Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 2
Norme sullo scioglimento dei Patronati scolastici e dei Consorzi dei Patronati scolastici e sul passaggio delle attribuzioni degli stessi ai Comuni ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
I Presidenti dei consigli di amministrazione dei Patronati scolastici o i Commissari ad essi preposti assumono le funzioni di Commissari liquidatori, restando in carica fino al compimento delle operazioni di trasferimento e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per l’assolvimento delle funzioni di loro competenza, i Commissari liquidatori si avvalgono della collaborazione dei segretari - direttori dei Patronati e dell’assistenza dei segretari comunali o di loro delegati in rappresentanza dei Comuni.
In caso di impedimento, inerzia o dimissioni dei Commissari liquidatori, l’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede alla loro sostituzione.
I Commissari liquidatori svolgono, altresì, le funzioni di ordinaria amministrazione, assicurano la continuità dei servizi e compiono tutti gli atti occorrenti per consentire al Comune gli interventi relativi alle funzioni trasferite.
Art.2
1) alla rilevazione della consistenza patrimoniale del Patronato, alla sua descrizione e catalogazione;
2) alla ricognizione dei servizi prestati, identificando i mezzi di finanziamento con i quali si è provveduto agli stessi nell’esercizio finanziario in corso.
Art.3
Art.4
Art.5
I Comuni provvederanno all’inquadramento del predetto personale nei propri organici, con decorrenza dalla data di cui al primo comma, secondo modalità applicative dell’accordo vigente per il personale degli enti locali, fatte salve le posizioni economiche e giuridiche acquisite, sentito il parere delle organizzazioni sindacali.
Fino all’inquadramento di cui al precedente comma, al personale dei Patronati scolastici continueranno ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previsti dall’ordinamento di provenienza.
Tale personale, a decorrere dalla data di trasferimento, sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla CPDL, all’INADEL e al Servizio sanitario nazionale.
Per i rapporti di lavoro dipendente aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti soppressi.
Art.6
I Presidenti dei consigli di amministrazione dei Consorzi dei Patronati scolastici o i Commissari ad essi preposti assumono le funzioni di Commissari liquidatori, restando in carica fino al compimento delle operazioni di trasferimento di cui al primo comma e comunque non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Commissario liquidatore si avvale, per l’assolvimento delle funzioni di sua competenza, della collaborazione del segretario - direttore del Consorzio e dell’assistenza di funzionari del Comune capoluogo di provincia.
In caso di impedimento, inerzia o dimissioni dei Commissari liquidatori, l’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede alla loro sostituzione.
I Commissari svolgono, altresì, le funzioni di ordinaria amministrazione, assicurano la continuità dei servizi e compiono tutti gli atti occorrenti per consentire ai Comuni gli interventi relativi alle funzioni trasferite.
Art.7
Art.8
Art.9
Art.10
Art.11
Art.12
Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell’articolo 85 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con riferimento al trattamento economico spettante nell’Amministrazione di provenienza, esclusi eventuali assegni personali riassorbibili ed indennità non pensionabili. Ai fini del calcolo del trattamento economico in atto alla data dell’11.5.1983, l’indennità integrativa speciale è presa in considerazione limitatamente all’articolo 73, secondo comma, della citata legge regionale, spettante al personale dell’Amministrazione regionale alla medesima data.
Ai fini della progressione economica, il servizio reso presso l’Amministrazione di provenienza è valutato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 98, commi primo, secondo, terzo e quinto, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, intendendosi sostituita la tabella C ivi richiamata dalla tabella allegata alla legge regionale 28 novembre 1981, n. 39.
Ai fini previdenziali si applica l’articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Art.13
Art.14
Al fine dello svolgimento dei medesimi compiti sono consentiti, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il comando ed il distacco del suddetto personale presso i Comuni e le Province.
Art.15
Alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1983, e quantificate in annue lire 1.150.000.000 si farà fronte con la maggior quota del gettito dell’imposta sulle persone fisiche spettante alla Regione, ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.
Art.16
Art.17
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 17 gennaio 1984.
Rojch