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Legge Regionale 11 giugno 1984, n. 30

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1984.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Art.1
Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1984 giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art.2
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell’entrata.

TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Art.3
E’ approvato in lire 2.937.020.482.310 il totale della spesa della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1984.

Art.4
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16, sesto comma della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1984, appartenenti ai Titoli I e II, sono classificati secondo le seguenti sezioni:
1) Amministrazione generale
2) Sicurezza pubblica
3) Istruzione e cultura
4) Azioni e interventi nel campo delle abitazioni
5) Azioni e interventi nel campo sociale
6) Azioni e interventi nel campo economico
7) Oneri non ripartibili.

Gli stessi capitoli sono, altresì, classificati secondo le seguenti categorie:
Titolo I - Spese correnti
1) Servizi degli organi statutari della Regione
2) Personale in attività di servizio
3) Personale in quiescenza
4) Acquisto di beni e di servizi
5) Trasferimenti
6) Interessi su debiti
7) Poste correttive e compensative delle entrate
8) Ammortamenti
9) Somme non attribuibili

Titolo II - Spese in conto capitale

10) Beni ed opere immobiliari a carico della Regione
11) Beni immobili, macchine e attrezzature tecniche e scientifiche a carico diretto della Regione
12) Trasferimenti
13) Partecipazioni azionarie e conferimenti
14) Accensione di anticipazioni e di crediti per finalità produttive
15) Accensione di anticipazioni e di crediti per finalità non produttive
16) Somme non attribuibili.


STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Art.5
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1984, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI
(GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE)
Art.6
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1984 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE
(BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONI RELATIVE)
Art.7
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1984, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

Art.8
Per gli effetti di cui all’articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Lo stanziamento del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è stabilito nell’importo iscritto al capitolo 03009 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.


Art.9
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (cap. 03009 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio, esistenti o da istituire.
Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti inferiori a lire 80.000.000.


Art.10
Il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste può disporsi per provvedere alle eventuali deficienze di tutte le assegnazioni di bilancio cui non possa farsi fronte nei modi previsti dagli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, purché si tratti, in ogni caso, di spese per le quali concorrano le condizioni richieste dall’articolo 27 della legge regionale medesima.
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa adottata su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con gli Assessori competenti è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti e da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 03010 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio, esistenti o da istituire.


Art.11
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento dal fondo speciale per la riassegnazione dei residui della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (cap. 03011 dello stato di previsione della spesa) delle somme di volta in volta occorrenti e la loro iscrizione ai pertinenti capitoli di provenienza, ovvero ad un capitolo di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.
Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti inferiori a lire 80.000.000.


Art.12
Lo stanziamento iscritto al capitolo 03013 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio è destinato alle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali - ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento - per l’esecuzione di opere immobiliari finanziate a carico diretto della Regione, comprese quelle finanziate a valere sui programmi esecutivi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, ed al Capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, nonchè per quelle finanziate a parziale carico della Regione ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1950, n. 15, 18 maggio 1951, n. 8, e dell’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.
I trasferimenti delle somme di volta in volta occorrenti, dal fondo da ripartire di cui al citato capitolo 03013 ai vari capitoli compresi nel titolo II, categoria 10, dei singoli stati di previsione ed ai capitoli 08048 08070/01 e 08070/02 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici, sono disposti dall’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti.
Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti inferiori a lire 80.000.000.
Le somme trasferite ai capitoli 06260, 07062 e 08026, rispettivamente degli stati di previsione della spesa dell’Assessorato della agricoltura e riforma agro - pastorale, dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio e dell’Assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferite alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.
Detta procedura è estesa anche ai residui di stanziamento vigenti al 1º gennaio 1984, sui capitoli 06260 e 08026.
Le somme trasferite alla citata contabilità speciale del capitolo 06260 possono essere impiegate anche per il finanziamento dei lavori inclusi in perizie suppletive strettamente indispensabili ai fini dell’utilizzazione delle opere o di lotti delle stesse, ivi comprese le spese per la corresponsione delle indennità per espropriazioni.
Lo stanziamento iscritto al capitolo 03015 dello stato di previsione dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio è destinato, oltre che al finanziamento delle spese conseguenti alla revisione prezzi contrattuali per l’esecuzione di opere di competenza dell’Assessorato dei lavori pubblici - ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento - nei termini e nei limiti di cui ai precedenti commi, anche al finanziamento di lavori inclusi in perizie suppletive strettamente indispensabili ai fini dell’utilizzazione delle opere o di lotti delle stesse, inserite nei programmi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, (cap. 08026), al capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n., (cap. 08048), ed al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08016), ivi compreso il programma straordinario di cui all’articolo 33 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38.


Art.13
Il versamento alla contabilità speciale di cui agli articoli 2, comma secondo, e 26, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, delle somme stanziate ai capitoli 03031, 03032 e 03033 dello stato di previsione della spesa è subordinato ai corrispondenti accertamenti in conto, rispettivamente, dei capitoli 31404, 31405 e 31405/01 dello stato di previsione dell’entrata.

