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Legge Regionale 28 dicembre 1984, n. 34

Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1984
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Nello stato di previsione dell’entrata ed in quelli della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1984, sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse tabelle A e B.


Art.2
Il capitolo 08029 è classificato nella categoria 10, i capitoli 11099, 11204, 11221 e 11222 sono classificati nella categoria 05.

Art.3
Il pagamento delle somme iscritte in conto dei capitoli 02149 - spese per lo svolgimento delle attività già di competenza degli enti di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 – e 05072 - spese per paghe ai salariati CRAAI impiegati nell’attuazione degli interventi di recupero ambientale dell’ecosistema stagnale - del bilancio 1984 può essere ordinato con aperture di credito a favore di funzionari delegati, anche prescindendo dal limite dell’importo previsto dall’articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, ma comunque entro i limiti, rispettivamente di Lire 3.500.000.000 e Lire 1.000.000.000.

Art.4
Rettifica legge regionale n. 28 del 1984 Provvedimenti per l’occupazione
Nel quarto comma dell’articolo 34 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, il capitolo 07023 deve intendersi sostituito dal capitolo 07025/01.

Art.5
Nello stato di previsione della spesa del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l’anno finanziario 1984, approvato ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 11 giugno 1984, n. 30, sono introdotte le variazioni indicate nell’annessa tabella C.

Art.6
Sugli stanziamenti citati dalla presente legge, possono essere assunti impegni entro 20 giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art.7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 28 dicembre 1984.

Rojch