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Legge Regionale 15 gennaio 1986, n. 6

Norme modificative dello stato giuridico del personale dipendente dall’Amministrazione regionale in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Lo stato giuridico del personale dipendente dall’Amministrazione regionale, inquadrato nel ruolo unico di cui all’articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978 n. 51, è modificato secondo le disposizioni della presente legge in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 33, a decorrere dal 1º gennaio 1986.
La norma di cui al precedente comma si applica al personale dipendente dagli enti pubblici strumentali di cui all’articolo 1 della citata legge regionale n. 33 nonchè , ferma restando l’attuazione della disposizione contenuta nell’articolo 108 comma secondo, della legge regionale 8 maggio 1984, n. 14 al personale dipendente dall’Ente autonomo del Flumendosa. A tale fine, i competenti organi degli enti predetti sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti organici alle norme della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e con effetto dalla data indicata al precedente comma.


Art.2
Il personale del ruolo unico dell’Amministrazione regionale è classificato in otto qualifiche funzionali e in una qualifica funzionale dirigenziale.
La tabella "A" allegata alla presente legge comprende le qualifiche funzionali, la dotazione organica delle singole qualifiche e quella complessiva del ruolo unico dell’Amministrazione regionale.
Le qualifiche funzionali sono individuate, in sede di definizione degli accordi stipulati ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, sulla base di valutazioni che, per le qualifiche non superiori alla quinta, siano attinenti essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività lavorativa; e, per le restanti qualifiche superiori alla quinta, siano connesse in maggior misura anche ai requisiti culturali e di esperienza professionale, nonchè ai compiti di direzione e coordinamento delle strutture organizzative dell’Amministrazione ed alle connesse responsabilità. Il risultato della valutazione deve tendere in ogni caso ad un raggruppamento omogeneo delle attività lavorative nelle articolazioni delle strutture organizzative.
In particolare, nella individuazione delle singole qualifiche funzionali, devono essere osservati i seguenti criteri:
- la prima qualifica funzionale comprende attività semplici di tipo manuale, il cui esercizio comporta comuni conoscenze pratiche;
- la seconda qualifica funzionale comprende attività di custodia e sorveglianza, il cui esercizio comporta conoscenze elementari;
- la terza qualifica funzionale comprende attività elementari a contenuto amministrativo e/ o tecnico, il cui esercizio comporta adeguata preparazione, nonché l’utilizzazione di supporti tecnico - strumentali;
- la quarta qualifica funzionale comprende attività qualificate nel campo amministrativo, contabile, tecnico e tecnico - manutentivo, il cui esercizio comporta specifiche conoscenze di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate, nonchè l’utilizzazione di apparecchiature correlate alle attività medesime;
- la quinta qualifica funzionale comprende attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico e tecnico - manutentivo, il cui esercizio comporta preparazione specialistica ed appropriata conoscenza delle tecnologie di lavoro, nonchè l’impiego di apparecchiature complesse;
- la sesta qualifica funzionale comprende attività caratterizzate dall’uso complesso di dati per l’espletamento di prestazioni di natura amministrativa, contabile e tecnica a livello di diploma di scuola secondaria superiore;
- la settima qualifica funzionale comprende attività istruttoria formale di atti e provvedimenti e di elaborazioni di dati, nonchè attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione, per l’espletamento di prestazioni di natura amministrativa, contabile e tecnica a livello di diploma di laurea. Al personale classificato in tale qualifica può essere conferito l’incarico di coordinatore di settore;
- l’ottava qualifica funzionale comprende attività di studio, ricerca, elaborazione di piani e programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonchè di controllo dei risultati nell’area amministrativa, contabile e tecnica, ovvero la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà . Al personale classificato in tale qualifica può essere conferito l’incarico di coordinatore di servizio o di settore;
- la qualifica funzionale dirigenziale comprende attività di studio ed esame dei problemi di natura giuridico - amministrativa, economico - sociale e tecnico - scientifico attinenti alle materie di competenza regionale e di elaborazione di relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari. Il personale classificato in tale qualifica fornisce ai competenti organi politico - istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l’analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi. Allo stesso personale può essere conferito l’incarico di coordinatore generale o di servizio.


Art.3
I profili professionali compresi in ciascuna qualifica funzionale sono individuati, in sede di definizione degli accordi stipulati ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione, dei titoli professionali richiesti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l’esercizio delle professioni.
I contingenti numerici per ciascun profilo professionale, nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale, sono determinati e soggetti a variazione e verifica secondo le procedure ed i criteri di cui all’articolo 30 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.


