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Legge Regionale 21 gennaio 1986, n. 13

Norme per l’esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Sono delegate alle province le funzioni concernenti la tutela e la difesa dell’ambiente in relazione al controllo degli insetti nocivi e dei parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante ed alla loro lotta.
La Regione provvederà con legge successiva a delegare le funzioni concernenti la tutela e la ricostituzione dell’equilibrio ecologico e biologico dei laghi salsi dell’Isola, anche ai fini del recupero e del razionale sfruttamento della pesca.
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dalle province in conformità agli indirizzi impartiti dall’Assessorato della difesa dell’ambiente.


Art.2
Le province predispongono programmi tecnico - finanziari, sulla base delle richieste e delle indicazioni dei comuni e delle unità sanitarie locali, ricadenti nell’ambito territoriale di ciascuna provincia e delle richieste ed indicazioni degli enti ed organizzazioni operanti nel settore.
I programmi pluriennali vengono aggiornati annualmente in occasione della presentazione dei programmi annuali, di cui all’articolo successivo, ricostituendone l’estensione temporanea.
I programmi pluriennali devono fornire indicazioni di massima sugli interventi da eseguire, la quantificazione dei mezzi e dei finanziamenti occorrenti.


Art.3
Le province predispongono programmi operativi annuali da presentare all’Assessorato della Difesa dell’ambiente entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
Il programma annuale dovrà indicare:
a) il tipo di intervento da eseguire;
b) il periodo nel quale effettuare gli interventi;
c) i sistemi e le tecniche da adottare;
d) la quantificazione della manodopera necessaria;
e) i mezzi ed i materiali necessari;
f) i finanziamenti occorrenti;
g) i criteri per la verifica dei risultati.


Art.4
I finanziamenti per l’attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 3 sono inseriti dalla Giunta regionale nel bilancio della Regione sulla base di una relazione tecnico - finanziaria, elaborata dall’Assessorato della difesa dell’ambiente, secondo i seguenti criteri:
- esigenze di natura igienico - sanitaria conseguenti alla presenza di insetti nocivi e parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante;
- dimensione territoriale;
- situazione geomorfologica del territorio e climatica delle singole zone;
- condizioni socio - economiche della popolazione.


Art.5
Sono di competenza dell’Assessorato della difesa dell’ambiente le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività delegate. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente l’Assessorato della difesa dell’ambiente:
a) esprime parere:
1) sui programmi pluriennali ed annuali proposti dalle province;
2) sullo stato di attuazione dei programmi in relazione agli interventi preventivati ed ai risultati conseguiti;
b) propone, sulla base delle valutazioni di cui al punto 2 della lettera a), eventuali modifiche ed integrazioni di programmi.
Per l’attività di indirizzo e per la verifica dei risultati conseguiti dagli enti delegati, l’Assessorato della difesa dell’ambiente utilizza attrezzature ed apparecchiature di laboratorio ed ogni altro mezzo connesso o comunque necessario allo svolgimento delle attività predette e si avvale di personale di ruolo dell’Amministrazione regionale e della collaborazione di uffici ed enti pubblici che svolgono attività nei singoli settori, nonchè di aziende regionali.
Per particolari attività di ricerca, analisi e sperimentazione, l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente può altresì stipulare apposite convenzioni con istituti universitari e di ricerca e con enti ed organismi operanti nel settore.


Art.6
In caso di mancato compimento da parte degli organi provinciali delle attività inerenti all’esercizio delle funzioni delegate entro i termini previsti dalla presente legge, o quelli risultanti dalla natura degli interventi, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, sentito l’ente delegato, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione delle province per il tramite dell’organo di controllo competente per territorio ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

Art.7
Le province inviano, ogni sei mesi, all’Assessorato della difesa dell’ambiente rapporti dettagliati sull’attività svolta e sui risultati ottenuti: inoltre, alla fine da ciascun biennio, presentano un rapporto generale con i risultati globali conseguiti.

