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Legge Regionale 15 gennaio 1986, n. 10

Ripartizione tra i comuni sardi del fondo sociale istituito con l’articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le quote attribuite alla Sardegna del fondo sociale istituito con l’articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono ripartite tra i comuni sardi aventi le caratteristiche previste dal secondo comma dell’articolo 26 della legge stessa, in proporzione al numero delle abitazioni in affitto esistenti in ciascun comune secondo i dati dell’ultimo censimento pubblicati dall’Istituto centrale di statistica.
La ripartizione avviene con decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, in seguito a conforme deliberazione della Giunta regionale


Art.2
I comuni utilizzano le somme assegnate secondo le modalità ed i criteri indicati negli articoli 76 e 77 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
I comuni possono utilizzare le suddette somme esclusivamente per le finalità della presente legge.
L’elenco dei beneficiari dev’essere pubblicato per quindici giorni consecutivi nell’albo pretorio del comune che concede il contributo.


Art.3
I residui di stanziamento presenti al 31 dicembre 1985 sul capitolo 02133 possono essere impegnati entro il 31 dicembre 1986, ancorchè provenienti da anni finanziari precedenti il 1980.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 gennaio 1986.

Melis