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Legge Regionale 29 dicembre 1983, n. 31

Provvedimenti a sostegno della produzione e della occupazione e disposizioni integrative della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, legge finanziaria.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art.1
Programma straordinario di opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale
Per l’attuazione di un programma straordinario di interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale, è autorizzata, nell’anno 1983, l’ulteriore spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08016).
All’accreditamento dei fondi ed all’attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.2
Contributi straordinari ai Comuni per opere pubbliche
E’ autorizzata, per l’anno 1983, la spesa di lire 30.000.000.000 (cap. 08055-01) per l’esecuzione, da parte dei Comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti secondo i dati del censimento del 1981, di opere pubbliche di loro interesse con particolare riferimento a quelle relative all’approvvigionamento idrico, a quelle igieniche e per la difesa degli incendi.
Le somme ripartite in quote uguali sono direttamente erogate ai Comuni di cui al precedente comma.


Art.3
Opere acquedottistiche e fognarie
Per l’attuazione del programma di opere acquedottistiche e fognarie di cui all’articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è autorizzata la spesa dell’ulteriore stanziameno di lire 14.000.000.000 (cap. 08035-03).

Art.4
Interventi copertura canali
Per l’attuazione delle opere di copertura o di deviazione di canali correnti all’interno dei centri abitati previste dal paragrafo III. 1 del programma d’intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983, è autorizzato lo stanziamento aggiuntivo di lire 8.000.000.000 (cap. 03035); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della stessa legge 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.1/I del citato programma d’intervento.

Art.5
Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria
E’ autorizzata l’ulteriore spesa di lire 7.000.000.000 (cap. 03036) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo III. 2 del programma d’intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983, e relativi all’acquisizione da parte dei Comunti di aree edificabili, nonchè all’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; detto stanziamento è trasferito dal bilancio 2, comma secondo, della stessa legge 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.2/I del citato programma d’intervento.

Art.6
Piani per insediamenti produttivi
E’ autorizzata l’ulteriore spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 03037) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo II. 5, lett. c), del programma d’intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983 e da erogare agli enti locali per il reperimento e l’attrezzatura di aree da destinarsi all’insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della stessa legge 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 8.2.5/I del citato programma d’intervento.

Art.7
Infrastrutture nelle terre pubbliche
Nelle more dell’emanazione di provvedimenti organici per la valorizzazione delle terre pubbliche ed il risanamento delle aree degradate è autorizzata, con carico al bilancio della Regione per l’anno 1983 (cap. 08055-02), spesa di lire 8.000.000.000 per l’esecuzione di un programma di infrastrutture nelle terre pubbliche con particolare riguardo a quelle per la prevenzione e per l’estinzione degli incendi.

Art.8
Completamento delle strade di interesse regionale
E’ autorizzata l’ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 08042) da destinare, nei limiti di lire 2.500.000.000 per territorio provinciale, al completamento, nelle quattro province, di strade di interesse regionale.

Art.9
Spese per opere di consolidamento
L’esecuzione degli interventi per opere di consolidamento, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è affidata di norma agli enti locali interessati, e nel caso in cui gli stessi non abbiano gli strumenti tecnici o le possibilità attuative vengono effettuati direttamente dall’Amministrazione regionale.

Art.10
Contributo straordinario al Comune di Santa Maria Coghinas
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al nuovo Comune di Santa Maria Coghinas, istituito nel corso del 1983, un contributo straordinario di lire 100.000.000 per le spese di gestione (cap. 04176).

Art.11
Trasferimento abitati Gairo e Osini
Per l’attuazione di un programma straordinario di interventi per la sistemazione e il consolidamento di aree, anche mediante opere di carattere idraulico, nonché per l’urbanizzazione di nuove aree necessarie per il trasferimento degli abitati di Gairo e Osini, è autorizzata, in conto di future assegnazioni statali, l’anticipazione di lire 2.000.000.000 per il 1983 (cap. 08146-01).

Art.12
Edilizia residenziale - Contributi in conto capitale
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall’articolo 2, comma decimo, della legge n. 94 del 25 marzo 1982, è autorizzato, ad integrazione delle assegnazioni finanziarie disposte dallo Stato, uno stanziamento straordinario di lire 14.000.000.000 (cap. 08106-01).

Art.13
Programma straordinario di opere pubbliche nei Comuni di Quartucciu e Santa Maria Coghinas
Per l’attuazione di un programma straordinario finalizzato alla costruzione di opere pubbliche nei Comuni di Quartucciu e Santa Maria Coghinas, istituiti rispettivamente con la legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7, e con la legge regionale 7 febbraio 1983, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.600.000.000 (Cap. 08016-01).
All’accreditamento dei fondi ed all’attuazione delle opere finanziate viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al Capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA
Art.14
Integrazione fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66
Ad ulteriore integrazione del fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, viene disposto lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (cap. 09050).
Le disponibilità così costituite e i loro rientri sono esclusivamente finalizzati al finanziamento di programmi di sviluppo con particolare riferimento agli interventi di riconversione, ristrutturazione, diversificazione ed ampliamento delle imprese, ancorchè non si tratti di imprese in difficoltà a proseguire l’attività o colpite da eventi congiunturali.
La Giunta, con le procedure previste dall’articolo 25 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, su proposta dell’Assessore dell’industria, emana le direttive di ammissibilità intese particolarmente a delimitare le ipotesi di intervento secondo criteri di rigorosa differenziazione degli interventi di sviluppo dai casi di risanamento e sostegno occupativo e produttivo.