Art.8
In situazioni di particolare gravità o di carattere eccezionale, che richiedono interventi immediati ed uniformi, in riferimento alle attività di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, dispone il finanziamento degli interventi stessi a carattere straordinario affidandone l’esecuzione alle province.
La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì, ricorrendo le situazioni in esso richiamate, allorquando gli interventi stessi abbiano comunque connessione con le attività di competenza di altri rami dell’amministrazione regionale. In tale ipotesi, la proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente è formulata d’intesa con l’Assessore competente nella specifica materia.


Art.9
Le province curano l’attuazione dei programmi avvalendosi del personale trasferito dall’Amministrazione regionale.
Qualora il personale di cui al comma precedente non fosse sufficiente le province possono provvedervi, secondo le indicazioni dei programmi stessi, anche mediante la stipula di convenzioni con cooperative o imprese specializzate.


Art.10
Sono assegnate alle province le macchine, gli attrezzi ed i materiali già in uso del Centro antimalarico ed antinsetti, ed i mezzi acquisiti in base alla legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, ed all’articolo 81, secondo comma, della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, fatta eccezione per le attrezzature, le apparecchiature e gli altri mezzi occorrenti all’Assessorato della difesa dell’ambiente per le esigenze indicate al terzo comma dell’articolo 5.
La ripartizione dei beni di cui al comma precedente avviene sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto della necessità e della specifica attività da svolgere da ciascun ente delegato.


NORME PER IL PERSONALE TRANSITORIE E FINALI
Art.11
L’Amministrazione regionale è tenuta ad attivare le procedure per la emanazione di apposite norme di attuazione dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna al fine di consentire i trasferimenti, previsti dall’articolo 9, alle province di tutto il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui agli articoli seguenti.
Ai predetti trasferimenti l’Amministrazione regionale, compatibilmente con quanto disposto dalle norme di attuazione di cui al precedente comma, provvede sulla base di criteri oggettivi concordati preventivamente con le province interessate, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative e le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
L’accordo è stipulato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione.
A tal fine la delegazione dell’Amministrazione regionale è composta dall’Assessore competente in materia di personale, che la presiede, e dagli Assessori competenti in materia di bilancio e finanze; quella provinciale dai presidenti delle province o da loro delegati.
Il trasferimento è effettuato tenendo conto dei titoli professionali, dell’anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti e salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita nell’Amministrazione regionale all’atto del trasferimento medesimo. Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo.
L’eventuale diniego al trasferimento disposto a norma del presente articolo comporta la decadenza di diritto dall’impiego.
In corrispondenza dei trasferimenti, la Regione provvede alla soppressione del ruolo speciale ad esaurimento, mentre gli enti destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche, al fine dell’inquadramento del personale medesimo.


Art.12
L’Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere in servizio il personale che, alla data del 1º dicembre 1985, presti la sua opera alle dipendenze del Centro regionale antimalarico e antinsetti ai sensi delle leggi regionali 28 novembre 1957, n. 25, e 6 novembre 1978, n. 64.
Con effetto dal 1º gennaio 1986, il personale di cui al comma precedente, sulla base del titolo di assunzione o, se più favorevole, delle mansioni da ciascuno effettivamente esercitate da oltre tre mesi nell’anno solare anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè in possesso del competente titolo di studio e degli altri requisiti generali previsti per l’assunzione agli impieghi regionali, fatta eccezione per il limite massimo di età , è nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo entro i limiti delle categorie impiegatizie o salariali indicate al successivo comma.
I requisiti delle mansioni e del titolo di studio che devono essere contestualmente posseduti per la nomina prevista dal precedente comma sono i seguenti:
a) per la nomina di impiegato avventizio di:
- 2a categoria: diploma di scuola media superiore e mansioni del personale di concetto;
- 3a categoria: diploma di scuola media inferiore e mansioni del personale esecutivo;
- 4a categoria: diploma della scuola dell’obbligo e mansioni del personale ausiliario;
b) per la nomina a salariato temporaneo:
- specializzato: diploma della scuola dell’obbligo e mansioni di operaio specializzato;
- qualificato: diploma della scuola dell’obbligo e mansioni di operaio qualificato;
- comune: diploma della scuola dell’obbligo e mansioni di operaio comune.
Ai fine della qualificazione delle mansioni indicate al precedente comma, deve farsi riferimento al corrispondente personale dell’Amministrazione regionale, in relazione alle attribuzioni proprie del personale medesimo secondo la normativa vigente anteriormente alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. Per diploma della scuola dell’obbligo si intende quello dell’epoca in cui l’interessato avrebbe dovuto concludere il corso di studi; in difetto, esso è sostituito da una prova di cultura generale.
L’accertamento delle mansioni, salvo le ipotesi di riconoscimento giudiziale, è effettuato da una commissione paritetica composta da 4 impiegati dell’Amministrazione regionale designati in numero di due, rispettivamente, dall’Assessore competente in materia di personale e da quello della difesa dell’ambiente, e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nell’ambito regionale.
La nomina ad impiegato avventizio o a salariato temporaneo è disposta con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.


