Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
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Legge Regionale 31 dicembre 1984, n. 36

Finanziamenti a favore di diversi settori di intervento e disposizioni varie.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art.1
Opere acquedottistiche e fognarie
Ad integrazione dello stanziamento di L. 23.000.000.000 disposto per il programma di cui all’articolo 9 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 3.550.000.000, (cap 08035 - 03), per la attuazione, con priorità ai completamenti di lavori in corso, di opere acquedottistiche e fognarie.

Art.2
Intervento straordinario programma capo II L.R. n. 45 del 1976
Ad integrazione del programma previsto dall’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 1.000.000.000, (cap. 08016).

Art.3
Contributi ai consorzi per la gestione di acquedotti
Lo stanziamento da destinare agli interventi di cui al capo IV della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 è determinato, per l’anno 1984, in L. 1.500.000.000, (capº 08030).

Art.4
Opere portuali
Ad integrazione dello stanziamento di L. 10.000.000.000 disposto dall’articolo 11 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, per l’attuazione di un programma di opere portuali, è autorizzata, nell’anno 1984, l’ulteriore spesa di L. 220.000.000, (cap. 08182).

Art.5
Edilizia residenziale Contributi in conto capitale
E’ autorizzato un finanziamento straordinario di L. 12.000.000.000, ad ulteriore integrazione delle assegnazioni disposte dallo Stato per le concessioni dei contributi in conto capitale previste dall’articolo 2, comma decimo, della legge 25 marzo 1982, n. 94 (capº 08106 - 01).
Tale contributo verrà erogato sulla base delle modalità e secondo la graduatoria compilata ai sensi della sopraccitata legge n. 94.


Art.6
Programma straordinario di edilizia agevolata Art. 15 L.R. n. 26 del 1984
Per la realizzazione del programma di cui all’articolo 15 della legge regionale 3 maggio 1984, n. 26, si prescinde dal termine di cui al primo comma del medesimo articolo, concernente l’assegnazione delle aree alle cooperative.
L’ultimo comma dell’articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è sostituito dal seguente:
«Per la realizzazione del programma di cui al precedente primo comma sono disposti i seguenti limiti di impegno (cap. 08109);
- L. 14.000.000.000, per l’esercizio 1985;
- L. 9.000.000.000, dall’esercizio 1986 all’esercizio 1988;
- L. 7.500.000.000, dall’esercizio 1989 all’esercizio 1992;
- L. 6.500.000.000, dall’esercizio 1993 all’esercizio 1996;
- L. 3.200.000.000, dall’esercizio 1997 all’esercizio 2000».


Art.7
Contributo straordinario all’IACP di Cagliari
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di L. 450.000.000, all’Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari per il risanamento delle abitazioni, di proprietà dello stesso IACP, del Villaggio pescatori di Cagliari (cap. 08240 - 01).

Art.8
Servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione
Le provvidenze di cui all’art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 4, sono estese all’Ente sardo acquedotti e fognature( ESAF)
Ai relativi oneri si fa fronte con le assegnazioni disposte dallo Stato alla Regione per l’attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, e 24 dicembre 1979, n. 650.


Art.9
Centri ospedalieri ed ambulatoriali
I contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1950, n. 15, modificata dalla legge regionale 18 maggio 1951, n. 8, per l’impianto di nuovi centri ospedalieri ed ambulatoriali ed il miglioramento di quelli esistenti, possono essere concessi nella misura del 100 per cento del costo dell’opera.
Il contributo da concedersi, per far fronte alle spese generali relative alla progettazione, direzione, contabilizzazione, sorveglianza, collaudo dei lavori, nonchè alle spese di amministrazione comunque connesse all’esecuzione degli stessi, agli enti, ivi comprese le unità sanitarie locali di cui alla L.R. 16 marzo 1981, n. 13, che beneficiano dei contributi o finanziamenti totali in conto capitale ai sensi della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15, modificata dalla legge regionale 18 maggio 1951, n. 8, è determinato nella misura del 12 per cento dell’importo lordo dei lavori, somministrazioni, espropriazioni ed imprevisti.


