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Legge Regionale 30 dicembre 1985, n. 34

Interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni del periodo ottobre - novembre 1985.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le norme di cui alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, sono estese a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni del periodo ottobre e novembre 1985.

Art.2
E’ autorizzata la concessione a favore degli imprenditori agricoli indicati all’art. 1 lettera c della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29 di contributi in conto capitale per la ricostituzione delle scorte vive, a condizione che la perdita del capitale bestiame sia stata accertata in misura superiore del 20 per cento, e delle scorte morte; la misura dell’ intervento è fissata nell’80 per cento del danno subito.

Art.3
L’onere derivante dall’attuazione della presente legge farà carico per quanto attiene alle infrastrutture ed opere pubbliche agrarie, ivi comprese le strade vicinali ed interpoderali, nonché le provvidenze di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 1 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29 e dell’art. 2 della presente legge, previsto in 10.000.000.000 di lire, sulle disponibilità esistenti nel fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alle leggi regionali 22 gennaio 1964, n. 3, e 10 giugno 1974, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni.
Per le spese derivanti dalla ricostruzione delle infrastrutture ed opere pubbliche non agrarie, previste dalla presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 5.000.000.000 da iscrivere nel capitolo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986 corrispondente al cap. 08155 del bilancio per l’anno finanziario 1985; lo stesso capitolo assumerà la seguente denominazione:
"Spese per la ricostruzione ed il ripristino delle infrastrutture ed opere pubbliche extra agrarie danneggiate dal nubifragio del 7 novembre 1983 e dalle alluvioni del periodo ottobre e novembre 1985 (art. 1 legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, e art. 1 della presente legge)".
Alla relativa copertura si fa fronte, a termini dell’art. 30, sesto comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con quota parte del fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al cap. 03017 del bilancio per l’anno finanziario 1985, utilizzando, per un pari importo, la riserva di cui al punto 1 della tabella B) allegata alla legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, legge finanziaria 1985.


Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Cagliari, addì 30 dicembre 1985

Melis