Art.13
Al personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo ai sensi dell’art. 12 compete lo stipendio annuo lordo iniziale della prima classe stipendiale previsto per il personale appartenente al ruolo unico regionale delle diverse fasce funzionali, secondo il seguente criterio di corrispondenza:
a) impiegati avventizi di:
- 2a categoria quinta fascia
- 3a categoria terza fascia
- 4a categoria prima fascia
b) salariati temporanei:
- specializzati quarta fascia
- qualificati terza fascia
- comuni prima fascia.
Lo stipendio lordo annuo iniziale è suscettibile esclusivamente di aumenti periodici biennali del 2,50 per cento della misura iniziale. Spetta altresì l’indennità di cui all’articolo 73, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Il servizio, anche non continuativo, prestato alle dipendenze del Centro regionale antimalarico e antinsetti, anteriormente alla nomina ad impiegato avventizio o salariato temporaneo è valutato per intero agli effetti dell’attribuzione degli aumenti periodici biennali dello stipendio.
Al predetto personale che sia provvisto, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un trattamento economico complessivo di importo superiore al trattamento economico spettante ai sensi dei precedenti commi, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello stesso importo.
Il trattamento economico complessivo indicato al precedente comma deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione spettanti nella misura annua lorda:
a) per gli impiegati avventizi:
1) stipendio minimo mensile;
2) indennità di contingenza;
3) premio di produzione provinciale;
4) aumenti periodici di anzianità ;
5) indennità sostitutiva di mensa;
6) indennità di trasporto;
b) per i salariati temporanei:
1) minimo di paga base;
2) indennità di contingenza;
3) indennità territoriale di settore;
4) gratifica natalizia;
5) indennità sostitutiva di mensa;
6) indennità di trasporto;
7) anzianità professionale edile.
Gli importi annui degli elementi della retribuzione di cui ai punti 5 e 6 della lettera a) e dei punti 5 e 6 della lettera b) indicati nel precedente comma sono determinati sulla base della misura mensile calcolata come in appresso:
- indennità di cui al punto 5 della lettera a), nella misura fissa mensile di L. 22.000;
- indennità di cui al punto 6 della lettera a), 5 e 6 della lettera b), nella misura giornaliera spettante per 22 giornate.
L’anzianità professionale edile di cui al punto 7 della lettera b), deve ricomprendersi esclusivamente nel computo del trattamento economico del personale salariato temporaneo, nell’importo effettivamente corrisposto all’atto dell’ultima erogazione.


Art.14
In attesa che possa provvedersi ai trasferimenti previsti dal precedente articolo 11, è istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale addetto ai compiti operativi previsti dalla presente legge.
Il ruolo speciale ed esaurimento di cui al precedente comma si articola in cinque fasce funzionali.
La dotazione organica complessiva del personale per ciascuna fascia funzionale è stabilita secondo l’allegata tabella A.
Nell’ambito di ciascuna fascia funzionale sono individuate, secondo l’allegata tabella B, le singole qualifiche funzionali.
Il contingente numerico per ciascuna qualifica, nel limite della dotazione organica di ciascuna fascia funzionale, è determinata con decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.


