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Legge Regionale 7 giugno 1984, n. 28

Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)
Art.1
Finalità
1. La Regione Sarda si pone l’obiettivo di favorire l’occupazione con l’inserimento in attività produttive in particolare dei giovani, delle donne e delle categorie svantaggiate, anche attraverso l’adozione di misure straordinarie.
2. A tal fine le provvidenze previste dalla presente legge verranno concesse:
a) alle cooperative che comprendono giovani tra 18 e 35 anni e donne, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, emigrati di ritorno, lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni - in numero non inferiore al 50 per cento dei soci e alle società costituite mediante atto regolarmente stipulato da giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni in numero non inferiore a tre non superiore ad otto: la presenza dei giovani all’interno delle cooperative non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dei soci;
b) ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e alle donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni, agli emigrati di ritorno, che avviino nuove attività di impresa;
c) ai Comuni ed ad altri enti locali per l’attuazione di piani di opere pubbliche e di intervento nel settore dei servizi socialmente utili, anche attraverso la gestione di cantieri scuola - lavoro;
d) alle imprese artigiane, turistiche e commerciali.
3. La Regione, inoltre, promuove forme straordinarie di formazione culturale e professionale.


TITOLO II
(INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE)
CAPO I
(Interventi per il settore agricolo e per l’acquacoltura)
Art.2
Destinatari
Al fine di incrementare l’occupazione giovanile in agricoltura e facilitare il ritorno dei giovani alla terra, le provvidenze di cui al presente capo sono concesse alle cooperative e società giovanili di cui all’articolo 1, secondo comma, punto a), ed ai coltivatori singoli, di età compresa tra i 18 e i 35 anni che operino o intraprendano nuove attività nei settori dell’acquacoltura forestale ed agricolo, ivi compresi l’allevamento avicolo e cunicolo anche non legato alla disponibilità aziendale di mangime, la lombrichicoltura, l’apicoltura, la coltivazione dei funghi, l’allevamento di selvaggina e l’elicicoltura, e che provvedano alla conduzione aziendale o alla raccolta e trasformazione dei prodotti o alla gestione di servizi tecnici.

Art.3
Priorità
Allo scopo di favorire la permanenza dei giovani in agricoltura, nella concessione di provvidenze contributive e creditizie regionali deve essere data priorità nell’ordine:
a) alle cooperative di cui al precedente articolo 2 che operano nel settore agricolo;
b) alle società giovanili agricole;
c) ai soggetti imprenditori di cui ai punti a) e b) che - a parità di altre condizioni - garantiscano maggiori possibilità occupative.


Art.4
Contributi alle cooperative
1. Le Cooperative agricole di cui al precedente articolo 2 che intraprendano o svolgano un’attività economicamente valida, in grado di dar vita ad una occupazione stabile, da valutare sulla base del piano aziendale, possono ottenere un contributo per ciascun giovane socio.
2. Il contributo è concesso per tutto il periodo in cui il lavoro svolto risulti oggettivamente improduttivo o scarsamente remunerativo, in relazione al tipo di coltura, impianto od attività e comunque per non più di tre anni. Il contributo per ciascun giovane socio, per i primi due anni, sarà pari al 40 per cento della retribuzione lorda spettante all’operaio comune sulla base del contratto collettivo di lavoro vigente al momento della richiesta e, per il terzo anno, sarà pari al 30 per cento della stessa retribuzione.
3. Detto contributo è incompatibile con le provvidenze di cui al sesto comma del successivo articolo ed è, invece, compatibile con le provvidenze di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 382, o con altre eventuali provvidenze di origine comunitaria, nazionale, o regionale.
4. La concessione è disposta sulla base di una relazione tecnico - economica che contenga l’indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati, della stima delle spese da sostenere e del numero dei soci, che dovrà essere non eccedente rispetto alle esigenze richieste per la realizzazione del piano, e verrà erogata anticipatamente ogni anno.
5. Dell’utilizzazione dei contributi ottenuti ai sensi del presente articolo deve essere data dimostrazione a consuntivo annuale mediante presentazione di copia della contabilità aziendale accompagnata da una relazione esplicativa.
6. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse anche alle società giovanili di cui all’articolo 1 della presente legge nella misura del 75 per cento e vengono erogate con le stesse modalità.


