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Legge Regionale 26 gennaio 1984, n. 7

Gestione irrigua nei Comprensori di bonifica
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al fine di non far gravare sui canoni delle utenze irrigue i costi aggiuntivi derivanti dall’utilizzazione delle acque del bacino del medio Flumendosa anche per la produzione di energia elettrica, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale a partire dall’esercizio irriguo dell’anno 1983 ed a titolo di anticipazione delle somme che dovessero essere versate per lo stesso motivo al Consorzio dello Stato o dall’Ente nazionale energia elettrica, un contributo annuo commisurato al costo di gestione degli impianti pubblici di sollevamento, il cui esercizio si rende necessario a causa dell’uso intersettoriale dell’acqua del bacino del medio Flumendosa.
L’erogazione di detto contributo è subordinata all’accertamento della permanenza, a carico del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, delle condizioni di disparità di cui al comma precedente.


Art.2
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, a fronte delle passività accumulate negli anni 1981 e 1982 a causa della situazione di disparità di cui al precedente articolo, un contributo straordinario una tantum, destinato a favorire il riequilibrio della gestione finanziaria del Consorzio.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare agli enti di gestione irrigua, a fronte delle passività accumulate negli anni 1981 e 1982 per la gestione di impianti di sollevamento e di opere ad uso promiscuo, un contributo straordinario una tantum, destinato a favorire il riequilibrio delle gestioni finanziarie di detti enti.


Art.3
L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1 è determinato per l’anno 1983 in L. 1.175.000.000.
Per gli anni successivi lo stanziamento di cui al comma precedente sarà determinato secondo quanto disposto dall’articolo 38, secondo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.
L’onere derivante dall’applicazione del primo comma dell’articolo 2 è determinato in L. 1.829.000.000.
L’onere derivante dall’applicazione del secondo comma dell’articolo 2 è determinato in L. 3.350.000.000.
Agli oneri suddetti si fa fronte, per l’anno 1983, mediante il naturale incremento dell’imposta sul consumo dei tabacchi.
Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA
In aumento:
Cap. 10401 - Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 37, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250)
L. 6.354.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
In aumento
Cap. 06263 - (Tit. 1 - sez. 6 - cat. 05 - sett. 10) (Nuova istituzione) - Concorso della Regione nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (art. 1 della presente legge)
L. 1.175.000.000
Cap. 06264 - (Tit. 1 - sez. 6 - cat. 05 - sett. 10) (Nuova istituzione) - Concorso della Regione per il ripiano delle passività pregresse derivanti al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale dalle spese di esercizio degli impianti di sollevamento (art. 2, primo comma, della presente legge)
L. 1.829.000.000
Cap. 06264/01 - (Tit. 1 - sez. 6 - cat. 05 - sett. 10) (Nuova istituzione) - Concorso della Regione per il ripiano delle passività pregresse derivanti agli enti di gestione irrigua dalle spese di esercizio degli impianti di sollevamento e delle opere ad uso promiscuo (art. 2, secondo comma, della presente legge)
L. 3.350.000.000
Ai precitati capitoli 06236, 06264 e 06264 - 01 si applica, per l’esercizio 1983, la normativa prevista dall’articolo 48 della legge regionale 12 maggio 1983, n. 13.


Art.4
Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 26 gennaio 1984.

Rojch