Art.10
Programma straordinario edilizia scolastica Art. 19, L.R. n. 26 del 1984
All’accreditamento dei fondi ed all’attuazione del programma di cui all’articolo 19 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, si provvede con le procedure di cui all’articolo 18 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39.

Art.11
Progetti ESAF
L’importo di cui al secondo comma dell’articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, relativo alla determinazione degli organi competenti, secondo criteri di valore, per l’approvazione dei progetti interessanti l’Ente sardo acquedotti e fognature, è elevato a L. 500.000.000.

Art.12
Opere pubbliche di interesse provinciale
L’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è sostituito dal seguente:
«E’ autorizzata la spesa di L. 20.000.000.000 (capº 08029) da destinare ad opere pubbliche di interesse provinciale.
La somma di cui al primo comma verrà così ripartita:
- L. 5.000.000.000 - territorio provinciale di Cagliari;
- L. 6.000.000.000 - territorio provinciale di Sassari;
- L. 5.000.000.000 - territorio provinciale di Nuoro;
- L. 4.000.000.000 - territorio provinciale di Oristano».


Art.13
Termine utilizzo sovvenzioni Capo I legge regionale n. 45 del 1976
Per i comuni istituiti dopo il 31 dicembre 1981 l’applicazione della norma di cui all’articolo 26, ultimo comma, della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è prorogata di un anno.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art.14
Anticipazioni concorsi sugli interessi
Al fine di consentire la tempestiva liquidazione del concorso regionale sugli interessi relativi ad operazioni di mutuo e di prestito agrario, l’Amministrazione regionale può accreditare anticipatamente a ciascun istituto o ente finanziatore la necessaria provvista finanziaria, dalla quale i medesimi possono attingere, alla fine di ogni trimestre e con valuta dal giorno in cui detto concorso competa, il relativo importo.
La Giunta regionale fissa l’entità delle predette anticipazioni, nonchè il tasso degli interessi, non inferiore a quello praticato sulle disponibilità della Tesoreria regionale, che gli istituti ed enti dovranno corrispondere sulle disponibilità presso gli stessi costituite a mente del precedente comma.
I relativi interessi maturati nel trimestre di competenza devono essere versati sul conto entrate nel bilancio regionale.
Gli istituti ed enti trasmettono, trimestralmente, all’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, per il successivo inoltro agli organi di controllo, gli estratti dei conti relativi alle anticipazioni ricevute unitamente agli elenchi nominativi dei prestiti e dei mutui erogati nel trimestre stesso.


Art.15
Concessioni contributi al settore lattiero - caseario
Al fine di consentire benefici equivalenti a quelli previsti dall’articolo 60, primo comma, della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese del settore lattiero caseario operanti in Sardegna trasformatrici di latte ovino - caprino prodotto nell’Isola, un contributo agli interessi su finanziamenti ordinari accordati da Aziende ed Istituti di credito.
Il contributo agli interessi di cui al precedente comma può essere concesso dall’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale su importo pari a quello massimo ottenibile ai sensi dell’articolo 60, primo comma, della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, ed in misura pari alla differenza, per il periodo di 12 mesi, tra gli interessi calcolati al tasso delle prime rate ABI vigente all’atto della domanda di agevolazioni e quelli calcolati al tasso applicabile, alla stessa data, ai prestiti di cui alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23.
Il contributo verrà erogato, per il tramite delle Aziende ed Istituti di credito, secondo criteri da approvare con le modalità di cui al richiamato articolo 60, primo comma, della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26.
La nuova spesa derivante dalla concessione delle provvidenze di cui ai precedenti commi è valutata, limitatamente all’anno 1984, in L. 3.000.000.000, (cap. 06108).
Il Fondo di rotazione di cui all’articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni è costituito anche presso il Banco di Sardegna col quale l’Amministrazione regionale dovrà stipulare apposita convenzione.