Art.5
Contributi per piani di trasformazione aziendale
1. Alle cooperative e società giovanili agricole di cui al precedente articolo 2 che attuino piani di trasformazione aziendale, è concesso un contributo in conto capitale pari all’80 per cento della spesa ammessa non cumulabile con contributi previsti da altre leggi.
2. Qualora le cooperative e le società giovanili di cui al primo comma usufruiscano di contributi in conto capitale o mutui previsti da altre leggi, è concessa a carico della presente legge una integrazione di contributo fino alla concorrenza dell’80 per cento della spesa ammessa.
3. Le medesime iniziative possono fruire, per la parte non coperta da contributo in conto capitale, di un mutuo da corrispondersi anticipatamente con concorso nel pagamento degli interessi: in tal caso può farsi ricorso anche all’applicazione della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30.
4. La concessione è disposta sulla base di una relazione tecnico - economica contenente l’indicazione del ciclo produttivo, del numero dei soci e dell’ammontare dell' investimento.
5. L’erogazione del contributo avviene anticipatamente per il 50 per cento, il restante 50 per cento viene così erogato: 30 per cento alla realizzazione della metà dell’opera; 20 per cento a completamento e collaudo dei lavori.
6. Alle cooperative e società giovanili che non ottengono il contributo e il mutuo di cui ai commi precedenti e che provvedano alla razionale coltivazione dei terreni, può essere erogato, per due anni, un contributo pari a lire 300.000 per ettaro coltivato.


Art.6
Contributi per assistenza tecnica
1. Alle cooperative agricole può essere concesso, per non più di tre anni, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’assunzione, con rapporto di lavoro subordinato, di un tecnico munito di laurea o di diploma in materia agraria, un contributo non superiore a lire 400.000 mensili.
2. Qualora si instauri con un tecnico, avente i requisiti di cui al primo comma, un rapporto di consulenza sulla base di una convenzione - tipo approvata dall’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, sentite le organizzazioni cooperative, il contributo mensile è pari a lire 200.000.
3. I contributi sono erogati annualmente nel seguente modo: 50 per cento all’atto dell’approvazione della richiesta; il restante 50 per cento sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute.
4. L’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) è tenuto a prestare assistenza tecnica ed amministrativa alle cooperative giovanili, sulla base di programmi annuali, concordati con l’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale.


Art.7
Contributi per la concessione o l’affitto di terreni
1. Le cooperative e le società giovanili agricole di cui al precedente articolo 2 che abbiano ottenuto in concessione od in affitto terreni da coltivare, possono beneficiare di un contributo pari ai canoni di concessione o di affitto determinati sulla base delle leggi vigenti.
2. Il contributo è concesso per tre anni ed è condizionato all’accertamento dell’idoneità dei terreni e delle loro capacità produttive in relazione alle possibilità di lavorazione da parte della cooperativa o della società giovanile.
3. L’erogazione avviene ogni anno alla scadenza contrattuale di pagamento, previa dimostrazione dell’effettiva utilizzazione del fondo.


Art.8
Agevolazioni in riferimento a leggi di settore
1. Le cooperative agricole di cui al precedente articolo 2 possono chiedere l’acquisizione al monte pascoli dei terreni necessari per la costituzione di aziende pastorali efficienti, ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.
2. Alle cooperative agricole è data priorità nell’assegnazione, ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440, delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate e nell’assegnazione di terre appartenenti al demanio regionale o ad enti pubblici.
3. E’ altresì data priorità alle cooperative medesime nell’utilizzazione del fondo previsto dall’articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.
4. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e relativi all’acquisto di fondi rustici, è autorizzato l’ulteriore limite d’impegno di lire 2.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall’anno 1984 all’anno 2003 (cap. 06220).
5. Il comma primo dell’articolo 5, terzo alinea, della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, è così modificato:
«100 per cento per le cooperative che comprendono giovani tra 18 e 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, emigrati di ritorno e lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni in numero non inferiore al 50 per cento del totale dei soci e nelle quali la presenza dei giovani non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dei soci».
6. Il comma primo dell’articolo 7, punto 1), della citata legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, è così modificato:
«1) Alle cooperative di conduzione a proprietà indivisa con priorità per quelle costituite da giovani tra i 18 e i 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, emigrati di ritorno e lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni in numero non inferiore al 50 per cento del totale dei soci e nelle quali la presenza dei giovani non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dei soci».


