Legge Regionale 5 novembre 1985, n. 25
Concessione di un contributo annuo per il funzionamento dell’Istituto sardo per la storia della Resistenza e dell’Autonomia.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
L’Istituto sardo per la storia della Resistenza e dell’Autonomia, associato all’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, ai sensi della legge 16 gennaio 1967, n. 3, articolo 3, è riconosciuto, per i fini e gli scopi statutariamente fissati e per l’attività svolta, istituzione culturale di interesse regionale, autonoma per quanto attiene alle strutture organizzative e alle funzioni.Art.2
Al fine di assicurare un regolare sviluppo della relativa attività scientifica e culturale è concesso all’anzidetto Istituto sardo per la storia della Resistenza e dell’Autonomia, con sede in Cagliari, un contributo annuo di lire 40.000.000.Art.3
Il Consiglio direttivo dell’Istituto è tenuto a presentare alla Regione, entro il mese di dicembre, il bilancio consuntivo corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte nell’anno trascorso ed un programma di attività con relativo preventivo di spesa per l’anno successivo.
I documenti citati dovranno essere presentati all’Assessorato regionale della pubblica istruzione.Art.4
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l’anno finanziario 1985, la spesa di lire 40.000.000. Tale somma sarà iscritta nel capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l’anno medesimo con la seguente denominazione:
"Concessione di un contributo annuale all’Istituto sardo per la storia della Resistenza e dell’Autonomia".
A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 40.000.000, dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1985.
La spesa necessaria per l’attuazione della presente legge negli esercizi successivi sarà determinata annualmente con la legge di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 5 novembre 1985.
Melis
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