Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15
Riordino, organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Finalità
Art.2
Compiti del Servizio veterinario delle Unità Sanitarie Locali
a) profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive ed infestive diffusive degli animali e relativi interventi di polizia veterinaria;
b) programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario;
c) vigilanza sull’attuazione dei piani di profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali, gestiti dallo Stato, dalla Regione, da enti pubblici o privati;
d) vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche in campo veterinario;
e) vigilanza sulle stalle di sosta, i mercati, le fiere e le esposizioni animali, i concentramenti di animali e la raccolta e lavorazione degli avanzi di origine animale;
f) vigilanza sul trasporto degli animali, dei prodotti e degli avanzi di origine animale, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
g) promozione ed attuazione di indagini epizootologiche su base locale;
h) vigilanza sull’assistenza zooiatrica;
i) vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale, sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività demandate a queste strutture;
l) vigilanza sulla produzione, trasporto ed utilizzazione dei mangimi e degli alimenti per uso zootecnico;
m) vigilanza sulla somministrazione di farmaci per uso veterinario e sulla utilizzazione degli animali da esperimento per quanto di competenza veterinaria;
n) vigilanza sulla raccolta di organi e ghiandole per uso opoterapico;
o) controllo degli animali domestici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell’equilibrio ambientale nel rapporto uomo - animale che possano recar danno alla popolazione;
p) educazione sanitaria relativa all’igiene e sanità pubblica veterinaria;
q) ispezione e vigilanza sugli animali destinati all’alimentazione umana, sugli impianti di macellazione, sugli impianti di distruzione degli animali infetti, sugli impianti per il trattamento e la bonifica dei sottoprodotti della macellazione;
r) ispezione e vigilanza sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione e, in collaborazione con il servizio di igiene pubblica, nella fase di somministrazione;
s) rilascio di certificazioni di interesse pubblico e privato e raccolta dei dati statistici per le aree funzionali di competenza;
t) ogni altro adempimento in materia veterinaria attribuito ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.
Art.3
Istituzione, organizzazione ed ambito territoriale del Servizio veterinario nella Unità Sanitaria Locale
Il Servizio veterinario è organizzato dall’Unità Sanitaria Locale in due distinte aree funzionali ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:
1)sanità animale ed igiene dell’allevamento e delle produzioni animali;
2)igiene della produzione e igiene della commercializzazione degli alimenti di origine animale.
Appartengono all’area di cui al punto 1) le funzioni indicate dalla lettera a) alla lettera o), ed all’area di cui al punto 2) quelle delle lettere q) ed r) del precedente articolo 2.
Le funzioni indicate alle lettere p), s) e t) dello stesso articolo sono assicurate dalle due distinte aree funzionali secondo le rispettive competenze.
A ciascuna area funzionale è preposto un veterinario che abbia la qualifica di veterinario dirigente ed uno che dei due è nominato dal Comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale, responsabile del Servizio secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982.
In relazione ad obiettive esigenze funzionali, le attività di interesse veterinario comprese nell’area funzionale di sanità animale e di igiene dell’allevamento e delle produzioni animali potranno essere articolate dal Comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale in due unità operative nominate rispettivamente di sanità animale, e di igiene dell’allevamento e delle produzioni animali.
Art.4
Prestazioni a livello distrettuale
Per particolari esigenze l’Unità Sanitaria Locale potrà assicurare l’attività del servizio anche mediante turni di reperibilità festivi e notturni, degli operatori veterinari dipendenti e dell’altro personale addetto al servizio.
Art.5
Presidii multizonali veterinari
* profilassi della rabbia e della idatidosi;
* disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria;
* prevenzione e lotta contro le malattie esotiche, comprendente l’organizzazione e la gestione di campi quarantenari e di ricoveri destinati all’isolamento di animali in importazione;
* raccolta e distruzione mediante appositi impianti delle carcasse di animali infetti o sospetti di infezione o comunque destinati alla distruzione;
* vigilanza sulla bonifica e risanamento dei rifiuti alimentari destinati all’alimentazione degli animali;
* assistenza veterinaria specialistica, prevenzione e cura della sterilità e fecondazione artificiale;
* prestazioni specialistiche di consulenza e di sostegno per il miglior svolgimento delle funzioni proprie di ogni Unità Sanitaria Locale previste dal precedente articolo.
Tali presidi e servizi dipendono funzionalmente dal Servizio veterinario ove gli stessi sono ubicati e si avvalgono anche degli altri presidi e servizi delle Unità Sanitarie Locali e dell’Istituto sperimentale zooprofilattico della Sardegna.