TITOLO II
(INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE)
CAPO II
(Interventi nel settore del turismo)
Art.9
1. Alle cooperative e società giovanili di cui all’articolo 1, che mediante la creazione, l’adattamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l’allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero, nonchè l’organizzazione e la gestione di servizi promuovano iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello giovanile e sociale, con particolare riferimento all’integrazione del turismo costiero con quello delle zone interne e alla promozione del turismo invernale, sono concessi contributi in conto capitale fino al 60 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili.
2. La concessione è disposta sulla base di una relazione tecnico - economica che individui le caratteristiche, gli obiettivi e l’ammontare dell’investimento, il numero dei soci, il numero dei giovani dei quali si prevede l’occupazione e la durata dell’attività nell’arco dell’anno.
3. Per le iniziative di cui al primo comma poste in essere da Comuni su strutture ricettive da dare in gestione a cooperative o a società giovanili, l’importo del contributo può essere elevato sino al 100 per cento.
4. L’erogazione avviene anticipatamente per il 50 per cento; il restante 50 per cento viene così erogato: 30 per cento alla realizzazione della metà dell’opera; 20 per cento a completamento dell’investimento.
5. Le iniziative delle cooperative e società giovanili di cui al presente articolo possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo alle condizioni previste dalla legislazione regionale di settore e con carico alle disponibilità recate dalla stessa.


TITOLO II
(INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE)
CAPO III
(Interventi nel settore della produzione di beni e servizi)
Art.10
1. Alle cooperative e alle società giovanili di cui all’articolo 1 che intraprendano o svolgano attività finalizzata alla produzione di beni o servizi e non considerate nei precedenti articoli della presente legge, è concesso, per l’attuazione di un piano di sviluppo aziendale, un contributo in conto capitale sino al 60 per cento delle spese ammesse.
2. L’erogazione del contributo avviene anticipatamente per il 50 per cento; il restante 50 per cento viene così erogato: 30 per cento alla realizzazione della metà dell’opera; 20 per cento a completamento dell’investimento.
3. Le medesime iniziative possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo in conto capitale, di un mutuo con concorso nel pagamento degli interessi alle condizioni previste dalla legislazione regionale di settore e con carico alle disponibilità recate dalla stessa.
4. Alle cooperative e società giovanili di cui al primo comma del presente articolo può essere concesso, inoltre, un contributo pari a lire 1.200.000 per non più di due anni, in relazione a ciascun giovane socio che esplichi effettiva attività lavorativa.
5. Il contributo viene erogato annualmente nel seguente modo: 50 per cento all’atto dell’approvazione della richiesta; il restante 50 per cento sulla base della documentazione dell’effettivo lavoro svolto.
6. La concessione dei contributi di cui ai commi precedenti è disposta sulla base di una relazione che illustri le condizioni tecnico - economiche - produttive della cooperativa o della società, il progetto da realizzare e le possibilità di sviluppo anche in rapporto alle condizioni di mercato, al numero e alle attribuzioni dei soci.
7. I contributi di cui ai commi precedenti sono incompatibili con tutti gli altri previsti dalla presente legge.


TITOLO III
(INTERVENTI DEGLI ENTI LOCALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E BENI AMBIENTALI)
Art.11
Contributi in favore di Comuni, Province e Comunità montane
I Comuni, singoli o associati, le Province e le Comunità montane che promuovano la realizzazione di attività nel settore dei servizi sociali e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o società giovanili costituite ai sensi dell’articolo 1, possono beneficiare di un contributo a valere sulla presente legge pari al 70 per cento dei costi dell’attività affidata dai suddetti enti.

Art.12
Attuazione dell’articolo 26, punto e), del D.P.R. 348/1979
In attesa dell’emanazione di un organico provvedimento che disciplini il settore, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro e di cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, delegate dallo Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, articolo 26, punto e), tramite il Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

Art.13
Piano straordinario di cantieri scuola e di lavoro
1. Ai sensi del precedente articolo la Regione predispone un piano straordinario di cantieri scuola e di lavoro finalizzato all’intensificazione di produzioni agricole specifiche non eccedentarie, al recupero produttivo ed ecologico di aree umide e lagunari, atte all'acquacoltura, alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio boschivo e di zone di particolare pregio floro - faunistico ed ecologico ed al recupero produttivo di superfici agricole pubbliche abbandonate o malcoltivate.
2. Tale piano è predisposto entro il 30 marzo di ogni anno dall’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sulla base delle richieste pervenute dai Comuni, sentita la Commissione consiliare della programmazione.
3. In sede di prima applicazione il piano viene predisposto entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
4. Nella predisposizione del piano si terrà conto altresì del rapporto esistente tra popolazione residente ed iscritti alle liste ordinarie e speciali e del numero dei cantieri scuola previsti per la valorizzazione del patrimonio archeologico.