Art.16
Ristrutturazione oleifici sociali
Gli interventi contemplati nel Piano di Rinascita economica e sociale della Sardegna - Programma di intervento per gli anni 1982/1984 - Parte B - Paragrafo I. 6, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983, relativi ad un programma coordinato per favorire lo sviluppo dell’olivicoltura, possono riguardare anche la ristrutturazione di oleifici sociali dotati di impianti inefficienti o tecnologicamente superati; nell’intervento può essere compreso anche il rilevamento degli oneri finanziari gravanti sugli impianti da sostituire.
Le provvidenze per l’acquisto dei nuovi impianti sono quelle previste dalla legislazione regionale vigente; il rilevamento degli oneri finanziari potrà essere totale.
Per attuare l’intervento di cui sopra verrà destinata, sullo stanziamento recato dal titolo di spesa 8.1.6/I una somma non inferiore a L. 2.000.000.000.


Art.17
Nuove tecniche colturali nel comparto bieticolo
Per le finalità previste dal paragrafo I. 5 del programma di intervento per gli anni 1982 - 1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE nella seduta dell’8 giugno 1983, è autorizzata l’ulteriore spesa di L. 1.800.000.000, sul capitolo 06229/02 del bilancio di previsione per l’anno 1984.
Detto stanziamento sarà trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della legge n. 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5/I del citato programma.


Art.18
Fondo garanzia fidejussoria
Le disponibilità esistenti sul «Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative giovanili agricole>> istituito con l’articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, sono versate nel <<Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili», istituito con l’articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (cap. E 21114, cap. S 06215/ 01).
Sul fondo unificato gravano i rischi connessi con i finanziamenti previsti dalle norme citate nel precedente comma.


Art.19
Cooperative olearie
Le provvidenze di cui alla legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, e successive modificazioni, sono estese alle cooperative olearie e loro consorzi operanti nel territorio della Sardegna.
La relativa spesa farà carico ai capitolo del bilancio regionale istituiti per l’attuazione della predetta legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, (capitoli 06204 e 06205).


Art.20
Completamento del frigomacello di Chilivani e modifica della legge regionale n. 31 del 1983
Ad integrazione dello stanziamento di cui all’articolo 26 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, è autorizzata la spesa di L. 100.000.000, per la realizzazione del secondo lotto del frigomacello di Chilivani – Ozier (cap. 06243).
L’ultimo periodo del primo comma di detto articolo è così modificato:
«La somma spettante sarà erogata in un’unica soluzione all’inizio dei lavori, e dovrà essere rendicontata all’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale».


Art.21
Contributi per impianti cooperativi
La spesa prevista dall’articolo 35 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è ridotta da L. 10.000.000.000 a L. 7.500.000.0008 (cap. 06234).

Art.22
Contributo straordinario ai produttori di vernaccia
A valere sullo stanziamento di L. 400.000.000, recato dall’articolo 40 della legge regionale 31 maggio 1984, nº 26, e in alternativa alle provvidenze creditizie in esso previste, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo straordinario a produttori singoli e associati di vernaccia di Oristano, sotto forma di aiuto al magazzinaggio privato a breve e lungo termine, nella misura prevista dalla legislazione CEE vigente in materia.

Art.23
Interventi per danni causati dall’alluvione del novembre 1983
L’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare a comuni e consorzi di bonifica le spese sostenute per le operazioni di primo intervento effettuate per l’eliminazione o il contenimento dei danni provocati dall’alluvione del 7 novembre 1983.
E’ parimenti autorizzata la concessione, a favore degli imprenditori agricoli indicati all’articolo 1 lett. c) della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, di contributi in conto capitale per la ricostituzione delle scorte vive, a condizione che la perdita del capitale bestiame sia stata accertata in misura superiore al 20 per cento, e delle scorte morte; la misura dell’intervento è fissata nell’80 per cento del danno subito.
Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del presente articolo fanno carico alle disponibilità del fondo di solidarietà in agricoltura di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.


DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.24
Finanziamenti ai comuni per l’assistenza e beneficenza
L’importo da anticipare ai comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è ridotto da lire 10.000.000.000 a L. 2.000.000.000 (cap. 02131).
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 1984, ai comuni, la somma di lire 8.000.000.000 per i medesimi servizi di assistenza e beneficenza (cap. 02132).
Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi sono ripartiti tra i comuni secondo i seguenti criteri che sostituiscono quelli previsti dall’articolo 56 - comma secondo - della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26:
- per il 50 per cento in proporzione della popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ufficiali ISTAT;
- per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età non inferiore ai 60 anni, residente in ciascun comune;
- per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età inferiore ai 15 anni, residente in ciascun comune;
- per il 10 per cento in proporzione alle condizioni di particolare bisogno in cui versino singoli comuni.


Art.25
Modifica articolo 72 legge regionale 31 maggio 1984, n. 26
L’articolo 72 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (legge finanziaria), è così modificato:
«L’Assessorato della difesa dell’ambiente è autorizzato a corrispondere, nei limiti dello stanziamento esistente in bilancio, le spese di vitto e alloggio al personale di ruolo ed al personale salariato CRAAI, che ha operato in missione in situazione di emergenza per fronteggiare eventi calamitosi nel periodo 14 novembre 1983, 1 febbraio 1984, (cap. 05061 - 01.)»


Art.26
Programma di formazione professionale
La quota di mezzi propri della Regione da destinare, nell’anno 1984, alla realizzazione del programma di formazione professionale, già determinata in lire 25.000.000.000 dall’articolo 63 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è incrementata di L. 5.000.000.000 (cap. 10001).

Art.27
Case dello studente
Lo stanziamento di L. 1.500.000.000 previsto dall’articolo 75 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, sul capitolo 11025 del bilancio per l’anno 1984, è utilizzato con le modalità e per gli scopi previsti nella legge regionale 11 agosto 1983, n. 20; la programmazione della spesa avverrà secondo il dettato dell’articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.
Lo stanziamento di L. 250.000.000 previsto dall’articolo 82 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, sul capitolo 11026 del bilancio per l’anno 1984, è utilizzato per gli scopi previsti dagli articoli 3, lettera d), e 9 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26; la programmazione della spesa avverrà secondo il dettato dell’articolo 4 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.


Art.28
Acquisto libri di testo scuole elementari
L’Amministrazione regionale è autorizzata, per il solo anno scolastico 1984,85, ad erogare ai Provveditorati agli studi della Sardegna le somme necessarie per il pagamento dei libri di testo forniti nelle rispettive province agli alunni delle scuole elementari (cap. 11015).
Alla spesa complessiva di L. 1.600.000.000 si fa fronte per lire 1.500.000.000 con l’assegnazione disposta dal Ministero del Tesoro (cap. 31468- E) e per L. 100.000.000 mediante storno dal capitolo 11224 del bilancio della Regione per l’anno 1984.


Art.29
Contributo straordinario all’ESMAS per opere di manutenzione
E’autorizzato il finanziamento, per un importo di L. 350.000.000, per l’attuazione di un programma straordinario, per la manutenzione degli edifici, di proprietà regionale, dell’Ente scuole materne per la Sardegna (cap. 11226).

Art.30
Ripiano disavanzi aziende di trasporto
In relazione all’anticipazione disposta, con mezzi propri della Regione, dagli articoli 30 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, e 57 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, l’entrata di L. 4.370.000.000 prevista in conto del capitolo 31497 - fondo nazionale trasporti ex articolo 9, legge n. 151 del 1981 - è destinata per L. 3.109.000.000 all’erogazione dei saldi ancora spettanti alle aziende di trasporto pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1982 e 1983 (cap. 13002) e, per la differenza di lire 1.261.000.000, alle altre iniziative di cui alla presente legge.

Art.31
Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16
Agli articoli 9 (primo e sesto comma) e 11 (primo e terzo comma) della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, dopo la parola «costruzione», è aggiunta l’espressione «o l’acquisto».

Art.32
Proroga della validità dell’articolo 55 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26
La validità delle norme di cui all’articolo 55 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è prorogata sino al 31 dicembre 1985.

Art.33
Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1984, n. 30
Nell’articolo 46 della legge regionale 11 giugno 1984, n. 30, è aggiunto il seguente punto 6 bis:
Cap. 10044 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1044, legge 29 novembre 1977, n. 891, legge regionale 1º agosto 1973, n. 17.


