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Legge Regionale 15 gennaio 1986, n. 3

Inquadramento nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale del personale trasferito ai sensi degli articoli 28 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348, del 19 giugno 1979.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Con decorrenza 11 maggio 1983, il personale trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, è inquadrato nel ruolo unico del personale dell’Amministrazione regionale secondo le corrispondenze indicate nell’allegata tabella A.
Ha comunque titolo al trasferimento ed all’inquadramento esclusivamente il personale che abbia già manifestato o manifesti il proprio consenso a norma del predetto articolo 80 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; nell’ipotesi negativa, il personale è considerato in posizione di comando e può essere mantenuto in servizio presso l’Amministrazione regionale per non più di sei mesi dalla scadenza prevista per la manifestazione del consenso.
La disposizione di cui al primo comma è estesa al personale dei soppressi consorzi per l’istruzione tecnica operanti in Sardegna, trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica.


Art.2
Il personale inquadrato ai sensi dell’articolo 1 è collocato, con effetto dalla data di inquadramento, nei parametri retributivi previsti dalla legge regionale 28 novembre 1981, n. 39, secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e seguenti della legge medesima.
Ai fini dell’applicazione della norma contenuta nell’articolo 4, comma secondo, della citata legge regionale, per trattamento economico in atto all’11 maggio 1983 deve intendersi quello attribuito dall’Amministrazione di provenienza e costituito dai seguenti elementi di retribuzione lorda:
a) stipendio mensile con i relativi aumenti periodici;
b) importo della indennità integrativa speciale, limitatamente alla misura eccedente l’indennità di contingenza di cui all’articolo 73, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, spettante al personale dell’Amministrazione regionale alla data predetta.
Nei confronti del personale medesimo hanno altresì applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e seguenti della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, concernenti le nuove misure del trattamento economico del personale dell’Amministrazione regionale.
Qualora in base alla preesistente normativa dell’amministrazione di provenienza siano intervenute variazioni di stato giuridico e/o di trattamento economico aventi effetto comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla stessa data nella quale hanno avuto luogo le variazioni si procede al nuovo inquadramento e/o alla rideterminazione del trattamento economico con le modalità e per gli effetti previsti dall’articolo 1 e dai precedenti commi del presente articolo.
Al personale inquadrato ai sensi della presente legge, si applicano le norme di cui agli articoli 84, commi quarto e quinto, e 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. Ai fini del computo dell’anzianità complessiva di servizio regionale, il servizio reso presso l’amministrazione di provenienza è valutato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 98, commi primo e secondo, della stessa legge.


Art.3
La dotazione organica del ruolo unico del personale dell’Amministrazione regionale di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2, è sostituita da quella di cui alla tabella B allegata alla presente legge.
Qualora i posti previsti nella dotazione organica di cui al primo comma non siano sufficienti per poter disporre gli inquadramenti ai sensi della presente legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze.


Art.4
La tabella A allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è integrata come segue:
1) VI FASCIA FUNZIONALE
Titolo di studio:
Diploma di laurea
Qualifiche:
- Architetto
- esperto in chimica
- Esperto in beni culturali e ambientali
2) V FASCIA FUNZIONALE
Titolo di studio:
Diploma di istruzione media superiore
Qualifiche:
- Collaboratore ai servizi meccanografici
- Collaboratore ai beni culturali e librari
3) IV FASCIA FUNZIONALE
Titolo di studio:
Diploma di scuola media inferiore con specializzazione professionale
Qualifiche:
- Assistente ai beni culturali e librari
- Assistente ai servizi sociali
- Assistente ai servizi di documentazione e stampa
- Assistente ai servizi meccanografici e librari
- Operaio specializzato:
giardiniere
4) III FASCIA FUNZIONALE
Titolo di studio:
Diploma di scuola media inferiore con qualificazione professionale
Qualifiche:
- Rilevatore
- Operaio qualificato


Art.5
Le maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate a partire dall’anno 1986, in annue lire 7.350.000.000, e gravano sui capitoli di bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986 e su quelli dei bilanci per gli anni successivi corrispondenti ai capitoli 02016, 02022, 02023, 02050 e 02052 del bilancio per l’anno finanziario 1985.
Alle stesse spese si fa fronte con la parte della quota dell’imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione ai sensi dell’articolo 1 lettera g) della legge 13 aprile 1983, n. 122, per adempiere le funzioni normali della Regione stessa.


Art.6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
TABELLA A
Tabella di corrispondenza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 della presente legge.
VI FASCIA FUNZIONALE
PERSONALE DELLA QUALIFICA FUNZIONALE VII e VIII con profilo professionale di:
- Consigliere amministrativo
- Ingegnere
- Architetto
- Geologo
- Bibliotecario
V FASCIA FUNZIONALE
Personale della qualifica funzionale VI e VII con profilo professionale di:
- Segretario principale
- Segretario capo
- Segretario
- Ragioniere
- Geometra principale
- Geometra
- Disegnatore
- Ufficiale idraulico

IV FASCIA FUNZIONALE
Personale della qualifica funzionale IV e V con profilo professionale di:
- Assistente principale
- Assistente
- Operaio specializzato - fotografo
- Operaio specializzato
con qualifiche ad esaurimento:
personale della qualifica funzionale IV, V, VI con profilo professionale di:
- Coadiutore superiore
- Coadiutore principale
- Coadiutore
- Operatore tecnico
Impiegato esecutivo

III FASCIA FUNZIONALE
Personale della qualifica funzionale III e IV con profilo professionale di:
- Operaio qualificato - autista
- Rilevatore
con qualifica ad esaurimento:
personale della qualifica funzionale III e IV con profilo professionale di:
- Custode

II FASCIA FUNZIONALE
con qualifica ad esaurimento:
Personale della qualifica funzionale II e III con profilo professionale di:
- Commesso capo
- Commesso
- Operaio comune
- Operaio di 3a categoria.


ALLEGATO 2
TABELLA B
Dotazione organica
TABELLA RISTRUTTURATA
FASCE FUNZIONALI

VI

V

IV

III

II

I
NUMERO POSTI

530

1.275

960

1.100

230

105



Data a Cagliari, addì 15 gennaio 1986.

Melis