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Legge Regionale 8 gennaio 1986, n. 1

Erogazione di contributi per favorire le attività dei coltivatori e degli allevatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli operatori all’attuazione degli obiettivi di sviluppo produttivo in agricoltura e in conformità alle leggi regionali 1º agosto 1975, n 33, 6 settembre 1976, n. 44 e 19 gennaio 1984, n. 5, la Regione autonoma della Sardegna eroga contributi per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) formazione di quadri dirigenti di cooperative e di altre forme associative;
b) studio, ricerca, divulgazione e propaganda sui problemi dello sviluppo economico - sociale e per la diffusione della cooperazione e dell’associazionismo;
c) erogazione di servizi di assistenza e consulenza ai coltivatori e agli allevatori diretti.


Art.2
Sono destinatarie dei contributi le organizzazioni professionali agricole indicate dalla legge nazionale sui contratti agrari n. 203 del 3 maggio 1982, articolo 45, e presenti negli organismi CEE e CNEL.

Art.3
Sono destinatarie, inoltre, le associazioni professionali agricole alle quali, sulla base della presentazione di idonei programmi di intervento, sarà destinato un contributo di primo impianto pari all’1 per cento della media del contributo assegnato alle organizzazioni di cui all’articolo 2.
Le predette associazioni devono comunque dimostrare una presenza organizzata in almeno due province.


Art.4
La domanda per ottenere il contributo, corredata del programma di attività e iniziative che le organizzazioni aventi diritto intendono svolgere ai fini di cui all’articolo 1, nonchè da una relazione concernente la attività svolta agli stessi fini dell’anno precedente deve essere presentata all’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale entro il 30 settembre di ogni anno.

Art.5
L’ammontare e la ripartizione dei contributi alle singole organizzazioni e per le specifiche attività sono determinati, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentita una commissione composta da:
a) l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
b) l’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio;
c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di cui all’articolo 2.
Lo stanziamento annuale è ripartito tra le organizzazioni di cui all’articolo 2 in rapporto alla rappresentatività, alla diffusione territoriale e alle attività programmate.


Art.6
Il controllo nell’impiego delle somme erogate dalla presente legge spetta all’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
In caso di accertata irregolarità nell’impiego di dette somme e nell’adempimento degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, adotta i provvedimenti cautelari per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del contributo.


Art.7
Per le spese derivanti dall’applicazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 900.000.000.
Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1986 dello stato di previsione dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, verrà istituito il seguente capitolo:
"Contributo alle organizzazioni professionali regionali per la formazione dei quadri dirigenti di cooperative e di altre forme associative; per lo studio, la ricerca, la divulgazione e la propaganda sui problemi dello sviluppo economico - sociale e per lo sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo, e per l’erogazione di servizi di assistenza e consulenza ai coltivatori diretti (art. 2 della presente legge) (2.1.1.6.2.2.10.10)", con lo stanziamento di lire 900.000.000.
Alla relativa spesa si fa fronte, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, col prelevamento dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 mediante riduzione di lire 900.000.00 della riserva prevista dal punto 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
Alle spese previste dalla presente legge per gli anni successivi al 1986 si farà fronte con l’utilizzo del maggior gettito dell’imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.


Art.8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 gennaio 1986.

Melis