Art.34
Rettifica tabella C) allegata alla legge finanziaria 1984
Gli importi indicati nella tabella C) allegata alla legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, in corrispondenza degli articoli 51 (cap. 07063) e 53 (cap. 07064) sono rispettivamente rettificati in L. 300.000.000 e 700.000.000.

Art.35
Copertura finanziaria
Alle nuove e maggiori spese previste per il 1984 dalla presente legge, si fa fronte con le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per lo stesso anno.
STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA
In aumento
Cap. 21114 - (Nuova istituzione) - Versamento della contabilità speciale relativa all’attuazione della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, delle disponibilità già destinate alla costituzione del fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative giovanili agricole (art. 18 della presente legge)
L. 800.000.000
Cap. 31468 - (Denominazione variata) - Quota assegnata alla Regione per l’erogazione di somme ai comuni o ai Provveditorati agli studi da destinare all’acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari (art. 31 D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348)
L. 1.500.000.000
Cap. 31497 - Assegnazione dello Stato per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale
L. 4.370.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
01 - Presidenza della Giunta
In diminuzione
Cap. 01061 - Saldo impegni per quote contributi F.E.R.S. da riservare agli organismi che hanno partecipato al finanziamento dei relativi progetti
L. 1.950.000.000
02 - Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione.
In diminuzione
Cap. 02131 - Anticipazioni ai comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza pubblica di cui al D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, (art. 32, primo comma della L.R. 29 dicembre 1983, n. 31 art. 56 della legge finanziaria e art. 24 della presente legge)
L. 8.000.000.000
In aumento
Cap. 02132 - Finanziamenti ai comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (art. 32, ultimo comma della L.R. 29 dicembre 1983, n. 31 e artº 24 della presente legge)
L. 8.000.000.000
03 - Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio
In diminuzione
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26)
L. 11.659.000.000
mediante riduzione delle riserve delle sottoelencate voci della tabella A) allegata alla legge regionale 31 maggio 1984, n. 26:
voce 2 - Applicazione decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
L. 10.000.000.000
voce 4 - Sviluppo degli interventi sociali
L. 659.000.000
voce 5 - Ricerca scientifica
L. 1.000.000.000
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26)
L. 6.600.000.000
mediante riduzione delle riserve delle sottoelencate voci della tabella B) allegata alla legge regionale 31 maggio 1984, n. 26:
voce 2 - Adeguamento della legislazione ed accelerazione della spesa
L. 5.000.000.000
voce 4 - Interventi per il sostegno dei settori produttivi
L. 1.600.000.000
06 - Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale
In diminuzione
Cap. 06234 - Contributi in conto capitale nella spesa per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonchè l’ampliamento e l’ammodernamento di preesistenti impianti (artt. 9 e 45, lett g), della legge 27 ottobre 1966, n. 910, art. 1 L. 1 luglio 1977, n. 403, artt. 35 e 38 della legge finanziaria e art. 21 della presente legge)
L. 2.500.000.000
In aumento
Cap. 06108 - (Nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 Sett. 10 - Concorsi negli interessi sui prestiti di esercizio a favore dell’industria lattiero - casearia (legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e art. 15 della presente legge)
L. 3.000.000.000
Cap. 06215 - 01 - Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili (artº 31 L.R. 7 giugno 1984, n. 28 e art. 18 della presente legge)
L. 800.000.000
Cap. 06229- 02 - (Nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 10 - Somma da versare alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 per l’attuazione degli interventi diretti a ridurre il deficit agro - alimentare regionale (paragrafo I.5 del Programma di intervento per gli anni 1982 - 1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, nº 268, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983, e art. 17 della presente legge)
L. 1.800.000.000
Cap. 06243 - Somma da versare alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per il finanziamento del secondo lotto del frigomacello di Chilivani (art. 26 della L.R. 29 dicembre 1983, n. 31 e art. 20 della presente legge)
L. 100.000.000
08 - Assessorato dei lavori pubblici