Art.15
Integrazione contributo in conto occupazione
La regione è autorizzata ad integrare il contributo di cui all’articolo 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268, sulla base dell’andamento degli indici ISTAT dei prezzi.
La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento il meccanismo di adeguamento del predetto contributo, in ragione degli incrementi dei prezzi verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 1975.
per la concessione delle provvidenze di cui al citato articolo 11 la Regione autorizza, con proprie disponibilità lo stanziamento di lire 2.000.000.000 (cap. 03034); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.2.1/I del Programma d’intervento 1982-84, approvato dal CIPE in data 8 giugno 1983.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art.16
Centri pilota artigianato
La disposizione di cui al quarto comma dell’articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1983, n. 13, concernente la revisione dei prezzi contrattuali delle opere finanziate con i programmi esecutivi della legge 11 giugno 1962, n. 588, è estesa al capitolo 07062 istituito con la presente legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art.17
Fondo di solidarietà regionale in agricoltura
E’ autorizzata, nell’anno 1983, la spesa di lire 4.000.000.000 per far fronte alle esigenze operative dell’articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il fondo di solidarietà regionale a favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (cap. 06120).

Art.18
Prestiti di esercizio alle aziende agricole danneggiate
Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall’articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazione e integrazioni, è stabilito il limite d’impegno di lire 4.000.000.000; conseguentemente sono determinate in detto importo le annualità da iscrivere sul competente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni dal 1983 al 1987 (cap. 06121).
A valere sullo stesso limite d’impegno può essere concesso il concorso interessi sui prestiti con abbuono di quota parte del capitale mutuato, previsti dall’articolo 1, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Si applica, anche in quest’ultimo caso, l’articolo 16 della legge regionale 29 settembre 1982, n. 24.
I tassi a carico delle ditte prestatarie non potranno essere inferiori a quelli stabiliti dalle disposizioni statali vigenti.
E’ abrogato l’ultimo comma dell’articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.


Art.19
Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario
Il terzo comma dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è sostituito dal seguente:
"La predetta agevolazione creditizia può essere accordata a favore degli imprenditori e delle cooperative agricole anche per le opere di miglioramento fondiario e agrario sussidiabili ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell’articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e loro successive modificazioni e integrazioni.
Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30 il limite d’impegno disposto dall’articolo 17 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è elevato da lire 1.000.000.000 a lire 4.500.000.000; le relative annualità saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1983 al 2004 (cap. 06060).


Art.20
Formazione proprietà coltivatrice
Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e relativi all’acquisto di fondi rustici, è autorizzato l’ulteriore limite d’impegno di lire 2.500.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall’anno 1983 all’anno 2002 (cap. 06220).

Art.21
Acquedotti e strade vicinali
E’ autorizzata, nell’anno 1983, la spesa complessiva di lire 10.000.000.000 per la concessione delle seguenti provvidenze:
- contributi per la costruzione di acquedotti rurali - Capitolo 06086-01 L. 1.000.000.000
- contributi per il completamento di strade vicinali - Capitolo 08195 L. 9.000.000.000


Art.22
Contributi per la costruzione laghi collinari
Il premio di incoraggiamento previsto per la costruzione dei laghi collinari dall’articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1956, n. 7, potrà essere concesso anche alle opere riguardanti la realizzazione di bacini di raccolta a corona e di bacini di accumulo che abbiano una capienza idrica non inferiore a mtc 30.000.
E’ abrogato l’ultimo comma dell’articolo 2 della citata legge regionale 21 marzo 1956, n. 7.


Art.23
Impianti cooperativi di trasformazione
Gli incentivi che la Regione eroga, ai sensi delle vigenti leggi regionali in favore delle cooperative agricole e loro consorzi per l’acquisto, la costruzione, il completamento, l’ampliamento, l’adeguamento tecnologico delle strutture ed attrezzature, nonchè per la dotazione delle pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione e la vendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, possono essere concessi, anche in forma integrativa alle provvidenze nazionali o comunitarie, fino alla misura del 75 per cento della spesa.
Ad integrazione della somma di lire 1.000.000.000 prevista dall’articolo 21 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è autorizzata, nell’anno 1983, l’ulteriore spesa di lire 1.400.000.000 per la concessione delle provvidenze previste dall’articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore delle strutture cooperative (cap. 06234).