Art.15
Tutto il personale del ruolo speciale ad esaurimento è assegnato alle province in posizione di distacco in conformità alle indicazioni contenute nei programmi.
Il distacco è disposto su provvedimento dell’Assessore competente in materia di personale su proposte dell’Assessore della difesa dell’ambiente, in relazione alle esigenze operative dei programmi.
La spesa per il personale in posizione di distacco resta a carico dell’Amministrazione regionale.
Ai fini della corresponsione dell’indennità di trasferta la sede nella quale il dipendente viene assegnato o trasferito, è considerata sede di servizio, fatta salva la corresponsione dell’indennità stessa nei casi di missione espletata per ragioni di istituto secondo la normativa vigente.
Al fine di garantire l’attuazione dei programmi di cui alla presente legge, si provvede con la necessaria mobilità del personale.


Art.16
Lo stato giuridico del personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento istituito dall’articolo 14 è regolato dalle seguenti disposizioni e per quanto non previsto e in quanto compatibile, dalle norme contenute nel Titolo II della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.
In materia di trattamento economico, compreso quello di missione e di trasferimento, al personale predetto si applicano le disposizioni previste per il personale del ruolo unico regionale della fascia funzionale corrispondente.


Art.17
Il personale della V fascia funzionale svolge compiti di carattere amministrativo, tecnico o contabile anche con responsabilità di segreteria e di immediata collaborazione negli adempimenti amministrativi della struttura ove presta servizio.
Sono fatti salvi i limiti di competenza professionale stabiliti da leggi o da regolamenti.


Art.18
Il personale della IV fascia funzionale svolge compiti di carattere tecnico, amministrativo o contabile, richiedente apposita preparazione specialistica acquisita anche attraverso corsi professionali a carattere tecnico - pratico.
Nell’ambito delle specifiche competenze della qualifica professionale riconosciuta, il personale predetto svolge anche attività dell’operaio specializzato, ivi compresa la conduzione degli automezzi, utilizzando mezzi, attrezzi, apparecchiature o strumenti dei quali è tenuto a provvedere all’ordinaria manutenzione.
Esso può essere altresì incaricato delle mansioni di capo - operaio, in tale mansione coordinando le attività degli operai, posti alle sue dipendenze. L’incarico è conferito tenuto conto dello stato di servizio e della capacità professionale, per un periodo non superiore alla durata del programma, con provvedimento dell’Assessore degli affari generali, e dà titolo per il periodo effettivo dell’incarico ad una indennità pari al 5 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l’ultima classe di stipendio della IV fascia funzionale ed è dovuta per dodici mensilità; con lo stesso provvedimento è indicato il dipendente che sostituisce il capo operaio in caso di assenza o di impedimento.
Al sostituto è dovuto per il periodo di sostituzione l’indennità di cui al comma precedente che per lo stesso periodo è sospesa nei confronti del capo operaio.
Il conferimento dell’incarico può essere revocato con provvedimento motivato o per aspettativa superiore a 60 giorni.


Art.19
Il personale della III fascia funzionale svolge compiti di carattere amministrativo o tecnico - pratico richiedente apposita qualificazione professionale.
Del personale di detta fascia fanno parte altresì gli addetti stabilmente alla conduzione di autoveicoli, nonché gli operai qualificati.
Il personale predetto è tenuto alla manutenzione ordinaria dei mezzi, strumenti ed apparecchiature affidategli.


Art.20
Il personale della II fascia funzionale è addetto a compiti tecnici di natura prevalentemente esecutiva che richiedono una generica preparazione professionale. Del personale di detta fascia fanno parte i bonificatori, i disinfestori ed i segnalatori.

Art.21
Il personale della I fascia funzionale svolge mansioni inerenti al servizio di anticamera, provvedendo altresì a:
- eseguire il trasporto di fascicoli e di altri oggetti;
- provvedere a mantenere in ordine gli uffici cui è assegnato;
- impiegare gli apparecchi e le macchine in dotazione agli uffici per la riproduzione e la duplicazione dei documenti;
- collaborare ai servizi inerenti al ricevimento e all’inoltro della corrispondenza.
Del personale di detta fascia fanno parte anche gli operai non forniti di alcuna specializzazione o qualificazione addetti a mansioni comuni.