Art.14
Gestione dei cantieri
1. La gestione dei cantieri scuola e di lavoro è affidata ai Comuni e, ove ricorrano particolari esigenze, sentiti i Comuni stessi, ai Comprensori e Comunità montane o ad altri uffici periferici dell’Amministrazione regionale o statale, istituzionalmente competenti nel settore di intervento.
2. Per i cantieri archeologici restano valide le modalità previste dalla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e relativo regolamento d’attuazione.
3. Per i cantieri forestali restano valide le modalità previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.


Art.15
Premio di operosità per i disoccupati allievi dei cantieri scuola e di lavoro.
1. In favore dei disoccupati, avviati ai cantieri scuola e di lavoro di cui al piano previsto dal precedente articolo 13, il premio di operosità è fissato in lire 28.000 lorde giornaliere. Per i capi cantiere la retribuzione è stabilita in lire 42.000 lorde giornaliere.
2. Nei cantieri per il cui svolgimento si presentino particolari esigenze tecniche, con decreto dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale su indicazione degli enti gestori, potrà essere nominato un direttore dei lavori con adeguati titoli e comprovate capacità professionali. Con il professionista nominato direttore dei lavori potrà essere stipulata apposita convenzione, recante la durata del rapporto ed il corrispettivo, che non potrà essere superiore a lire 60.000 lorde giornaliere.
3. Per l’incarico della direzione dei lavori e di capo - squadra dei cantieri archeologici si applica il secondo comma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50.
4. Qualora il cantiere si trovi ad una distanza superiore a 5 chilometri dal centro abitato ed al trasporto non provveda con mezzi propri l’Amministrazione cui è attribuita la gestione o non esistano mezzi di linea, al personale dirigente, al capi - squadra e ai lavoratori comuni occupati nei cantieri di cui al presente articolo, è attribuito il rimborso delle spese di viaggio per l’uso del proprio mezzo di trasporto, nella misura per chilometro del 20 per cento del prezzo vigente della benzina super.


Art.16
Progetti per l’impiego di lavoratori in cassa integrazione guadagni
1. Allo scopo di favorire l’utilizzazione dei lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni in opere o servizi di pubblica utilità ai fini e ai sensi della legge 27 febbraio 1984, n. 18, la Regione concorre a finanziare progetti socialmente utili realizzati da Province, Comprensori, Comunità montane e Comuni.
2. Possono usufruire dei benefici di cui al presente articolo gli enti che predispongano specifici progetti, indicando in modo analitico gli obiettivi e le opere da realizzare l’occupazione prevista e i relativi oneri finanziari. Devono essere altresì indicati gli eventuali finanziamenti richiesti, per i medesimi progetti, ad enti diversi dalla Regione Sarda. I progetti devono avere la durata massima di mesi dodici.
3. I finanziamenti sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di concerto con l’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio.


TITOLO IV
(INTERVENTO A FAVORE DELLE IMPRESE NEL SETTORE DELL’ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO)
Art.17
Contributi per l’apprendistato nelle imprese artigiane
1. Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte all’albo di cui all’articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed aventi sede legale in Sardegna, è concesso un contributo in conto occupazione per ogni giovane di età compresa tra i 15 e i 20 anni, assunto a contratto di apprendistato ai sensi della legge 25 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.
2. Il contributo, pari a 3.000.000 annui, è concesso in costanza del rapporto di lavoro e per la durata del contratto di apprendistato.
3. Qualora il contratto di lavoro di apprendistato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, il contributo - pari a 4.000.000 annui - è concesso per ulteriori 2 anni alle imprese artigiane che abbiano per scopo la produzione di beni o siano operanti nei settori di cui alla classificazione dell’Istituto centrale di statistica: ramo 3 «industrie manifatturiere» e ramo 4 «industria delle costruzioni e delle installazioni di impianti».
4. Il contributo di cui al presente articolo è incompatibile con qualsiasi altro contributo in conto occupazione.


Art.18
Contributo in conto occupazione per le imprese artigiane
1. Alle imprese artigiane di cui al precedente articolo 17 che assumano giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni è concesso, per la durata massima di tre anni, un contributo in conto occupazione di ammontare eguale a quello previsto dall’art. 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268 integrato ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.
2. L’erogazione del contributo è disposta ogni anno anticipatamente per il 50 per cento; la parte residua è erogata in seguito all’accertamento che i giovani assunti abbiano svolto la loro attività durante l’intero anno.


