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Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 4

Finanziamenti ai Comuni, Consorzi intercomunali, Comunità montane, aree e nuclei per lo sviluppo industriale ed alle imprese industriali, artigiane ed agricole per l’esecuzione di opere di disinquinamento
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

CAPO I
(Norme generali)
Art.1
In attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, la Regione concede contributi in conto capitale per l’esecuzione di opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione ai Comuni, ai Consorzi intercomunali o comunque istituiti dalla Regione, alle Comunità montane ed ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Gli enti di cui al primo comma possono deliberare convenzioni, dirette a delegare alle Province la promozione e l’esecuzione delle opere previste dalla presente legge. Le Province, attraverso i propri uffici, possono prestare assistenza tecnica a favore di Comuni che ne facciano richiesta, situati nel territorio della circoscrizione provinciale, come previsto dall’articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 952.
La Regione è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali, artigiane ed agricole, singole o associate, che abbiano realizzato, realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per i necessari adeguamenti degli scarichi.


CAPO II
(Contributi per pubblici servizi)
Art.2
L’Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale fino al 100 per cento dell’importo dell’opera.
I contributi di cui al primo comma dell’articolo 1 della presente legge, sono erogati con decreto dell’Assessore dei lavori pubblici, sulla base di programmi di intervento predisposti dallo stesso Assessorato dei lavori pubblici di concerto con l’Assessorato della programmazione bilancio e assetto del territorio e l’Assessorato della difesa dell’ambiente, sentito il parere del Comitato per la Programmazione, che deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso il termine predetto, il parere si intende acquisito favorevolmente.
I programmi di cui al comma precedente dovranno essere redatti, sentita la Commissione consiliare competente, in conformità al Piano regionale di risanamento delle acque, di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, oppure, nelle more dell’approvazione del suddetto Piano, in modo tale che rispondano alle linee programmatiche per la redazione di detto Piano approvate dalla Giunta regionale.


Art.3
Gli enti di cui al primo comma dell’articolo 1 della presente legge dovranno dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa eventualmente a loro carico.
I contributi saranno erogati direttamente a favore degli enti concessionari, a domanda degli stessi, con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.


Art.4
Gli enti di cui al primo comma dell’articolo 1 della presente legge dovranno dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa eventualmente a loro carico.
I contributi saranno erogati direttamente a favore degli enti concessionari, a domanda degli stessi, con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.


CAPO III
(Contributi alle imprese)
Art.5
Per la concessione dei benefici di cui al terzo comma dell’articolo 1 della presente legge, l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente provvede, sentiti gli Assessorati competenti per materia, a
a) redigere un elenco dei richiedenti;
b) predisporre la graduatoria dei richiedenti con il relativo punteggio stabilito in funzione dei seguenti parametri:
1) l’appartenenza dell’impresa ad aree geografiche dove più grave sia l’inquinamento;
2) l’appartenenza dell’impresa ad uno dei settori merceologici maggiormente inquinanti;
3) l’eventuale riutilizzazione delle acque depurate per usi vari e/o il recupero energetico;
4) l’eventuale partecipazione dell’impresa alla realizzazione di un impianto di depurazione in forma consortile;
5) l’anno di realizzazione dell’impianto di depurazione o di pretrattamento;
c) fissare la quota del contributo spettante ad ogni singolo richiedente.
L’Assessore della difesa dell’ambiente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede, con proprio decreto, a determinare l’elenco delle imprese beneficiarie e la misura del contributo, nei limiti di cui al successivo articolo 6.


Art.6
L’Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale nei limiti dei massimali previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, a seconda delle specifiche materie e settori di intervento.
A favore delle imprese che abbiano usufruito o usufruiscano, per l’esecuzione delle stesse opere, di altri contributi in conto capitale, sono consentite le integrazioni sino alle misure più favorevoli previste dalle norme di cui al comma precedente.
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il contributo per la sola differenza.
La domanda di contributo deve essere redatta su apposito modello e corredata della documentazione indicata nell’allegato A) della presente legge.
I contributi di cui ai commi precedenti sono erogati con decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale.


Art.7
Le imprese che intendono usufruire dei benefici previsti dal presente capo, devono far pervenire apposita domanda e la documentazione richiesta all’Assessorato della difesa dell’ambiente.
In sede di prima applicazione della presente legge, la domanda e la documentazione di cui al comma precedente, devono pervenire all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Art.8
La Giunta regionale è tenuta a predisporre, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un regolamento di attuazione della stessa da sottoporre al parere della Commissione consiliare competente.

CAPO IV
(Norme finanziarie e finali)
Art.9
Per l’attuazione della presente legge, nel bilancio della Regione per l’anno 1983 sono apportate le seguenti modifiche:
05 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
In aumento
Cap. 05013 - Contributi alle imprese industriali per la realizzazione di impianti di depurazione o di pretrattamento per i necessari adeguamenti degli scarichi (art. 20, legge 10 maggio 1976, n. 319)
L. 10.840.000.000
Cap. 05014 - Contributi alle imprese agricole per la realizzazione di impianti di depurazione o di pretrattamento per i necessari adeguamenti degli scarichi (art. 20, legge 10 maggio 1976, n. 319)
L. 5.941.031.870
08 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
In aumento
Cap. 08035- 04 - Contributi agli enti locali per la realizzazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione (art. 19, legge 10 maggio 1976, n. 319; art. 9, legge 24 dicembre 1979, n. 650)
L. 15.327.500.000
Alla copertura delle predette spese si fa fronte ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, con la disponibilità complessiva di L. 32.108.531.870, non utilizzata sul capitolo 03019 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione del bilancio della Regione per il 1982 e da riferirsi alla riserva prevista al punto 1 dell’elenco n. 7 allegato allo stesso bilancio della Regione per il 1982.
La Regione potrà disporre annualmente, negli anni successivi, con la legge finanziaria, finanziamenti integrativi per la realizzazione del piano regionale di risanamento delle acque.


Art.10
Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge, possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art.11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 17 gennaio 1984.

Rojch