Art.24
Attività promozionali cooperative a favore dell’agriturismo
Le provvidenze previste dal paragrafo 6.6 del titolo di spesa P-1.06 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, come modificata dall’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, sono estese alle attività promozionali realizzate da cooperative e da loro consorzi a favore dell’agriturismo.

Art.25
Fondo regionale di sviluppo della zootecnia
Il fondo di cui all’articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, concernente la concessione di prestiti per lo sviluppo della zootecnia ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06107), è incrementato, nell’anno finanziario 1983, dell’ulteriore stanziamento di lire 6.000.000.000.

Art.26
Completamento del frigomacello di Chilivani
E’ autorizzata la spesa di lire 750.000.000 per la realizzazione del secondo lotto del frigomacello di Chilivani - Ozieri. Tale somma sarà utilizzata ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunità Economica Europea (FEOGA - Reg. 355/77) e dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste, sino alla toale copertura della spesa ritenuta ammissibile. La somma spettante sarà liquidata nella misura del 50 per cento dopo l’emissione della decisione e, per la rimanente quota dopo il collaudo finale disposto dall’organismo comunitario (capitolo 06243).
Detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di psesa 8.1.5/I - lettera a) - del programma d’intervento 1982-84, approvato dal CIPE in data 8 giugno 1983.


Art.27
Finanziamento all’ETFAS
In conto dei finanziamenti da corrispondere all’ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - per gli anni dal 1979 al 1982, ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare una prima quota di lire 20.000.000.000 (capitolo 06282-01).

Art.28
Contributo sezione speciale ETFAS
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla sezione speciale dell’ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in conto dell’esercizio finanziario 1983 ed in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, la somma di lire 450.000.000; la stessa sezione speciale impiegherà detto finanziamento per le proprie spese di funzionamento, escluse quelle relative ad emolumenti a favore del personale (cap. 06283).

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI OCCUPAZIONE
Art.29
(Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).


DISPOSIZIONI IN MATERIA TRASPORTI
Art.30
Ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto
Nelle more dell’erogazione da parte dello Stato del conguaglio della quota del fondo nazionale trasporti di cui all’articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, relativa all’anno 1982, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, con mezzi propri della Regione e sino alla concorrenza di lire 2.000.000.000, i saldi spettanti alle aziende di trasporto pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all’anno medesimo (cap. 13001).
Le modalità del recupero saranno disposte con successiva legge regionale.


Art.31
ARST - Contributi integrativi per investimenti
E’ autorizzata, nell’anno 1983, la spesa di lire 2.000.000.000 per la concessione, all’Azienda regionale sarda trasporti (ARST), di contributi per investimenti, integrativi di quelli previsti dall’articolo 9 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, (cap. 13026).
La misura complessiva dei contributi può essere commisurata all’intera spesa ritenuta ammissibile.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Art.32
Anticipazioni ai Comuni per l’assistenza e beneficenza
Al fine di consentire ai Comuni l’esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, nelle more delle erogazioni statali previste dalla legge 13 aprile 1983, n. 122, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare gli stessi la somma complessiva di lire 10.000.000.000, a carico del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1983 (Capitolo 02131).
Detto stanziamento viene ripartito tra i Comuni in ragione della loro popolazione secondo i dati ufficiali ISTAT dell’ultimo censimento e previa applicazione dei moltiplicatori 3, 2 e 1, rispettivamente alle seguenti fasce di Comuni:
a) Comuni montani;
b) Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
c) altri Comuni.
Il rimborso da parte dei Comuni deve aver luogo entro un anno dalla riscossione delle somme erogate loro dallo Stato ai sensi della precitata legge 13 aprile 1983, n. 122.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare, a favore dei Comuni e con i criteri di cui al precedente secondo comma, le disponibilità sussistenti in conto capitoli 02127, 02129 e 02130 che, a tal uopo, con la presente legge, vengono stornate a favore del capitolo 02132 di nuova istituzione.


DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE
Art.33
Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
L’importo indicato nel secondo comma dell’articolo 34 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, per la realizzazione di un programma di opere relative alla valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi, è elevato da lire 6.000.000.000 a lire 12.000.000.000 (cap. 05078-01 - Residui).

Art.34
Programma di formazione professionale
La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale n. 1983, determinata in lire 15.500.000.000 dall’articolo 29 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è elevata a lire 18.000.000.000 (cap. 10001).

Art.35
Attività formative in agricoltura
In attuazione degli obiettivi previsti nei piani pluriennali ed annuali di formazione professionale, che stabiliscono i bisogni formativi in collegamento con le linee di sviluppo del programma economico regionale e del piano di assetto territoriale, la Regione, per lo svolgimento delle attività formative in agricoltura, può stipulare convenzioni con gli organismi di cui all’articolo 16 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, adottando parametri di finanziamento ricavati da progetti esecutivi finalizzati alla domanda dell’utenza ed a costi reali, sulla base delle voci di spesa previste dal regolamento di attuazione della citata legge regionale n. 47 del 1979.
Alle convenzioni di cui al comma precedente dovranno essere allegati i progetti esecutivi delle singole attività corsuali con l’indicazione dei bisogni formativi e dei relativi finanziamenti.