Art.4
La nomina ad impiegato regionale di ruolo ha luogo mediante pubblico concorso, fatti salvi i casi di assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette, nel rispetto dei principi contenuti all’articolo 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Ferme restando le vigenti norme di legge relative ai requisiti generali per l’assunzione agli impieghi regionali, per la disciplina dei concorsi si provvede a norma dell’articolo 42 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. Per la nomina alle diverse qualifiche funzionali di cui all’articolo 2 è prescritto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti, che sono specificamente individuati nell’apposito regolamento per la disciplina dei concorsi:
1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell’obbligo scolastico per le qualifiche prima e seconda;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1º grado per le qualifiche terza, quarta e quinta, integrato da particolari qualificazioni, specializzazioni, abilitazioni o patenti per specifici profili professionali;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2º grado per la qualifica sesta;
4) diploma di laurea per la qualifica settima e ottava nonchè abilitazione all’esercizio professionale ove richiesta;
5) diploma di laurea integrato da esperienza di lavoro o professionale per almeno 6 anni nonchè , in relazione allo specifico profilo professionale, dalla prescritta abilitazione all’esercizio professionale, per la qualifica dirigenziale.
Ai fini dell’accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, possono partecipare ai predetti concorsi pubblici, senza alcun limite di età , anche gli impiegati regionali di ruolo che non siano in possesso del titolo di studio prescritto a norma del precedente comma, purchè in possesso del titolo di studio prescritto per la qualifica funzionale di appartenenza e di un’anzianità di servizio non inferiore a:
- otto anni, per l’accesso sino alla quinta qualifica;
- dieci anni, per l’accesso alle qualifiche sesta e settima
- dodici anni, per l’accesso all’ottava qualifica e alla qualifica dirigenziale.
La disposizione del precedente comma non si applica per i concorsi a profili professionali per i quali sia prescritto il possesso dello specifico titolo abilitante all’esercizio professionale.


Art.5
Gli impiegati regionali di ruolo possono conseguire il transito alle qualifiche funzionali superiori mediante procedimenti di mobilità verticale che si svolgono attraverso concorsi interni che, in armonia con i principi dell’articolo 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93, privilegino preparazione e capacità professionali, titolo di studio e frequenza positiva in corsi di formazione ed aggiornamento, non disgiuntamente dall’anzianità , tenendo altresì conto delle eventuali sanzioni disciplinari. Per l’ammissione ai predetti concorsi interni, oltre ai requisiti stabiliti dall’art. 4, è prescritta la permanenza minima di 3 anni nella qualifica funzionale di provenienza.
Gli accordi stipulati ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 33, disciplinano la mobilità verticale di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri in esso contenuti. I posti riservati a detta mobilità non possono superare il trenta per cento di quelli disponibili, eccezione fatta per i posti delle qualifiche funzionali dirigenziali, ove gli accordi possono stabilire un limite superiore.
La disposizione dell’articolo 41 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, concernente la riserva di posti a favore dei dipendenti dell’Amministrazione regionale dei concorsi pubblici da essa banditi, è abrogata.


Art.6
In relazione al triennio 1º gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, la Giunta regionale provvede alla definizione degli accordi nelle materie contemplate nel secondo comma dell’articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, secondo le procedure stabilite dalla medesima legge regionale, avuto riguardo all’assetto delle qualifiche funzionali previste dalla presente legge ed a quello delle fasce funzionali vigenti nello stesso triennio.
L’inquadramento del personale nelle nuove qualifiche funzionali, è disciplinato dagli accordi predetti, in relazione alla posizione giuridica acquisita ed ai requisiti culturali e di esperienza professionale, nonchè alle funzioni di direzione o coordinamento ed alle connesse responsabilità , avuto riguardo ai criteri di cui all’articolo 2. Gli accordi medesimi disciplinano altresì l’attribuzione dei profili professionali e la mobilità verticale tenuto conto dei titoli accademici e di studio e del curriculum formativo e professionale, nonchè dello stato di servizio, con esclusione dei limiti di cui agli articoli 43, 46 e 88 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Ai fini degli inquadramenti e della mobilità verticale previsti dal precedente comma sono considerati disponibili i posti che sono vacanti nella qualifica funzionale di accesso o nelle qualifiche funzionali ad essa superiori. Ai medesimi fini non operano i limiti previsti dall’articolo 5.


Art.7
Agli oneri derivanti dalla definizione degli accordi sindacali per il triennio 1º gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati dall’articolo 85 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.

Art.8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
TABELLA A
Dotazione organica del ruolo unico del personale dipendente dall’amministrazione regionale
QUALIFICHE FUNZIONALI

1

2

3

4

5

6

7

8

Dir.

TOTALE
NUMERO POSTI

15

70

225

950

960

1.100

580

210

90

4.200



Data a Cagliari, addì 15 gennaio 1986.

Melis