In diminuzione
Cap. 08109 - Somme da versare al fondo per l’edilizia economica e popolare di cui alla L.R. 18 aprile 1975, n. 22 e per un programma straordinario integrativo per il biennio 1984 - 85 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 15 della legge finanziaria)
L. 5.000.000.000
In aumento
Cap. 08016 - Finanziamenti annuali ai comuni e agli organismi comprensoriali per la realizzazione sulla base di programmi triennali, di opere pubbliche di interesse locale (art. 11, L.R. 6 settembre 1976, n. 45, art. 17 della L.R. 12 novembre 1982, n. 38; art. 3 della L.R. 10 maggio 1983, n. 12; art. 1 della L.R. 29 dicembre 1983, n. 31; art. 6 della L.R. 31 maggio 1984, n. 26 e art. 2 della presente legge)
L. 1.000.000.000
Cap. 08030 - Contributi di esercizio a consorzi di enti locali per la gestione di acquedotti, di fognature, dei rispettivi impianti di potabilizzazione e di depurazione, di impianti di smaltimento di rifiuti solidi, nonchè di altre opere ed impianti pubblici (art. 17, L.R. 6 settembre 1976, n. 45, art. 8 della L.R. 10 maggio 1983, n. 12 e art. 3 della presente legge)
L. 1.500.000.000
Cap. 08035- 03 - Spese per l’esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 18 della L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 4 della L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 3 della L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, art. 9 della legge finanziaria e art. 1 della presente legge)
L. 3.550.000.000
Cap. 08106- 01 - Contributi individuali in conto capitale previsti dall’articolo 2, comma 10, della legge 25 marzo 1982 n. 94, per l’acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni - quota mezzi propri della Regione (art. 12 della L.R. 29 dicembre 1983, n. 31 e art. 5 della presente legge)
L. 12.000.000.000
Cap. 08182 - Spese per investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale (artº 18 della L.R. 7 maggio 1981, n. 14, art. 11 della legge finanziaria e art. 4 della presente legge)
L. 220.000.000
Cap. 08240 - 01 - (Nuova istituzione) - Contributo straordinario all’Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari per il risanamento delle abitazioni, di proprietà dello stesso IACP del Villaggio pescatori di Cagliari (art. 7 della presente legge)
L. 450.000.000
10 - Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
In aumento
Cap. 10001 - Somma da versare al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (L.R. 1 giugno 1979, n. 47, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, art. 63 della legge finanziaria e art. 26 della presente legge)
L. 5.000.000.000
11 - Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
In diminuzione
Cap. 11224 - Spese per l’effettuazione di interventi integrativi per esigenze impreviste (artt. 1, 14 e 16 L.R. 25 giugno 1984, n. 31)
L. 100.000.000
In aumento
Cap. 11015 - (Denominazione variata) - Somme da erogare ai comuni od ai Provveditorati agli studi per l’acquisto dei libri di testo degli alunni delle scuole elementari (art. 31 D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 e art. 28 della presente legge)
L. 1.600.000.000
Cap. 11226 - (Nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 05 - Contributo all’Ente scuole materne per la Sardegna per l’attuazione di un programma straordinario per la manutenzione degli immobili di proprietà regionale (art. 29 della presente legge)
L. 350.000.000
13 - Assessorato dei trasporti
In aumento
Cap. 13002 - Contributi alle aziende di trasporto pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi (art. 9, legge 10 aprile 1981, n. 151, L.R. 18 maggio 1982, n. 13, art. 46 della legge di bilancio e art. 30 della presente legge)
L. 3.109.000.000
Alla maggiore spesa di L. 5.000.000.000, prevista per l’anno 1985 sul capitolo 08109, derivante dallo slittamento del limite d’impegno di pari importo disposto dall’articolo 6 della presente legge, si fa fronte mediante il maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
Gli oneri derivanti dalla concessione, nell’anno 1984 delle provvidenze previste dall’articolo 19 della presente legge, fanno carico alle disponibilità presenti sul conto della competenza dei capitoli 06204 e 06205 del bilancio della Regione per lo stesso anno; agli stessi oneri, da sostenersi negli anni successivi, valutati in annue lire 600.000.000, si fa fronte mediante il maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.


STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA
Art.36
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art.37
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 31 dicembre 1984

Rojch