Art.36
Ulteriori attribuzioni del Comitato tecnico regionale per la finanza
Al Comitato tecnico regionale per la finanza viene attribuita la competenza in merito alla classificazione dei territori montani, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.
Per l’attuazione di tale nuova competenza la composizione di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1950, n. 328 è così integrata:
1) due rappresentanti dell’Assessorato della difesa dell’ambiente;
2) due rappresentanti dell’Assessorato dell’agricoltura, di cui uno esperto in scienze agrarie e forestali;
3) due rappresentanti dell’Assessorato degli enti locali.


Art.37
Contributi ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici
L’Anticipazione, pari al trenta per cento del contributo riconosciuto ammissibile, prevista dall’articolo 36 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, per la redazione dei regolamenti edilizi e gli annessi strumenti urbanistici generali, nonchè per gli studi di disciplina delle zone d’interesse turistico classificate "F" e dei relativi piani particolareggiati di attuazione, è corrisposta anche in relazione ai contributi già disposti in data anteriore all’entrata in vigore della legge medesima.

Art.38
Personale del CRAAI.
Il termine previsto dall’articolo 36 della legge regionale 10 maggio 1982, n. 12, per l’erogazione dei compensi dovuti al personale salariato di cui alla legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, a seguito delle sentenze della magistratura del lavoro, è prorogato al 31 dicembre 1983.

Art.39
Fondo di garanzia per mutui per edifici di culto
Ad integrazione del fondo per la prestazione di garanzie per mutui contratti da ordinari diocesani per la costruzione ed il completamento di edifici di culto e di opere annesse, di cui alla legge regionale 27 novembre 1964, n. 19, e all’articolo 26 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, è autorizzato, con decorrenza dall’esercizio 1983, l’ulteriore limite d’impegno trentacinquennale di lire 30.000.000 (cap. 08034).

Art.40
Rimborsi ai Comuni per interventi contro la peste suina africana
E’ autorizzata, nell’anno 1983, la spesa di lire 50.000.000 (cap. 12203) a titolo di rimborso ai Comuni che hanno effettuato operazioni di abbattimento dei suini e disinfezione e disinfestazione di allevamenti colpiti da peste suina africana ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6.

Art.41
Centri per i servizi culturali
L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nell’anno 1983 l’ulteriore spesa di lire 150.000.000 per la concessione di contributi di funzionamento a favore dei Centri per i servizi culturali (cap. 11092).

Art.42
Tonnara di Carloforte - anno 1980
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Carloforte la somma di lire 50.000.000 (cap. 05094) da riversare ai pescatori che hanno partecipato alle operazioni di calo della tonnara nell’anno 1980.
Nella ripartizione della somma il Comune terrà conto dei criteri indicati dalla commissione delegata dagli stessi pescatori.


Art.43
Contributo alle cooperative per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sino all’importo complessivo di lire 300.000.000 (cap. 05081-01), contributi straordinari per la copertura della differenza tra la spesa sostenuta ed il contributo già erogato in favore delle cooperative beneficiarie in provvedimenti di concessione emessi alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi, ai sensi della legge n. 192 del 1977.
La corresponsione del contributo di cui al presente articolo potrà avvenire in un’unica soluzione, dopo l’accertamento della regolare esecuzione delle opere, oppure in corso d’opera mediante acconto non superiore all’80 per cento dell’ammontare delle spese sostenute, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori. Il rimanente 20 per cento è corrisposto dopo l’accertamento del regolare completamento delle opere.
Tale contributo straordinario non potrà eccedere l’ammontare complessivo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle opere, detratto quanto già erogato a titolo di contributo ai sensi delle leggi regionale 21 agosto 1980, n. 25, e 5 marzo 1953, n. 2.


Art.44
Agevolazioni creditizie, cooperative produzione lavoro
La quota di finanziamento destinata all’intervento previsto dall’articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, non può eccedere il 30 per cento delle disponibilità complessive della legge stessa: i massimali della spesa ammessa al finanziamento, in deroga agli importi stabiliti dall’articolo 4 della predetta legge, sono fissati rispettivamente in lire 600.000.000 per le singole cooperative e in lire 1.200.000.000 per i loro consorzi.

Art.45
Contributi agli istituti professionali di stato alberghieri e per il turismo
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell’anno 1983, ulteriori contributi, per complessive lire 600.000.000 (cap. 11039), ai Comuni sede di Istituti professionali di stato alberghieri e per il turismo, per le finalità e con le modalità indicate dall’articolo 50 della legge regionale 11 maggio 1983, n. 12.