Art.22
L’orario di servizio è stabilito in trentasei ore per settimana, fatte salve le festività infrasettimanali riconosciute festive ai sensi di legge. La distribuzione giornaliera dell’orario si articola in armonia a quella dell’ente presso il quale il dipendente opera.

Art.23
La Commissione di disciplina del personale del ruolo speciale ad esaurimento è quella costituita ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, parzialmente modificata nella sua composizione con l’integrazione di un membro eletto dal personale della fascia funzionale a cui appartiene l’inquisito, in sostituzione del membro indicato dal secondo comma del medesimo articolo 59.
Ferme restando le sanzioni e le procedure disciplinari e i conseguenti effetti previsti per il personale del ruolo unico regionale, per l’irrogazione della nota di demerito è competente il coordinatore generale dell’Assessorato della difesa dell’ambiente, su proposta del legale rappresentante dell’ente presso il quale il dipendente svolge la sua attività .


Art.24
Il personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo a norma dell’articolo 12 è inquadrato, mediante concorsi interni di idoneità , nel ruolo speciale ad esaurimento di cui all’articolo 14, secondo le corrispondenze di categoria, come indicate nella allegata tabella C. La disposizione si applica altresì nei confronti del personale assunto ai sensi delle leggi regionali 28 novembre 1957, n. 25, e 6 novembre 1978, n. 64, che sia stato nominato impiegato o salariato non di ruolo in esecuzione di giudicato.
Qualora i posti previsti nella dotazione organica non siano sufficienti per poter procedere all’inquadramento in conformità di quanto disposto dal precedente comma, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero.
I posti delle singole qualifiche previste nella dotazione organica e quelli che, ai sensi del precedente comma, siano stati istituiti in soprannumero, sono soppressi all’atto della cessazione dal servizio del personale che riveste le qualifiche medesime. Sono altresì soppressi i posti che non venissero attribuiti in sede di inquadramento.
L’inquadramento previsto dal presente articolo ha effetto dalla data di approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi di cui al primo comma.
Sino a quando non si è provveduto agli inquadramenti previsti dal presente articolo, nei confronti del personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo a norma dell’articolo 12, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 16, in quanto compatibili.


Art.25
Per l’espletamento dei concorsi di cui all’articolo 24, le materie di esame, i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità per il collocamento nelle fasce funzionali, la formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale.
I Concorsi si espletano mediante colloqui diretti ad accertare la conoscenza teorico - pratica posseduta dal candidato relativamente agli adempimenti amministrativi e tecnici nelle materie attribuite alla competenza della Regione con particolare riferimento ai servizi ai quali il candidato è addetto e alla qualifica cui aspira.


Art.26
Al personale inquadrato ai sensi dell’articolo 24 e con la decorrenza ivi indicata, è attribuita la classe di stipendio di importo uguale od immediatamente inferiore al trattamento economico in atto.
In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.
Ai fini dell’applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dallo stipendio, paga o salario mensile, con i relativi aumenti periodici.


Art.27
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le somme eventualmente ancora dovute per i periodi di interruzione del rapporto di lavoro successivi alla data del 1º gennaio 1978, in estensione del giudicato della Magistratura del lavoro intervenuto in analoga fattispecie.
Sono fatte salve le qualifiche riconosciute con provvedimento giudiziale ai fini della corresponsione delle somme eventualmente ancora dovute a tale titolo.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare le somme dovute a seguito del riconoscimento da parte della stessa delle mansioni effettivamente svolte nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Sono comunque fatti salvi gli effetti derivanti dalla prescrizione.


Art.28
L’Amministrazione regionale è autorizzata a favorire la ricongiunzione ai fini del trattamento di pensione, presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), del servizio reso alle dipendenze del CRAAI con iscrizione all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), assumendo a carico del bilancio regionale i relativi oneri di riscatto nell’importo pari al 30 per cento del totale, restando a carico del personale interessato la parte residua.