Art.19
Esclusione dalle provvidenze
1. Sono escluse dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli 17 e 18, le imprese artigiane che abbiano licenziato apprendisti o dipendenti nei sei mesi precedenti alla richiesta del contributo, salvo che il licenziamento sia avvenuto per motivazioni previste dal relativo contratto collettivo di lavoro.
2. In caso di licenziamento effettuato prima del decorso dell’anno, l’impresa artigiana è tenuta a restituire l’anticipazione percepita per l’unità licenziata.
3. In caso di dimissioni l’impresa è tenuta a restituire l’anticipazione relativa al periodo di lavoro non prestato.


Art.20
Anticipazioni concorso interessi legge 10 ottobre 1975, n. 517
1. E’ costituito presso uno o più istituti di credito abilitati all’esercizio del credito agevolato a favore delle imprese operanti in Sardegna nel settore del commercio, a carico del bilancio della Regione, un fondo di rotazione destinato alla concessione di anticipazioni finanziarie in conto delle agevolazioni stabilite dall’articolo 3, comma terzo, della legge 10 ottobre 1975, n. 517.
2. Per poter usufruire dell’anticipazione del contributo agli interessi previsto dalla citata legge l’istituto gestore del fondo deve aver perfezionato, con le imprese interessate, il contratto di finanziamento ad un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa e onere accessorio, pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui al secondo comma del citato articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.
3. Le anticipazioni a carico del fondo vengono disposte con provvedimento dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio e sono commisurate, per ciascuna operazione, all’importo corrispondente alla quota di contributo in conto interessi non ancora concesso dal Ministero per l’industria, il commercio e l’artigianato sulle singole rate; le relative liquidazioni sono effettuate alle scadenze contrattualmente previste.
4. Le anticipazioni di cui ai commi precedenti sono concesse prioritariamente per i programmi di investimento suscettibili di incrementare l’occupazione.
5. Riscosso il contributo agli interessi l’istituto gestore del fondo accrediterà a quest’ultimo quanto prelevato in applicazione del precedente comma.
6. La mancata concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, comporta la risoluzione di diritto dell’operazione di anticipazione, con obbligo di immediata rifusione al fondo delle somme recuperate; comportano del pari l’obbligo di immediata rifusione delle somme riscosse, successivamente al loro verificarsi e nei limiti degli importi recuperati, i fatti previsti come causa interruttiva dell’erogazione dei contributi.
7. L’Amministrazione regionale regolerà, con apposite convenzioni da stipularsi separatamente con gli istituti di credito interessati, i rapporti derivanti dalla gestione del fondo di cui al primo comma del presente articolo.


TITOLO V
(FORMAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE)
Art.21
Borse di studio
1. Allo scopo di favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corsi post - universitari istituiti in Italia o all’estero e finalizzati al conseguimento di titoli di perfezionamento e di specializzazione, la Regione bandisce annualmente, entro il mese di maggio di ogni anno, borse di studio in favore di giovani che non abbiano superato i 35 anni di età.
2. Ciascuna borsa comprende un assegno annuale pari a lire 10.000.000 nonché la copertura delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza dei corsi o delle scuole. L’assegno è aumentato del 30 per cento nel caso di scuole o corsi da frequentare all’estero.


Art.22
Programma degli interventi
1. Il programma di attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 22 è approvato dalla Giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con gli Assessori del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Commissione consiliare programmazione che dovrà esprimersi entro 30 giorni. Il programma dovrà individuare, tenuto conto delle professionalità emergenti nei settori della produzione, dei servizi e della pubblica amministrazione, le aree disciplinari in cui deve essere favorita la specializzazione, nonché le scuole e gli istituti per la cui frequenza sono assegnate le borse di studio.
2. Con le stesse modalità verranno fissati i criteri relativi all’istruttoria delle domande, la supervisione e la verifica delle attività di studio e l’assistenza amministrativa dei borsisti.
3. Le borse sono bandite con provvedimento dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio. I bandi dovranno indicare le modalità di selezione dei candidati e i criteri oggettivi di valutazione, così come stabilito dagli ordinamenti delle scuole e dagli istituti individuati nel programma di cui al primo comma. In ogni caso, qualora le scuole o gli istituti non provvedano direttamente, le selezioni di merito sono affidate, con indicazione contenuta nel programma regionale e nel bando di concorso, ad istituti qualificati sul piano scientifico.


Art.23
Modalità di corresponsione delle borse di studio
1. Le borse di studio vengono corrisposte in ratei trimestrali anticipati. I beneficiari sono tenuti ogni sei mesi, pena la decadenza dal beneficio, a produrre la documentazione attestante la regolare frequenza dei corsi ed il superamento delle prove o degli esami secondo il programma di studi prescritto da ogni scuola.
2. La fruizione borse è incompatibile con quella di altre borse di studio concesse dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici, nonché con l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa.