Art.46
Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 1º agosto 1973, n. 17
L’articolo 4 della legge regionale 1º agosto 1973, n. 17, è così riformulato:
"L’Assessore del lavoro, formazione professionale cooperazione e sicurezza sociale, con proprio decreto, è autorizzato a concedere ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni:
1) contributi per l’attuazione dei piani e programmi previsti da i punti A) B) e C) dell’articolo 3 della presente legge, relativi alla costruzione e all’arredamento di nuovi asili - nido;
2) contributi per la manutenzione straordinaria, l’ampliamento e l’adeguamento degli asili - nido comunali già esistenti, nonchè l’eventuale loro adeguamento ai requisiti previsti dalla presente legge;
3) contributi per la gestione, il funzionamento, la manutenzione ordinaria e l’arredamento degli asili - nido di proprietà comunale.
L’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è autorizzato a provvedere direttamente all’attuazione dei programmi di coordinamento di cui alla lettera e) dell’articolo 3 della presente legge".
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale, e sentita la competente Commissione consiliare, con proprio decreto formula i criteri di erogazione dei contributi di cui al punto 3).


Art.47
Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32
L’articolo 55 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, è sostituito dal seguente:
"L’Amministrazione regionale concede adeguati indennizzi agli allevatori ed ai conduttori di fondi rustici per eventuali danni provocati al bestiame e alla colture agricole dalla selvaggina o comunque dalla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e delle zone di ripopolamento e cattura".


Art.48
Fondi "globali"
Nella tabella A, allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 128 concernente il fondo speciale di parte corrente (cap. 03016), è introdotta la seguente voce:
voce n. 16 bis - DdL - Agenzia del lavoro L. 100.000.000
Nella stessa tabella sono introdotte le seguenti variazioni in aumento alle voci appresso indicate:
voce n. 5 - DdL - Contrattazione triennale personale Amministrazione regionale ed enti strumentali L. 9.000.000.000
voce n. 23 - DdL - Modalità per la concessione ai cittadini residenti in Sardegna di contributi forfettari per le spese di viaggio e per il periodo di soggiorno per ricoveri fuori dalla Regione. L. 350.000.000
voce n. 24 - DdL - Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico. L. 120.000.000
In relazione alla conseguente maggiore spesa di lire 9.570.000.000 ed alla utilizzazione delle "altre" riserve della tabella A indicante nel successivo articolo 49, per complessive lire 780.000.000, il fondo speciale per le spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) è incrementato di lire 8.790.000.000.
Nella tabella B, allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, concernente il fondo speciale di parte in conto capitale (capitolo 03017), sono introdotte le seguenti voci:
voce n. 1 bis - DdL - Interventi per la valorizzazione delle terre pubbliche L. 2.000.000.000
voce n. 1 ter - DdL - Finanziamenti alle comunità montane ed altri enti per il risanamento delle aree degradate L. 900.000.000
In relazione alla conseguente maggiore spesa di lire 2.900.000.000 ed all’utilizzazione della "altre" riserve della tabella B indicate nel successivo articolo 49, per complessive lire 33.629.000.000, il fondo speciale per le spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) è ridotto di lire 30.729.000.000.


Art.49
Copertura finanziaria
Alle nuove e maggiori spese previste, per il 1983, dalla presente legge, si fa fronte con le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per lo stesso anno:

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
In aumento
Cap. 10106 - (Di nuova istituzione) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 8, LC 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall’articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122.
L. 152.745.000.000

Cap. 10302 - Imposta di fabbricazione (legge 3 giugno 1960, n. 529, e art. 37 DPR 22 maggio 1975, n. 480). L. 466.000.000

Cap. 21330 - Quota assegnata alla Regione dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l’applicazione dell’articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, concernente provvedimenti per il finanziamento dell’attività agricola nelle regioni (art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 28, legge 30 marzo 1981, n. 119 e legge 7 agosto 1982, n. 526). L. 11.400.000.000

STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
In diminuzione
02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02127 - Spese per il mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi istituti, di cui all’articolo 154 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (art. 16, DPR 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria). L. 1.400.000.000

Cap. 02129 - Interventi straordinari per l’assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi sostenute da istituti, enti, associazioni e comitati (art. 16, DPR 22 maggio 1975, n. 480). L. 150.000.000

Cap. 02130 - Spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza e ad altri istituti che provvedono per conto della Regione all’assistenza mediante ricoveri, degli indigenti in genere, nonchè dei minorenni e profughi inabili, di cui ai decreti legislativi luotenenziali 31 luglio 1945, n. 425, e 28 settembre 1945, n. 646, e al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 (art. 16, DPR 22 maggio 1975, n. 480). L. 1.750.000.000

