Legge Regionale 15 gennaio 1986, n. 3
Inquadramento nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale del personale trasferito ai sensi degli articoli 28 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348, del 19 giugno 1979.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Ha comunque titolo al trasferimento ed all’inquadramento esclusivamente il personale che abbia già manifestato o manifesti il proprio consenso a norma del predetto articolo 80 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; nell’ipotesi negativa, il personale è considerato in posizione di comando e può essere mantenuto in servizio presso l’Amministrazione regionale per non più di sei mesi dalla scadenza prevista per la manifestazione del consenso.
La disposizione di cui al primo comma è estesa al personale dei soppressi consorzi per l’istruzione tecnica operanti in Sardegna, trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Art.2
Ai fini dell’applicazione della norma contenuta nell’articolo 4, comma secondo, della citata legge regionale, per trattamento economico in atto all’11 maggio 1983 deve intendersi quello attribuito dall’Amministrazione di provenienza e costituito dai seguenti elementi di retribuzione lorda:
a) stipendio mensile con i relativi aumenti periodici;
b) importo della indennità integrativa speciale, limitatamente alla misura eccedente l’indennità di contingenza di cui all’articolo 73, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, spettante al personale dell’Amministrazione regionale alla data predetta.
Nei confronti del personale medesimo hanno altresì applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e seguenti della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, concernenti le nuove misure del trattamento economico del personale dell’Amministrazione regionale.
Qualora in base alla preesistente normativa dell’amministrazione di provenienza siano intervenute variazioni di stato giuridico e/o di trattamento economico aventi effetto comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla stessa data nella quale hanno avuto luogo le variazioni si procede al nuovo inquadramento e/o alla rideterminazione del trattamento economico con le modalità e per gli effetti previsti dall’articolo 1 e dai precedenti commi del presente articolo.
Al personale inquadrato ai sensi della presente legge, si applicano le norme di cui agli articoli 84, commi quarto e quinto, e 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. Ai fini del computo dell’anzianità complessiva di servizio regionale, il servizio reso presso l’amministrazione di provenienza è valutato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 98, commi primo e secondo, della stessa legge.
Art.3
Qualora i posti previsti nella dotazione organica di cui al primo comma non siano sufficienti per poter disporre gli inquadramenti ai sensi della presente legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze.
Art.4
1) VI FASCIA FUNZIONALE
Titolo di studio:
Diploma di laurea
Qualifiche:
- Architetto
- esperto in chimica
- Esperto in beni culturali e ambientali
2) V FASCIA FUNZIONALE
Titolo di studio:
Diploma di istruzione media superiore
Qualifiche:
- Collaboratore ai servizi meccanografici
- Collaboratore ai beni culturali e librari
3) IV FASCIA FUNZIONALE
Titolo di studio:
Diploma di scuola media inferiore con specializzazione professionale
Qualifiche:
- Assistente ai beni culturali e librari
- Assistente ai servizi sociali
- Assistente ai servizi di documentazione e stampa
- Assistente ai servizi meccanografici e librari
- Operaio specializzato:
giardiniere
4) III FASCIA FUNZIONALE
Titolo di studio:
Diploma di scuola media inferiore con qualificazione professionale
Qualifiche:
- Rilevatore
- Operaio qualificato
Art.5
Alle stesse spese si fa fronte con la parte della quota dell’imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione ai sensi dell’articolo 1 lettera g) della legge 13 aprile 1983, n. 122, per adempiere le funzioni normali della Regione stessa.
Art.6
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATO 1
TABELLA A
VI FASCIA FUNZIONALE
PERSONALE DELLA QUALIFICA FUNZIONALE VII e VIII con profilo professionale di:
- Consigliere amministrativo
- Ingegnere
- Architetto
- Geologo
- Bibliotecario
V FASCIA FUNZIONALE
Personale della qualifica funzionale VI e VII con profilo professionale di:
- Segretario principale
- Segretario capo
- Segretario
- Ragioniere
- Geometra principale
- Geometra
- Disegnatore
- Ufficiale idraulico
IV FASCIA FUNZIONALE
Personale della qualifica funzionale IV e V con profilo professionale di:
- Assistente principale
- Assistente
- Operaio specializzato - fotografo
- Operaio specializzato
con qualifiche ad esaurimento:
personale della qualifica funzionale IV, V, VI con profilo professionale di:
- Coadiutore superiore
- Coadiutore principale
- Coadiutore
- Operatore tecnico
Impiegato esecutivo
III FASCIA FUNZIONALE
Personale della qualifica funzionale III e IV con profilo professionale di:
- Operaio qualificato - autista
- Rilevatore
con qualifica ad esaurimento:
personale della qualifica funzionale III e IV con profilo professionale di:
- Custode
II FASCIA FUNZIONALE
con qualifica ad esaurimento:
Personale della qualifica funzionale II e III con profilo professionale di:
- Commesso capo
- Commesso
- Operaio comune
- Operaio di 3a categoria.
ALLEGATO 2
TABELLA B
TABELLA RISTRUTTURATA
FASCE FUNZIONALI
VI
V
IV
III
II
I
NUMERO POSTI
530
1.275
960
1.100
230
105
Data a Cagliari, addì 15 gennaio 1986.
Melis