TITOLO VI
Art.24
Provvidenze a sostegno della diretta iniziativa dei lavoratori
1. La Regione concede un contributo a fondo perduto a favore di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e donne iscritti alle liste ordinarie di collocamento, di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni, di emigrati di ritorno, che avviino nuove attività di impresa, ivi comprese quelle previste dall’articolo 2 della presente legge.
2. Il contributo è concesso per la durata massima di tre anni ed è di ammontare eguale a quello previsto dall’articolo 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268, integrato ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, aumentato limitatamente al primo anno, al doppio.
3. L’attuazione degli interventi di cui al presente articolo avverrà attraverso la definizione di un apposito programma approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, previo parere della Commissione consiliare della programmazione.
4. Il programma degli interventi oltre che dei principi e degli obiettivi generali di cui alla presente legge, dovrà tener conto:
a) della individuazione dei settori prioritari di intervento derivanti da apposita indagine sul mercato del lavoro in Sardegna e delle nuove professionalità emergenti;
b) della stabilità e della potenzialità di sviluppo delle iniziative sulla base di una relazione tecnico - economica;
c) dei criteri di priorità favore di disoccupati aventi specifica qualificazione; lavoratori in cassa integrazione guadagni, emigrati di ritorno e giovani che abbiano concluso il periodo di apprendistato o abbiano conseguito una qualifica nei corsi di formazione di cui ai piani regionali di formazione professionale.
5. L’erogazione è disposta ogni anno anticipatamente per il 50 per cento; la parte residua è erogata in seguito all’accertamento dell’effettivo esercizio dell’attività. In caso di mancato esercizio dell’attività l’imprenditore è escluso dal beneficio ed è tenuto a restituire l’anticipazione percepita.


TITOLO VII
(DISPOSIZIONI PER L’ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE)
Art.25
Compiti dei Comprensori e delle Comunità montane
1. Al fine di garantire un rapido e funzionale adempimento degli obiettivi di cui alla presente legge, i Comprensori e le Comunità montane ove coincidano, sono chiamati a svolgere attività di promozione ed a prestare assistenza tecnica ed amministrativa ai soggetti destinatari di cui all’articolo 1.
2. Le domande, corredate dei relativi progetti ed atti, nelle forme e nei modi definiti dagli uffici competenti, verranno inoltrate dai destinatari della presente legge ai Comprensori e alle Comunità montane competenti per territorio, i quali provvederanno a trasmetterli ai competenti uffici istruttori entro 15 giorni dalla data di ricezione, previo parere di coerenza con gli obiettivi della programmazione dello sviluppo socio economico.
3. A copertura degli eventuali oneri per l’attuazione della presente legge è riconosciuto ai Comprensori ed alle Comunità montane un contributo pari al 2 per cento dei fondi assegnati.


Art.26
Istruttoria tecnica
1. L’istruttoria tecnica delle pratiche, da svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, è curata:
- per il settore agricolo, forestale ed attività connesse ed assimilate, dagli ispettori provinciali agrari e forestali;
- per i settori dell’artigianato, del turismo, del commercio e dei servizi e per gli interventi di cui all’articolo 24, dagli istituti di credito convenzionati e con le modalità previste dalle leggi regionali di settore.
2. Le decisioni relative alla concessione delle diverse provvidenze ai singoli richiedenti dovranno essere adottate in modo da assicurare la priorità alle iniziative che presentino maggiori prospettive di occupazione stabile e che realizzino il maggior numero di occupati in relazione agli investimenti previsti.


Art.27
Coordinamento e verifica
L’attività di coordinamento, di verifica e di attuazione della presente legge è affidata all’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio che, d’intesa con l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, provvede:
- a redigere e ad inviare ai Comprensori e alle Comunità montane apposita elencazione degli atti richiesti ai soggetti destinatari della presente legge per l’ammissione all’istruttoria delle relative richieste;
- a predisporre con scadenza semestrale una relazione sullo stato di attuazione della legge, evidenziando ogni eventuale difficoltà applicativa.


Art.28
Distribuzione territoriale degli interventi
1. La distribuzione territoriale degli interventi tra i Comprensori e le Comunità montane è deliberata dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare della programmazione, su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio.
2. La ripartizione dovrà tener conto del rapporto tra il numero degli iscritti nelle liste ordinarie di collocamento e quello della popolazione residente secondo i più recenti dati ISTAT nonchè, dopo il primo anno, dello stato di utilizzazione delle precedenti ripartizioni e delle richieste presentate.