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 2, LR 10 maggio 1983, n. 12, e art. 48 della presente legge) L. 780.000.000 mediante utilizzazione delle riserve delle sottoelencate voci della tabella A allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12.
voce 1) DdL - Riordinamento dell’Ufficio stampa della Giunta regionale. L. 10.000.000
voce 2) DdL - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi straordinari L. 30.000.000
voce 4) DdL - Usi civici. L. 10.000.000
voce 6) DdL - Riforma assistenza. L. 50.000.000
voce 7) ddL - Contributi integrativi funzionamento enti regionali. L. 100.000.000
voce 8) DdL - Ordinamento e funzionamento dell’Ufficio del piano. L. 10.000.000
voce 9) DdL - Sulla ricerca scientifica L. 290.000.000
voce 10) DdL - Indennità e rimborsi ai componenti i comitati di controllo degli enti locali. L. 50.000.000
voce 11) DdL - Norme per la tutela della flora e della vegetazione della Sardegna che rivestono particolare interesse scientifico, naturalistico, paessaggistico, monumentale ed economico. L. 15.000.000
voce 12) DdL - Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell’artigianato tipico della Sardegna. L. 25.000.000
voce 13) DdL - Istituzione dell’albo regionale interprofessionale dei tecnici operanti e residenti in Sardegna. L. 10.000.000
voce 14) DdL - Governo e amministrazione delle acque. L. 40.000.000
voce 15) DdL - Regolamento attività estrattiva dei minerali di cava nel territorio della Regione Sarda. L. 10.000.000
voce 16) DdL - Provvidenze per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale. L. 10.000.000
voce 17) DdL - Tutela delle minoranze etniche e linguistiche. L. 10.000.000
voce 18) DdL - Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate. L. 50.000.000
voce 20) DdL - Revisione provvidenze a favore dello sport. L. 50.000.000
voce 25) DdL - Finanziamento collegamenti marittimi veloci. L. 10.000.000
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 2, LR 10/5/1983, n. 12 e art. 48 della presente legge) L. 33.629.000.000 mediante utilizzazione delle riserve delle sottoelencate voci della tabella B allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12.
voce 1) DdL - Interventi per il rilancio degli investimenti e il sostegno dell’occupazione. L. 23.309.000.000
voce 2) DdL - Istituzione del servizio di tutela del suolo. L. 50.000.000
voce 3) DdL - Accelerazione e adeguamento legislazione in agricoltura. L. 100.000.000
voce 4) DdL - Agevolazioni creditizie in materia di commercio. L. 50.000.000
voce 5) DdL - Disciplina dei mercati all’ingrosso in Sardegna. L. 50.000.000
voce 6) DdL - Agri - turismo. L. 20.000.000
voce 7) DdL - Edilizia abitativa. L. 10.000.000.000
voce 8) DdL - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1973, concernente gestione asili - nido. L. 50.000.000
In aumento
02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
cap. 02131 - (Di nuova istituzione) Tit. 1 Sez. 5 - Cat. 05 - Sett. 07 - Anticipazioni ai Comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (art. 32, 1º comma, della presente legge). L. 10.000.000.000

Cap. 02132 - (Di nuova istituzione) Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 05 - Sett. 07 - Finanziamenti ai Comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (art. 32, ultimo comma, della presente legge). L. 3.300.000.000

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 2, LR 10 maggio 1983, n. 12, e art. 48 della presente legge).
L. 9.570.000.000

Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 2, LR 10 maggio 1983, n. 12, e art. 48 della presente legge).
L. 2.900.000.000

Cap. 03034 - (Di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 28 - Versamento alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, degli stanziamenti aggiuntivi della Regione per la concessione di provvidenze alle imprese industriali (art. 15 della presente legge).
L. 2.000.000.000

Cap. 03035 - (Di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 17 - Versamento alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, dello stanziamento aggiuntivo della Regione per l’attuazione del programma di interventi di copertura o di deviazione di canali correnti all’interno dei centri abitati (art. 4 della presente legge). L. 8.000.000.000

Cap. 03036 - (Di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 23 - Versamento alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, dello stanziamento aggiuntivo della Regione per la concessione ai Comuni di finanziamenti destinati all’acquisizione di aree edificabili ed alla loro urbanizzazione primaria (art. 5 della presente legge).
L. 7.000.000.000

Cap. 03037 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 24 - Versamento alla contabilità speciale di cui all’art. 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, dello stanziamento aggiuntivo della Regione per la concessione ai Comuni di finanziamenti da erogarsi agli enti locali per il reperimento e l’attrezzatura di aree da destinarsi all’insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive (art. 6 della presente legge). L. 5.000.000.000

04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
Cap. 04176 - (Di nuova istituzione) Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 05 - Sett. 2 - Contributo straordinario al Comune di Santa Maria Coghinas per le spese di gestione (art. 10 della presente legge).
L. 100.000.000

05 - ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
Cap. 05081-01 - (Di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 15 - Contributi straordinari in favore delle cooperative costruttrici di stabulari (legge 2 maggio 1977, n. 192, e art. 43 della presente legge). L. 300.000.000

