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Legge Regionale 26 gennaio 1984, n. 6

Norme per la gestione della Biblioteca dell’Amministrazione regionale
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
A norma dell’articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate aperture di credito a favore del Cassiere regionale, per il pagamento delle seguenti spese per la Biblioteca dell’Amministrazione regionale:
a) acquisto di libri e di materiale documentario a stampa o su supporti magnetici;
b) abbonamenti a giornali e riviste;
c) attività culturali della Biblioteca;
d) manutenzione;
e) cancelleria.


Art.2
Gli accreditamenti al Cassiere sono disposti sulla base dei fabbisogni semestrali predisposti dall’Assessore competente.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 26 gennaio 1984.

Rojch