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Legge Regionale 15 gennaio 1986, n. 5

Integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, recante norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Dopo l’articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è inserito il seguente articolo:
"Art. 35 bis
Gestione provvisoria della legge finanziaria e del bilancio
Qualora la legge finanziaria, la legge di bilancio o la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio sia stata rinviata dal Governo al Consiglio regionale a norma dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma del secondo comma del medesimo articolo, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria la legge finanziaria ed il bilancio, limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell’impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l’impugnativa investano l’intera legge finanziaria o l’intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 gennaio 1986.

Melis