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Legge Regionale 17 gennaio 1986, n. 11

Trasformazione di posti da infermiere generico e psichiatrico in altrettanti posti di infermiere professionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Oggetto
Il personale di ruolo in possesso dell’abilitazione di infermiere generico o di infermiere psichiatrico che acquisisce il diploma di infermiere professionale in seguito alla frequenza del corso di straordinaria riqualificazione di cui alla legge 3 giugno 1980, n. 243, è inquadrato nella tabella 1, profilo professionale "operatori professionali di 1a categoria" nella posizione funzionale di "operatore professionale collaboratore" di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art.2
Adempimenti delle Unità Sanitarie Locali
Ai fini dell’attuazione di quanto prescritto nel precedente articolo, le unità sanitarie locali interessate provvedono, entro trenta giorni dalla data di conclusione degli esami di Stato, a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dagli aventi diritto in altrettanti posti di "operatore professionale collaboratore" e all’invio della deliberazione all’Assessore regionale all’Igiene e Sanità dei nominativi di coloro che hanno superato l’esame di Stato.

Art.3
Adempimenti dell’Assessorato
L’Assessorato regionale indicato al precedente articolo provvederà , entro il termine di sessanta giorni, con proprio decreto, alla ratifica della trasformazione dei posti ed all’inserimento del nuovo profilo professionale degli aventi diritto.

Art.4
Decorrenza
La trasformazione dei posti e del nuovo inquadramento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione dei relativi decreti nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Art.5
Norma transitoria
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge dovranno essere definiti tutti gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 relativamente al personale di cui all’articolo 1 che abbia completato il corso di straordinaria riqualificazione.

Art.6
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 17 gennaio 1986.

Melis