Art.6
Compiti del veterinario responsabile del Servizio
* propone al sindaco competente per territorio ed agli organi di gestione dell’Unità Sanitaria Locale i provvedimenti di rispettiva competenza, ed in caso di urgenza adotta direttamente provvedimenti cautelativi di ordine tecnico - professionale;
* assicura il collegamento con gli altri servizi dell’Unità Sanitaria Locale e con il Servizio veterinario regionale;
* riceve le denunce dei casi di malattie infettive degli animali trasmissibili all’uomo e ne informa il responsabile del Servizio di igiene pubblica, e parimenti viene informato dallo stesso, dei casi delle citate malattie accertate nell’uomo in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
* fa parte di diritto dell’Ufficio di direzione, e partecipa, quale organo tecnico - consultivo, al Comitato di gestione quando si trattano argomenti interessanti il Servizio veterinario;
* trasmette mensilmente al Servizio veterinario della Regione i dati relativi alla denuncia di malattie infettive del bestiame di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, nº 320, e successive modificazioni;
* redige annualmente la relazione sulle attività veterinarie dell’Unità Sanitaria Locale e la trasmette al Servizio veterinario della Regione;
* predispone la continuità dei servizi anche, ove occorre, con la istituzione di turni continuativi nell’arco delle 24 ore;
* dispone per il migliore utilizzo del personale e delle strutture assegnate al Servizio veterinario.
Art.7
Attività libero - professionale
Il personale può altresì svolgere, oltre il normale orario di lavoro ed anche fuori dalle sedi di servizio, attività consultive e tecniche richieste da terzi.
I limiti e le modalità saranno quelli previsti dall’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dalle norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle Unità Sanitarie Locali di cui all’articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art.8
Integrazione del personale veterinario dipendente con liberi professionisti
L’attività dei veterinari convenzionati è programmata dal responsabile del Servizio veterinario.
Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate in conformità a quanto disposto dall’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e alla convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.
Art.9
Assistenza zooiatrica
La convenzione di cui al primo comma deve prevedere, per i veterinari interessati, l’obbligo di risiedere nel territorio di uno dei comuni compresi nella Unità Sanitaria Locale, onde garantire la reperibilità e l’erogazione del servizio.
Art.10
Attività di vigilanza e ispezione veterinaria
I veterinari dipendenti dalle Unità Sanitarie Locali nell’esercizio delle funzioni di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria sono pubblici ufficiali.
Art.11
Regolamenti locali in materia veterinaria
I comuni sono tenuti ad esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla relativa richiesta.
Art.12
Attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria
Per l’esercizio di tali funzioni i sindaci si avvalgono dei servizi e presidii della competente Unità Sanitaria Locale e provvedono inoltre all’emanazione, limitatamente al territorio di competenza, di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.
Art.13
Attribuzioni delle funzioni degli Uffici del veterinario provinciale
Art.14
Sostituzione del veterinario provinciale nelle commissioni, collegi e comitati
Art.15
Competenze della Regione
a) indirizzo e coordinamento al fine di assicurare l’uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio;
b) verifiche onde assicurare la corrispondenza tra costi del Servizio veterinario e relativi benefici anche ai fini dell’incremento delle produzioni animali;
c) direttive in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria;
d) predisposizione dei programmi per l’esecuzione dei piani di profilassi e risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e coordinamento della loro corretta applicazione;
e) predisposizione dei programmi di intervento per la costituzione e per l’ammodernamento delle strutture necessarie al buon funzionamento di servizi veterinari;
f) coordinamento e raccolta dei dati statistici relativi ai servizi veterinari nella Regione necessari alla programmazione statale e regionale;
g) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle denunce di malattie infettive e diffusive degli animali, di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, per l’eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
h) determinazione delle modalità per l’approvvigionamento dei vaccini, dei sieri e prodotti diagnostici necessari per le profilassi obbligatorie e per la loro distribuzione alle Unità Sanitarie Locali;
i) redazione della relazione annuale sull’andamento dei servizi veterinari nella Regione da trasmettere ai competenti organi dello Stato ed attuazione di ogni altro adempimento periodico disposto dallo Stato;
l) promozione, sentiti gli ordini provinciali dei veterinari, le organizzazioni sindacali di categoria, le associazioni di categoria, l’Istituto zooprofilattico della Sardegna e l’Università, di corsi di aggiornamento professionale, di educazione sanitaria ed alimentare;
m) rapporti e collegamenti con tutte le amministrazioni sanitarie, agricole e zootecniche nazionali ed internazionali, nel rispetto delle competenza statali in materia di rapporti internazionali, nonché con gli istituti sperimentali zooprofilattici e con gli istituti universitari e di ricerca;
n) promozione di un sistema informativo veterinario regionale, da realizzarsi anche in collaborazione con l’Istituto zooprofilattico della Sardegna e con la facoltà di medicina veterinaria dell’Università di Sassari;
o) attuazione dei compiti previsti dalla legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6, relativi al piano di eradicazione della peste suina africana.
p) emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale, di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di polizia veterinaria con efficacia estesa al territorio regionale od a parte di esso comprendente più comuni. Fermo restando quanto previsto dal quinto e sesto comma dell’articolo 19 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, per l’esecuzione delle predette ordinanze i sindaci dei comuni interessati si avvalgono delle strutture e servizi delle Unità Sanitarie Locali di appartenenza;
q) determinazioni delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati da settori, presidii e servizi delle Unità Sanitarie Locali a favore di privati, emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore regionale all’igiene e sanità , sentiti gli ordini professionali e la Commissione consiliare competente. Con lo stesso provvedimento saranno disciplinate le modalità di riscossione delle somme da introitare e la loro destinazione tenendo conto della legislazione vigente in materia e degli accordi nazionali di lavoro. Con il procedimento di cui sopra, saranno approvate le tariffe per le altre prestazioni effettuate a favore dei privati in materia veterinaria attraverso settori, presidii e servizi delle Unità Sanitarie Locali.
Le tariffe di cui al presente articolo sono soggette a revisione annuale.
L’attività tecnica ed amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo e espletata dall’apposito Servizio veterinario.
Art.16
Rapporti con l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna
Art.17
Norme transitorie per l’accesso alle posizioni funzionali di veterinario dirigente
La nomina del responsabile del Servizio veterinario avverrà secondo quanto previsto dall’articolo 3 della presente legge.
Nei concorsi riservati, previsti dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, da una apposita commissione nominata dalla Regione e composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dall’ordine professionale.
Art.18
Norme transitorie per i veterinari coadiutori
Nei pubblici concorsi di cui al comma precedente e per il periodo in esso indicato i veterinari coadiutori sono esonerati dal requisito del limite di età
Nel primo concorso pubblico bandito per la copertura dei posti vacanti di veterinario collaboratore di ciascuna Unità Sanitaria Locale, la Regione riserva il 50 per cento dei posti messi a concorso ai veterinari coadiutori di cui al precedente primo comma, nonché ai veterinari aggiunti o supplenti non di ruolo già delle Amministrazioni comunali, in servizio sul territorio regionale anteriormente alla data del 31 luglio 1983.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai veterinari coadiutori che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto da almeno due anni un rapporto convenzionale con gli Uffici dei veterinari provinciali.
Art.19
Soppressione di Uffici e trasferimento di personale e di beni
Il personale veterinario inquadrato nel ruolo unico dei dipendenti regionali è iscritto ai sensi della legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, nei ruoli nominativi regionali del personale addetto ai presidii, servizi ed uffici sanitari delle Unità Sanitarie Locali, salvo quanto previsto nei commi seguenti.
Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano altresì al personale in servizio presso gli Uffici del Veterinario provinciale.
Al fine di garantire l’espletamento delle funzioni attribuite alla Regione della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell’Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione, stabilisce, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della stessa l’aliquota di personale di cui al primo comma, necessario.
Il personale da confermarsi ruolo della Regione è individuato sulla base di domande di opzione da presentarsi entro 30 giorni dalla determinazione delle esigenze di cui al comma precedente.
Nel caso in cui il numero delle domande di opzione sua superiore alle esigenze della Regione, la Giunta regionale accoglie le domande tenendo conto dell’anzianità maturata negli uffici sanitari dello Stato, nelle Regioni e negli enti locali.
Nel caso in cui sia presentato un minor numero di domande di opzione rispetto alle predette esigenze, la Giunta regionale individua d’ufficio il personale necessario, a partire da quello in possesso della minore anzianità maturata, fino alla concorrenza dei posti stessi.
Art.20
Servizi regionali di coordinamento
La Regione ai fini dell’espletamento dell’attività dei servizi di cui al comma precedente continuerà ad avvalersi dei beni già in suo agli Uffici del Veterinario provinciale.
Art.21
Comando
Art.22
Norma finanziaria
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 8 luglio 1985
Melis