Art.14
Qualora ritenuto necessario al fine della prosecuzione dei programmi per i quali la Regione abbia ottenuto i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti per materia, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione nella parte passiva del bilancio di stanziamenti d’importo pari alle entrate accertate in conto del capitolo 31305.
La suddetta iscrizione deve essere disposta in conto dei capitoli con i cui stanziamenti è stata finanziata la realizzazione delle opere relative ai programmi di cui al primo comma.


Art.15
Il pagamento delle spese iscritte al capitolo 03002 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1984 può essere ordinato con aperture di credito a favore di funzionari delegati.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
Art.16
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1984 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.17
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della difesa dell’ambiente per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1984 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).

Art.18
All’utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 05025/01 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente e concernente opere di rimboschimento, miglioramento di foreste degradate, strade forestali e di terrazzamenti di protezione contro gli incendi può procedersi subordinatamente all’accertamento della relativa entrata in conto del capitolo 31418-02.
Alla quota di spesa di competenza della Regione si fa fronte con le disponibilità dei capitoli 05017 e 05025 del bilancio regionale, nonché con quelle autorizzate dai programmi di intervento della legge 24 giugno 1974, n. 268.


Art.19
Sul capitolo 05100 l’Assessore della difesa dell’ambiente dispone, in applicazione dell’articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l’impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, con esclusione di qualsiasi emolumento spettante al personale dell’Amministrazione regionale.

Art.20
Nell’anno 1984 le spese per il funzionamento e per l’assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico sono autorizzate dall’Assessore della difesa dell’ambiente su conforme deliberazione del Comitato stesso a valere sul capitolo 05104 del competente stato di previsione della spesa.
Nello stesso anno l’Assessore della difesa dell’ambiente è autorizzato a finanziare le spese di competenza dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici mediante aperture di credito disposte a favore dei presidenti degli stessi organi. Tali spese gravano sullo stanziamento disposto a favore del Comitato regionale faunistico.


Art.21
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, nell’anno 1984 sul capitolo 05017/01 dello stato di previsione della spesa, i contributi assistenziali e previdenziali al personale addetto alle attività di sistemazione idraulico - forestale, ancorchè finanziate con assegnazioni statali, della CEE o con fondi delle contabilità speciali della Regione.

Art.22
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, nell’anno 1984 sul capitolo 05028, le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento ancorchè finanziati con assegnazioni statali o con fondi delle contabilità speciali della Regione.

Art.23
E’ approvato il bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1984 annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell’articolo 8 dello Statuto dell’Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 3.300.000.000 il contributo da corrispondere all’Azienda medesima ai sensi dell' articolo 9, lettera f), del suo Statuto.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Art.24
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1984 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO
Art.25
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1984 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.26
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessore dei lavori pubblici, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1984, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).

Art.27
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le variazioni compensative concernenti la riassegnazione, al capitolo 08117 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici, a termini del settimo comma dell’articolo 18 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, degli importi degli interessi attivi e delle economie accertati al 31 dicembre 1983 rispettivamente in conto dei capitoli 20911 e 21103 dello stato di previsione dell’entrata.

Art.28
Nella determinazione degli interessi dovuti alla Regione sulle complessive giacenze di tesoreria, il tesoriere regionale fornisce separata indicazione delle somme maturate sulle giacenze dei conti correnti istituiti per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.
In corrispondenza del loro accertamento sul capitolo 20915, tali somme sono iscritte al capitolo di spesa 08092/01 e corrisposte con mandato diretto alla Cassa depositi e prestiti, salvo che particolari disposizioni di legge statale non ne consentano il diretto utilizzo a favore dei programmi di edilizia residenziale pubblica localizzati in Sardegna.


STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
Art.29
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’industria per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1984 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella L).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.30
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1984, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

Art.31
Al versamento nel fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, dello stanziamento iscritto al capitolo 10003 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale può procedersi subordinatamente all’accertamento della relativa entrata in conto del capitolo 31464.
Al versamento nel fondo di cui al precedente comma dello stanziamento iscritto al capitolo 10002 dello stesso stato di previsione, si provvede per quote trimestrali.


Art.32
L’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’assegnazione alle Province ed ai Comuni che svolgono le funzioni amministrative in sostituzione della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, delle somme attribuite dallo Stato alla Regione Sarda ai sensi dell’articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (capitoli 10043 e 10043/01).
Per le spese di cui agli anni 1981, 1982 e 1983, le somme di cui al precedente comma verranno ripartite sulla base dei singoli rendiconti relativi alle spese sostenute dai predetti enti, con esclusione di quelle riferite al personale dipendente ivi compresi gli oneri riflessi.
I rendiconti di cui al comma precedente devono risultare da delibere consiliari regolarmente approvate dal competente Comitato di controllo.


STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.33
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1984, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).

Art.34
Nel caso in cui l’Amministrazione regionale contragga, nel corso del 1984, in tutto o in parte, i mutui previsti dall’articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 61816 dello stato di previsione dell’entrata e al capitolo 11124-04 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di somme pari all’ammontare delle quote dei mutui medesimi delle quali i contratti relativi prevedono la somministrazione alla Regione entro il 31 dicembre 1984.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO ALL’IGIENE E SANITA' E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.35
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato all’igiene e sanità, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1984, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella O).