Cap. 05094 - (Di nuova istituzione) Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 15 - Finanziamento al Comune di Carloforte per contributi da corrispondere ai tonnarotti che hanno partecipato alla tonnara dell’anno 1980 (art. 42 della presente legge). L. 50.000.000

Cap. 05102 - Indennizzo agli allevatori ed ai conduttori di fondi rustici per i danni al bestiame e alle colture agricole provocati dalla selvaggina o comunque dalla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e delle zone di ripopolamento e cattura. L. 70.000.000

06 - ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Cap. 06060 - Concorsi negli interessi sui mutui contratti per l’attuazione di piani organici di trasformazione aziendale per la realizzazione di strutture cooperative occorrenti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici e per altre opere di miglioramento fondiario e agrario (artt. 1 e 8, LR 8 luglio 1975, n. 30, art. 17 della legge finanziaria e art. 19 della presente legge).
L. 3.500.000.000

Cap. 06086-01 - Contributi per la costruzione di acquedotti rurali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e della legge 2 marzo 1974, n. 78, (art. 34 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14; art. 9, LR 12 novembre 1982, n. 38, e art. 21 della presente legge). L. 1.000.000.000

Cap. 06107 - (AS) - Somma da versare al fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia (artt. 6, 27 e 29, LR 23 gennaio 1981, n. 4; legge 1º luglio 1977, n. 403; art. 18 della legge finanziaria e art. 25 della presente legge).
L. 6.000.000.000

Cap. 06120 - Somma da versarsi al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, LR 22 gennaio 1964, n. 3; art. 20, LR 10 giugno 1974, n. 12; LR 10 aprile 1978, n. 28; LR 28 febbraio 1981, n. 12; LR 29 settembre 1982, n. 24, e art. 17 della presente legge). L. 4.000.000.000

Cap. 06121 - Concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (artt. 6 e 26, LR 10 giugno 1974, n. 12; LR 10 aprile 1978, n. 28; LR 28 febbraio 1981, n. 12; LR 29 settembre 1982, n. 24, e art. 18 della presente legge). L. 4.000.000.000

Cap. 06220 - Somme da versarsi al fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (LR 23 novembre 1979, n. 60, e art. 20 della presente legge). L. 2.500.000.000

Cap. 06234 - (AS) - Contributi in conto capitale nella spesa per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonchè l’ampliamento o l’ammodernamento di preesistenti impianti (artt. 9 e 45, lett. g), della legge 27 ottobre 1966, n. 910; art. 1, legge 1º luglio 1947, n. 403; art. 21 della legge finanziaria e art. 23 della presente legge).
L. 1.400.000.000

Cap. 06243 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 10 - Somma da versare alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per il finanziamento del secondo lotto del frigomacello di Chilivani (art. 26 della presente legge). L. 750.000.000

Cap. 06282-01 - (Denominazione variata - Contributo per il funzionamento dell’ERSAT – Ente regionale di sviluppo assistenza tecnica in agricoltura - in conto di esercizi decorsi (art. 27 della presente legge).
L. 20.000.000.000

Cap. 06283 - (Di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 10 - Contributo alla Sezione speciale dell’ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - per il suo funzionamento (art. 28 della presente legge). L. 450.000.000

07 - ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Cap. 07062 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 10 - Sett. 20 - Somme da versare alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, per le spese relative ai compensi afferenti alla revisione dei prezzi contrattuali (art. 16 della presente legge).
pm.

08 - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Cap. 08016 - Finanziamenti annuali ai Comuni e agli Organismi comprensoriali per la realizzazione, sulla base di programmi triennali, di opere pubbliche di interesse locale (art. 11, LR 6 settembre 1976, n. 45; art. 17, LR 12 novembre 1982, n. 38; art. 3 della legge finanziaria e art. 1 della presente legge.
L. 3.000.000.000

Cap. 08016-01 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 30 - Spese per opere pubbliche nei Comuni di Quartucciu e Santa Maria Coghinas (art. 13 della presente legge).
L. 1.600.000.000

Cap. 08034 - Fondo per la prestazione di garanzie per mutui contratti da ordinari diocesani per la costruzione e il completamento di edifici di culto e di opere annesse (art. 4, LR 27 novembre 1964, n. 19; art. 26, LR 12 novembre 1982, n. 38, e art. 39 della presente legge). L. 30.000.000

Cap. 08035-03 - Spese per l’esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 18, LR 12 novembre 1982, n. 38; art. 4 della legge finanziaria e art. 3 della presente legge).
L. 14.000.000.000

Cap. 08042 - Spese per la costruzione e la sistemazione di strade di interesse regionale e di competenza degli enti locali, spese per i relativi oneri di progettazione, di direzione e di collaudo (art. 3, 7, 15, 17 e 22, LR 13 giugno 1958, n. 4, art. 5 LR 27 novembre 1964 n. 19, LR 4 ottobre 1955, n. 16 e art. 5 della legge finanziaria). L. 10.000.000.000