TITOLO VIII
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)
Art.29
Abrogazione della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50
1. La legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, è abrogata. La validità delle richieste già presentate ai sensi della citata legge n. 50, è prorogata al 31 dicembre 1984; entro tale data i Comprensori e le Comunità montane devono provvedere alla definizione degli atti istruttori in corso e all’impegno delle somme necessarie.
2. A far data dal 1º gennaio 1985, i fondi della contabilità speciale di cui all’articolo 22 della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, affluiscono ai capitoli della contabilità regionale secondo i criteri stabiliti dall’articolo 58 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.


Art.30
Cooperative ex legge 2 agosto 1978, n. 50
Le cooperative già costituite ai sensi della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, sono ammesse ad usufruire dei contributi della presente legge anche nel caso in cui non rispondano ai requisiti di cui al secondo comma punto a), dell’articolo 1.

Art.31
Garanzie fidejussorie
1. Le operazioni di credito contemplate da leggi regionali, statali o comunitarie, sono assistite, ai fini dell’attuazione della presente legge, dalla garanzia fidejussoria della Regione quando siano concluse con i beneficiari di cui al secondo comma, punto a), dell’articolo 1 della presente legge.
2. A tal fine è costituito presso istituti abilitati all’esercizio del credito il «Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili» di cui alla presente legge.


Art.32
Vincolo alla cessione dei beni
I legali rappresentanti delle società giovanili assumono impegno, all’atto dell’accettazione delle provvidenze di cui alla presente legge, che le macchine, le attrezzature e i beni durevoli che dovessero costituire oggetto d’acquisto all’interno del piano di sviluppo aziendale ammesso a finanziamento non verranno ceduti a terzi per la durata di anni 5 e che, per ipotesi di cessione dell’attività aziendale, verranno ceduti a titolo gratuito all’Amministrazione comunale.


Art.33
Modalità dell’erogazione delle provvidenze
1. La legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, è abrogata. La validità delle richieste già presentate ai sensi della citata legge n. 50, è prorogata al 31 dicembre 1984; entro tale data i Comprensori e le Comunità montane devono provvedere alla definizione degli atti istruttori in corso e all’impegno delle somme necessarie.
2. A far data dal 1º gennaio 1985, i fondi della contabilità speciale di cui all’articolo 22 della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, affluiscono ai capitoli della contabilità regionale secondo i criteri stabiliti dall’articolo 58 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.


