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Legge Regionale 21 novembre 1985, n. 28

Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Nelle more di una disciplina organica in materia di protezione civile l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, alle province ed alle comunità montane che, in occasione di calamità naturali, sono intervenuti con provvedimenti urgenti a carico dei rispettivi bilanci, contributi sulle spese sostenute per:
1. il soccorso delle persone isolate, disperse o in grave difficoltà ;
2. la tutela delle reti stradali e di distribuzione dei servizi pubblici;
3. la salvaguardia dello svolgimento delle attività produttive;
4. la salvaguardia di beni di riconosciuto valore ambientale, storico, artistico;
5. il soccorso agli animali;
6. tutti gli altri interventi urgenti resi necessari dalle situazioni di emergenza verificatesi.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere anticipazioni sui contributi di cui al primo comma quando i danni provocati dall’evento calamitoso ed il pericolo imminente di danni futuri siano tali da comportare urgentissimi interventi di primo soccorso.
L’anticipazione è concessa con decreto dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, previa deliberazione della Giunta regionale nella quale è determinato l’ammontare dell’intervento finanziario anche sulla base di accertamenti di massima degli uffici tecnici regionali.
Ai fini della presente legge s’intende per calamità naturale o catastrofe l’insorgere di situazioni che comportino grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e straordinari.


Art.2
Ai fini della presente legge lo stato di calamità naturale deve essere dichiarato dal comune interessato con delibera della giunta comunale, assunta ai sensi dell’articolo 140 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e successive modificazioni.

Art.3
Le domande per essere ammessi ai contributi di cui al precedente articolo 1 dovranno essere indirizzate all’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica entro sessante giorni dalla data di adozione della delibera prevista dal precedente articolo 2.
Le domande da compilarsi a cura dei capi delle amministrazioni interessate dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
1. copia autentica delle deliberazioni della giunta emesse ai sensi dell’articolo 2;
2. delibera dell’organo competente, di cui sia certificata l’esecutività , con cui vengono liquidate le spese sostenute;
3. dichiarazione del capo dell’amministrazione dalla quale risulti che tutte le somme di cui si chiede il contributo sono state utilizzate per fatti conseguenti alla calamità naturale dichiarata a norma del precedente articolo 2.
L’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, provvederà alla liquidazione dei contributi con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale.
L’anticipazione concessa ai sensi dell’articolo 1 è portata in detrazione al contributo previsto dalla presente legge.
L’Assessore, qualora nel corso dell’istruttoria rilevi l’incompletezza della documentazione prodotta, concede un termine, non superiore a trenta giorni, per l’integrazione.


Art.4
Gli interventi previsti dall’articolo 1 della presente legge si applicano in favore dei comuni, province e comunità montane anche in relazione all’ondata di freddo eccezionale verificatasi nel gennaio 1985.
L’erogazione di contributi avverrà con la procedura prevista dal precedente articolo 3. Le domande, corredate dalla relativa documentazione, dovranno essere trasmesse da parte degli enti interessati all’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche in mancanza della delibera di cui all’articolo 2.


Art.5
Nei seguenti stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1985, sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione:
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative.
L. 5.000.000.000
mediante utilizzazione della riserva inserita nella tabella A) - voce n. 9 - allegata alla legge finanziaria.
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative.
L. 5.000.000.000
mediante utilizzazione della riserva inserita nella tabella B) - voce n. 1 - allegata alla legge finanziaria.
In aumento:
Cap. 04162/01 - (di nuova istituzione) - 1.1.2.3.2.11.33. - Anticipazioni e contributi a comuni, province e comunità montane per spese relative a interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche.
L. 1.000.000.000
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sul citato Capitolo 04162/ 01 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1985 e su quelli corrispondenti nei bilanci per gli anni finanziari successivi.


Art.6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 21 novembre 1985.

Melis