Cap. 08055-01 Finanziamenti straordinari ai Comuni per l’esecuzione di opere pubbliche (art. 21 della LR 7 maggio 1981, n. 14 e art. 28 della LR 12 novembre 1982, n. 38 e art. 2 della presente legge). L. 30.000.000.000

Cap. 08055-02 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 10 - Sett. 30 - Spese per l’esecuzione di un programma di infrastrutture nelle terre pubbliche (art. 7 della presente legge).
L. 8.000.000.000

Cap. 08106-01 - (Di nuova istituzione) - Contributi individuali in conto capitale previsti dall’articolo 2, comma 10, della legge 25 marzo 1982, n. 94, per l’acquisto, la costruzione ed il ricupero di abitazioni - Quota mezzi propri della Regione (art. 12 della presente legge). L. 14.000.000.000

Cap. 08146-01 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 4 - Cat. 10 - Sett. 23 - Interventi per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini - Quota fondi regionali - (art. 11 della presente legge).
L. 2.000.000.000

Cap. 08195 - Spese per la costruzione, la sistemazione e la ricostruzione di strade vicinali, o classificabili come vicinali, di interesse agrario (art. 1, LR 20 dicembre 1962, n. 20, e LLRR 20 dicembre 1962, n. 26, 9 aprile 1965, n. 12, legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 19 della LR 12 novembre 1982, n. 38).
L. 9.000.000.000

09 - ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
Cap. 09050 - Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali, aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che, economicamente valide, si trovino in difficoltà a proseguire l’attività produttiva per eventi congiunturali (LR 10 dicembre 1976, n. 66; art. 6, LR 5 settembre 1977, n. 40; art. 1, LR 10 febbraio 1978, n. 6; art. 16, LR 30 gennaio 1979, n. 4; art. 37, LR 10 maggio 1979, n. 38; artt. 6, 8 e 29, LR 23 gennaio 1981, n. 4; art. 30, LR 12 novembre 1982, n. 38; art. 26 della legge finanziaria e art. 14 della presente legge).
L. 10.000.000.000

10 - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Cap. 10001 - Somma da versare al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (LR 1º giugno 1979, n. 47; LR 26 gennaio 1976, n. 3; art. 29 della legge finanziaria e art. 34 della presente legge).
L. 2.500.000.000

Cap. 10045 - Contributi ai Comuni e Consorzi di Comuni, integrativi di quelli previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni e integrazioni, per la gestione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria di asili - nido (art. 4, comma primo, n. 2, lett. b), LR 1º agosto 1973, n. 17).
L. 1.500.000.000

11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11039 - Contributi da erogare ai Comuni sede di Istituti professionali di stato alberghieri e per il turismo per interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione degli immobili che ospitano gli istituti stessi e i rispettivi convitti.
L. 600.000.000

Cap. 11092 - Contributi ai centri per i servizi culturali operanti in Sardegna - Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo (UNLA) e Società umanitarie - per consentire il regolare svolgimento delle attività di istituto (LR 15 giugno 1978, n. 37; art. 48 della legge finanziaria e art. 39 della presente legge). L. 150.000.000

12 - ASSESSORATO ALL’IGIENE E SANITA’
Cap. 12203 - Rimborsi ai Comuni che hanno sostenuto spese per operazioni di abbattimento dei suini e disinfezione e disinfestazione di allevamenti colpiti da peste suina africana (art. 14, LR 5 febbraio 1982, n. 6, e art. 40 della presente legge). L. 50.000.000

13 - ASSESSORATO DEI TRASPORTI
Cap. 13001 - (Di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 19 - Anticipazione della Regione per la concessione di contributi alle aziende di trasporto pubbliche e private finalizzati al ripiano dei disavanzi di esercizio (art. 30 della presente legge).
L. 2.000.000.000

Cap. 13026 - Contributi regionali integrativi alle aziende pubbliche di trasporto per investimenti (art. 9, ultimo comma, LR 27 agosto 1982, n. 16, e art. 26 della presente legge).
L. 2.000.000.000

Le spese di cui all’articolo 18 gravano sul capitolo 06121 dei bilanci per gli anni dal 1983 al 1987, le spese di cui all’art. 19 gravano sul capitolo 06060 dei bilanci per gli anni dal 1983 al 2004, le spese di cui all’articolo 20 gravano sul capitolo 06220 dei bilanci per gli anni dal 1983 al 2002, le spese di cui all’articolo 39 gravano sul capitolo 08034 dei bilanci per gli anni dal 1983 al 2017.
Le spese di cui all’articolo 29 gravano sul fondo da ripartire di cui al capitolo 03058 da istituire nel bilancio per l’anno 1984.
Al precitato capitolo 13001 si applica, per l’esercizio 1983, la normativa prevista dall’articolo 48 della legge regionale 12 maggio 1983, n. 13.


Art.50
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art.51
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 29 dicembre 1983

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