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Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 2

Norme sullo scioglimento dei Patronati scolastici e dei Consorzi dei Patronati scolastici e sul passaggio delle attribuzioni degli stessi ai Comuni ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In attuazione del disposto dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e dell’articolo 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122, i Patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono trasferiti ai Comuni.
I Presidenti dei consigli di amministrazione dei Patronati scolastici o i Commissari ad essi preposti assumono le funzioni di Commissari liquidatori, restando in carica fino al compimento delle operazioni di trasferimento e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per l’assolvimento delle funzioni di loro competenza, i Commissari liquidatori si avvalgono della collaborazione dei segretari - direttori dei Patronati e dell’assistenza dei segretari comunali o di loro delegati in rappresentanza dei Comuni.
In caso di impedimento, inerzia o dimissioni dei Commissari liquidatori, l’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede alla loro sostituzione.
I Commissari liquidatori svolgono, altresì, le funzioni di ordinaria amministrazione, assicurano la continuità dei servizi e compiono tutti gli atti occorrenti per consentire al Comune gli interventi relativi alle funzioni trasferite.


Art.2
Ai fini del trasferimento dei beni e dei servizi del disciolto Patronato scolastico al Comune, il Commissario liquidatore procede:
1) alla rilevazione della consistenza patrimoniale del Patronato, alla sua descrizione e catalogazione;
2) alla ricognizione dei servizi prestati, identificando i mezzi di finanziamento con i quali si è provveduto agli stessi nell’esercizio finanziario in corso.


Art.3
I beni mobili ed immobili di proprietà di ciascun Patronato scolastico sono attribuiti al Comune cui il Patronato appartiene, anche se ubicati in Comuni diversi.

Art.4
Al termine delle operazioni di trasferimento, il Commissario liquidatore dichiara formalmente chiuse le operazioni stesse e presenta al Comune competente il verbale delle operazioni svolte con allegata una dettagliata relazione e ne invia copia alla Giunta regionale.

Art.5
Il personale di ruolo dei Patronati scolastici, in servizio alla data dell’11 maggio 1983, è trasferito ai rispettivi Comuni, e di esso dovrà essere formato un elenco da parte del Commissario liquidatore.
I Comuni provvederanno all’inquadramento del predetto personale nei propri organici, con decorrenza dalla data di cui al primo comma, secondo modalità applicative dell’accordo vigente per il personale degli enti locali, fatte salve le posizioni economiche e giuridiche acquisite, sentito il parere delle organizzazioni sindacali.
Fino all’inquadramento di cui al precedente comma, al personale dei Patronati scolastici continueranno ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previsti dall’ordinamento di provenienza.
Tale personale, a decorrere dalla data di trasferimento, sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla CPDL, all’INADEL e al Servizio sanitario nazionale.
Per i rapporti di lavoro dipendente aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti soppressi.


Art.6
I Consorzi provinciali dei Patronati scolastici sono soppressi ed i loro beni mobili ed immobili sono trasferiti ai Comuni capoluogo di provincia.
I Presidenti dei consigli di amministrazione dei Consorzi dei Patronati scolastici o i Commissari ad essi preposti assumono le funzioni di Commissari liquidatori, restando in carica fino al compimento delle operazioni di trasferimento di cui al primo comma e comunque non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Commissario liquidatore si avvale, per l’assolvimento delle funzioni di sua competenza, della collaborazione del segretario - direttore del Consorzio e dell’assistenza di funzionari del Comune capoluogo di provincia.
In caso di impedimento, inerzia o dimissioni dei Commissari liquidatori, l’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede alla loro sostituzione.
I Commissari svolgono, altresì, le funzioni di ordinaria amministrazione, assicurano la continuità dei servizi e compiono tutti gli atti occorrenti per consentire ai Comuni gli interventi relativi alle funzioni trasferite.


Art.7
Ai fini del trasferimento dei beni e dei servizi dei disciolti Consorzi dei Patronati scolastici ai Comuni capoluoghi di provincia, i Commissari liquidatori compiono le operazioni di cui al precedente articolo 2.

Art.8
Al termine delle operazioni di trasferimento, il Commissario liquidatore dichiara formalmente chiuse le operazioni stesse e presenta al Comune competente il verbale delle operazioni svolte, con allegata una dettagliata relazione, e ne invia copia alla Giunta regionale.

Art.9
Il personale di ruolo dei Consorzi dei Patronati scolastici, nei tempi e nelle forme di cui all’articolo 5, è trasferito a ciascun Comune capoluogo di provincia, corrispondente a ciascun Consorzio.

Art.10
I Comuni devono tendere a unificare i servizi di assistenza scolastica con quelli già organizzati, ai sensi delle norme vigenti.

Art.11
Gli insegnanti elementari di ruolo, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, i quali abbiano fatto richiesta, entro l’11 agosto 1983, di inquadramento nei ruoli regionali, in attuazione del medesimo decreto sono iscritti, con decorrenza dall’11 maggio 1983, nel ruolo unico del personale dell’Amministrazione regionale.

Art.12
Gli insegnanti elementari di cui al precedente articolo 11 sono inquadrati nella quinta fascia funzionale del ruolo unico del personale dell’Amministrazione regionale con la qualifica di "collaboratore amministrativo in materia di pubblica istruzione", che integra la tabella A allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell’articolo 85 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con riferimento al trattamento economico spettante nell’Amministrazione di provenienza, esclusi eventuali assegni personali riassorbibili ed indennità non pensionabili. Ai fini del calcolo del trattamento economico in atto alla data dell’11.5.1983, l’indennità integrativa speciale è presa in considerazione limitatamente all’articolo 73, secondo comma, della citata legge regionale, spettante al personale dell’Amministrazione regionale alla medesima data.
Ai fini della progressione economica, il servizio reso presso l’Amministrazione di provenienza è valutato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 98, commi primo, secondo, terzo e quinto, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, intendendosi sostituita la tabella C ivi richiamata dalla tabella allegata alla legge regionale 28 novembre 1981, n. 39.
Ai fini previdenziali si applica l’articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.


Art.13
Ai fini dell’inquadramento disposto con i precedenti articoli 11 e 12, la dotazione organica del ruolo unico del personale dell’Amministrazione regionale di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2 è incrementata di 38 unità nella quinta fascia funzionale.

Art.14
Il personale, di cui ai precedenti articoli 11 e 12, deve essere impiegato presso le sedi centrali e periferiche dell’Amministrazione regionale in compiti attinenti alla pubblica istruzione.
Al fine dello svolgimento dei medesimi compiti sono consentiti, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il comando ed il distacco del suddetto personale presso i Comuni e le Province.


Art.15
Le spese derivanti dall’attuazione della presente legge valutate, per l’anno 1983, in lire 750.000.000, fanno carico al capitolo 02016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per il 1983, sul quale esiste la necessaria disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1983, e quantificate in annue lire 1.150.000.000 si farà fronte con la maggior quota del gettito dell’imposta sulle persone fisiche spettante alla Regione, ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.


Art.16
Ai fini dell’applicazione della presente legge, e nei limiti della somma di lire 750.000.000 possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art.17
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 17 gennaio 1984.

Rojch