Art.36
L’assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore all’igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l’applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con le stesse modalità indicate al precedente comma ed in relazione alle quantificazioni definitive che verranno accertate nel corso dell’esercizio 1984 a seguito dell’applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall’articolo 27 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità.


Art.37
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore all’igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, sulla base del piano di intervento di cui all’articolo 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dei suoi periodici aggiornamenti, il trasferimento della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 12041 dello stato di previsione della spesa ai capitoli 12042, 12043 e 12166 dello stesso stato di previsione.

Art.38
Le modalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 39, si applicano per l’utilizzazione degli stanziamenti eventualmente iscritti nel corso dell’anno 1984 rispettivamente ai capitoli 12115/01 e 12115/02 dello stato di previsione della spesa.

Art.39
A seguito dell’attribuzione alle Unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla lettera d) dell’articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (protezione sanitaria materno - infantile), le somme stanziate sul capitolo 12164 dello stato di previsione della spesa concorrono al finanziamento dei programmi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8, concernente l’istituzione e disciplina dei consultori familiari.

Art.40
L’Assessore all’igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottate su proposta dell’Assessore medesimo, dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’assegnazione alle Unità sanitarie locali delle somme stanziate ai capitoli 12120 e 12121 nei limiti ed in proporzione all’entità dei disavanzi dalle stesse accertati al 31 dicembre 1983 e verificati dai Collegi dei Revisori ai sensi del secondo comma dell’articolo 18 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art.41
Alla ripartizione ed assegnazione, in favore delle Unità sanitarie locali, delle somme iscritte sui capitoli 12122 e 12135, si procede con le stesse modalità previste dall’articolo 97, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19, in tema di ripartizione delle quote del Fondo sanitario nazionale, rispettivamente per il finanziamento delle spese di parte corrente e per quello delle spese in conto capitale.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI TRASPORTI
Art.42
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei trasporti, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1984, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Art.43
E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1984.

DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.44
In deroga a quanto disposto dall’articolo 28 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, concernente programmi di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico, gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1983 sui conti correnti bancari accesi ai sensi dell’articolo 26 della stessa legge, sono versati in conto entrate del bilancio della Regione per l’anno 1984.

Art.45
Il funzionario delegato all’esecuzione degli interventi di soccorso a favore delle popolazioni meridionali colpite dal terremoto del novembre 1980, è autorizzato anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 61 della legge sulla contabilità generale dello Stato, a provvedere agli adempimenti necessari al completamento degli stessi interventi a valere sulle disponibilità esistenti in conto delle aperture di credito disposte a suo favore sui capitoli 01007 e 02158 del bilancio per l’anno finanziario 1981.

Art.46
Alle spese di cui ai sottoelencati capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1984, si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell’articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11:
1) 02133, legge 27 agosto 1978, n. 392 (integrazione, canone locazione conduttori meno abbienti);
2) 02149, decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (attività già di competenza degli enti soppressi ex articolo 75 e seguenti);
3) 05072 e 05077, legge regionale 6 novembre 1978, n. 64 (interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell’Isola);
4) 06225, 06226, 06227 e 06228, legge 1º agosto 1981, n. 423 (interventi per l’agricoltura);
5) 06319 e 06320, legge 20 ottobre 1978, n. 671 (provvidenze alle associazioni di produttori agricoli);
6) 10043, 10043/01 e 12164, legge 23 dicembre 1975, n. 698 (funzioni amministrative ex ONMI);
7) 12042 e 12043, legge 22 dicembre 1975, n. 685 (finanziamento interventi riabilitazione tossico - dipendenti);
8) 12163, leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194 (finanziamento consultori assistenza famiglia e maternità);
9) 12186, 12187, 12192, 12197, 12198, leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 23 (servizi veterinari);
10) 13002, legge 10 aprile 1981, n. 151 (contributi alle aziende di trasporto per ripiano disavanzi).
Ai sopraindicati capitoli si applicano, altresì, le disposizioni contenute nel quinto comma dell’articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.
Le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e quelle di cui al precedente comma del presente articolo non si applicano, invece, ai capitoli di spesa relativi agli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1979, n. 19.


Art.47
Per gli effetti di cui all’articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, e per integrare le dotazioni del fondo speciale iscritto al capitolo 03011 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.48
Per gli effetti di cui all’articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art.49
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrasi alla Corte dei Conti, l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 20908, 20909 e 21102 dello stato di previsione dell’entrata, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti a quelli degli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all’articolo 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed a quelli degli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica e delle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9, comma terzo, della legge medesima.
Per i capitoli competenti, ai sensi del comma precedente si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all’articolo 4, primo comma, e all’articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano richiesto - a termini rispettivamente dell’articolo 4, sesto comma, e dell’articolo 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 – la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l’Amministrazione regionale disponga l’accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle rassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l’adozione dei provvedimenti di variazioni di bilancio di cui al primo comma e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d’entrata - mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.


Art.50
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l’iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a termini del precedente articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato o da altri enti, in applicazione di apposite norme.
Con lo stesso procedimento è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 giugno 1984.

Rojch