati trasferimenti e assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art.7
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 20 dicembre 1983.

Rojch