TITOLO IX
(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)
Art.34
Norma finanziaria
1. Le nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in annue Lire 50.000.000.000.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative.
L. 50.000.000.000
mediante utilizzazione della riserva indicata alla voce 1 della tabella B) allegata alla legge finanziaria per il 1984.
In aumento:
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03071 - (di nuova istituzione) (Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 5 - Sett. 5 - Borse di studio per favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corsi post - universitari, finalizzati al conseguimento di titoli di perfezionamento e di specializzazione; spese accessorie (artt. 21, 22 e 23 della presente legge).
L. 1.000.000.000
Cap. 03072 - (di nuova istituzione) Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 01 - Contributi ai Comprensori e alle Comunità montane nelle spese sostenute per l’assistenza tecnica ed amministrativa delle richieste di agevolazioni tendenti a favorire l’occupazione (art. 25 della presente legge).
L. 1.000.000.000
05 - DIFESA DELL' AMBIENTE
Cap. 05112 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 15 - Contributi in conto giovani soci alle cooperative e società giovanili operanti nei settori forestale, dell’acquacoltura e dell’allevamento della selvaggina (art. 4 della presente legge); contributi in conto capitale ed in conto interessi agli stessi organismi per l’attuazione di piani di trasformazione aziendale, o, in alternativa, contributi per la razionale coltivazione dei terreni (art. 5 della presente legge); contributi alle cooperative giovanili operanti nei settori suindicati per l’attivazione di consulenze (art. 6 della presente legge); contributi in conto canoni di concessione o di affitto dei terreni utilizzati dai predetti organismi (art. 7 della presente legge).
L. 1.000.000.000
Cap. 05113 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 15 - Contributi per l’avviamento di nuove attività d’impresa nei settori dell’acquacoltura, forestale e dell’allevamento della selvaggina (art. 24 della presente legge).
L. 300.000.000
Cap. 05114 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 14 - Sett. 15 - Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili (art. 31 della presente legge)
L. 200.000.000
06 - AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE
Cap. 06214 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 Sett. 10 - Contributi in conto giovani soci alle cooperative e società agricole giovanili (art. 4 della presente legge); contributi in conto capitale ed in conto interessi agli stessi organismi per l’attuazione di piani di trasformazione aziendale, o, in alternativa, contributi per la razionale coltivazione dei terreni (art. 5 della presente legge); contributi alle cooperative agricole per l’attivazione di consulenze (art. 6 della presente legge); contributi alle cooperative e società giovanili agricole in conto canoni di concessione o di affitto dei terreni utilizzati (art. 7 della presente legge)
Lire 13.000.000.000
Cap. 06215 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 Sett. 10 - Contributi per l’avviamento di nuove attività d’impresa nel Settore agricolo (art. 24 della presente legge)
L. 300.000.000
Cap. 06220 - Somma da versarsi al fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (L.R. 23 novembre 1979, n. 60 e art. 8 della presente legge)
L. 2.000.000.000
Cap. 06215/01 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 Cat. 14 - Sett. 10 - Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili (art. 31 della presente legge)
L. 200.000.000
07 - TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Cap. 07025 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 Sett. 21 - Contributi in conto capitale a cooperative e società giovanili per la creazione e l’adattamento di strutture ricettive anche mobili e per l’allestimento di impianti ed attrezzature per il tempo libero; contributi ai Comuni per la creazione e l’adattamento di strutture ricettive da dare in gestione a società giovanili (art. 9 della presente legge).
L. 4.500.000.000
Cap. 07025/01 - (di nuova istituzione) Tit. 1 - Sez. 6 Cat. 05 - Sez. 21 - Contributi a cooperative e società giovanili per la gestione di strutture ricettive anche mobili e l’organizzazione e la gestione di servizi che favoriscano lo sviluppo turistico (art. 9 della presente legge)
L. 500.000.000
Cap. 07037 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 Sett. 20 - Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane che assumono apprendisti o giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni (articoli 17 e 18 della presente legge).
L. 8.000.000.000
Cap. 07047 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 14 Sett. 22 - Somma da versare al fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle imprese commerciali beneficiarie dei finanziamenti previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517 (art. 20 della presente legge).
L. 2.000.000.000
Cap. 07065 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 Sett. 20 - Contributi per l’avviamento di nuova attività d’impresa nei settori dell’artigianato, turismo e commercio (art. 24 della presente legge)
L. 300.000.000
Cap. 07066 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 14 Sett. 20 - Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili (art. 31 della presente legge)
L. 200.000.000
10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Cap. 10137/01 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 Cat. 12 - Sett. 7 - Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, con esclusione dei settori agricolo, dell’acquacoltura e del turismo; contributi agli stessi organismi in conto giovani soci effettivamente impiegati nell’attività lavorativa (art. 10 della presente legge)
L. 2.000.000.000
Cap. 10138 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 5 - Cat. 12 Sett. 7 - Contributi ai Comuni, singoli o associati, alle Province ed alle Comunità montane per la realizzazione, mediante affidamento alle cooperative e società giovanili, di attività nel settore dei servizi sociali (art. 11 della presente legge)
L. 5.000.000.000
Cap. 10139 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 5 Cat. 10 Sett. 26 - Spese per la realizzazione di un piano straordinario di cantieri scuola e di lavoro (art. 13 della presente legge)
L. 5.000.000.000
Cap. 10140 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 5 - Cat. 12 Sett. 7 - Finanziamenti a favore di Province, Comprensori, Comunità montane e Comuni per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità mediante l’impiego di lavoratori posti in <<cassa integrazione guadagni (art. 16 della presente legge)
L. 2.000.000.000
Cap. 10141 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 10 Sett. 5 - Contributi per l’avviamento di nuove attività d’impresa esclusi i settori dell’agricoltura, dell’acquacoltura e dell’artigianato, turismo e commercio (art. 24 della presente legge)
L. 300.000.000
Cap. 10142 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 14 Sett. 5 - Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili (art. 31 della presente legge)
L. 200.000.000
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11129 - (di nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 5 - Cat. 12 Sett. 26 - Contributi ai Comuni, singoli od associati, alle Province ed alle Comunità montane per la realizzazione, mediante affidamento alle cooperative e società giovanili, di attività nel settore della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali (art. 11 della presente legge)
L. 1.000.000.000
3. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1984 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
4. Le somme iscritte in conto dei capitoli 03071, 03072 e 07023 non impegnate entro il termine dell’esercizio sono mantenute in bilancio, nel conto dei residui, fino al 31 dicembre 1985.


Art.35
Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 7 giugno 1984

Rojch