Legge Regionale 13 agosto 1985, n. 19
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 aprile 1966, n. 2, 1º marzo 1968, n. 15, e abrogazione della legge regionale 19 aprile 1977, n. 14, provvedimenti relativi al Consiglio regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio determina:
a) l’ammontare della diaria, spettante ai membri del Consiglio regionale, a titolo di rimborso per spese di soggiorno a Cagliari, in misura non superiore a quella fissata dall’articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261;
per i Consiglieri regionali la cui abitazione sia situata ad oltre 35 chilometri da Cagliari la stessa diaria è integrata sino ad un massimo del 30 per cento;
b) le concessioni e le facilitazioni di viaggio da assegnare ai Consiglieri regionali e ai Consiglieri regionali cessati dalla carica, per le finalità e le utilizzazioni stabilite dal Regolamento interno del Consiglio e per un numero di viaggi in tutto il territorio nazionale non superiore rispettivamente a dodici e a quattro all’anno;
c) l’indennità di carica spettante ai membri dell’Ufficio di Presidenza, al Presidente e ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, della Commissione di vigilanza della biblioteca e della Giunta delle elezioni, in misura non superiore all’ottanta per cento di quella fissata per le corrispondenti cariche del Parlamento;
d) il contributo a favore di ciascun Gruppo consiliare nelle seguenti misure mensili:
1) una quota fissa per tutti i Gruppi, non superiore a due volte l’indennità consiliare; tale quota non spetta al Gruppo misto se in numero inferiore a tre componenti;
2) una quota variabile in misura non superiore alla metà dell’indennità consiliare, ragguagliata al numero dei componenti di ciascun Gruppo.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio determina i modi e i termini della resa del conto finale sull’utilizzazione del contributo da parte di ciascun Gruppo.
e) il rimborso delle spese di viaggio e l’importo dell’indennità di missione spettanti ai membri del Consiglio regionale quando si recano fuori sede per l’assolvimento di incarichi consiliari sia nel territorio della Regione che nel restante territorio nazionale o all’estero. L’importo dell’indennità di missione non deve essere superiore a un decimo della diaria mensile se la trasferta ha luogo in Sardegna e può essere maggiorato fino al quaranta per cento se la trasferta è effettuata nella restante parte del territorio nazionale, e fino al cento per cento se la trasferta è effettuata all’estero;
f) il contributo a carico del Consiglio regionale previsto dall’articolo 136 del Regolamento interno;
g) i massimali d’assicurazione di ciascun membro del Consiglio regionale contro i rischi d’infortunio derivanti dall’esercizio del mandato consiliare e in genere dall’esercizio dell’attività politica, in misura non superiore a dieci volte l’indennità consiliare ragguagliata ad un anno;
h) un contributo annuo a favore di ciascun Consigliere regionale, non superiore a due volte l’indennità consiliare mensile, da versarsi con le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, per spese di documentazione, aggiornamento e stampa.
Art.2
La legge regionale 19 aprile 1977, n. 14 è abrogata.
Ogni altra norma incompatibile con la presente legge è abrogata.
Art.3
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 agosto 1985.
Melis