Art.29
Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 2, ad eccezione dell’articolo 17, punto 1), concernente l’integrazione delle qualifiche di sesta fascia della tabella A allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e dell’articolo 19, primo comma, concernente l’abrogazione della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25.
Sono revocati i concorsi pubblici banditi ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 2, e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.
L’Amministrazione regionale procederà agli adempimenti di prima applicazione della presente legge entro trenta giorni dalla data di efficacia dei provvedimenti d’inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento disposti ai sensi dell’articolo 24.
Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per il 1986, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986 sono prorogati gli effetti della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, per quanto riguarda le procedure, le strutture ed i mezzi, esclusa l’assunzione di personale.


Art.30
Sino al termine del periodo di proroga degli effetti della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, previsto dall’ultimo comma dell’articolo 29, gli interventi di cui alle norme della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, come modificate ed integrate dall’articolo 81 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, sono realizzati secondo le modalità indicate nelle disposizioni stesse.
Successivamente, gli interventi predetti sono svolti esclusivamente con il ricorso ad imprese qualificate e, qualora ne sussista la necessità o l’opportunità , mediante l’utilizzazione di personale appartenente al ruolo unico regionale di cui all’articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.


Art.31
Norma finanziaria
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono stimate in lire 22.370.000.000 per l’anno 1986, ed in lire 20.520.000.000 per gli anni successivi; alla ripartizione tra i competenti capitoli di spesa di detti oneri complessivi si provvede annualmente con la legge di bilancio.
Alle spese per gli anni 1986 e successivi si fa fronte per lire 17.870.000.000 con il risparmio conseguente all’abrogazione della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, e delle spese per il personale già previste per l’applicazione della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64; per le rispettive differenze di lire 4.500.000.000 e di lire 2.650.000.000 si fa fronte con l’aumento previsto della quota dell’imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere le proprie funzioni normali.


Art.32
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
(Tabella Ristrutturata) DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO

TABELLA A
ARTICOLO UNICO
Accanto alla fascia funzionale viene indicato il numero dei posti corrispondente: //
FASCE FUNZIONALI

V

IV

III

II

I
N. P0STI

46

68

102

378

24


ALLEGATO 2
(Tabella Ristrutturata) INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE QUALIFICHE DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO

TABELLA B
ARTICOLO UNICO
V Fascia funzionale
- Segretario
- Ragioniere
- Geometra
- Perito agrario
- Perito industriale
- Perito chimico
- Programmatore di procedure meccanografiche;
- Collaboratore tecnico

IV Fascia funzionale
- Archivista specializzato
- assistente amministrativo
- Assistente tecnico
- Assistente contabile
- Operatore meccanografico
- Operatore specializzato:
- Meccanico
- Motorista
- Tornitore
- Stagnino - Lattoniere
- Verniciatore
- Lamierista
- Conduttore di mezzi meccanici pesanti
- Conduttore di automezzi pesanti
- Conduttore di draga
- Elettricista
- Muratore
- Falegname

III Fascia funzionale
- Coadiutore
- Addetto d’archivio
- Dattilografo
- Telefonista
- Autista
- Addetto tecnico
- Operaio qualificato:
- Distributore di magazzino
- Custode
- Elettricista
- Muratore
- Falegname
- Lavaggista
- Fabbro ferraio

II Fascia funzionale
- Bonificatore
- Disinfestore
- Segnalatore

I Fascia funzionale
- Addetto ai servizi di anticamera
- Operaio comune:
- Addetto di magazzino
* Manovale


ALLEGATO 3
(Tabella Ristrutturata)TABELLA DI CORRISPONDENZA PER L’INQUADRAMENTO NELLE FASCE FUNZIONALI DEL PERSONALE GIA’ NOMINATO IMPIEGATO AVVENTIZIO O SALARIATO TEMPORANEO
TABELLA C
ARTICOLO UNICO
V Fascia funzionale
- Impiegato avventizio di seconda categoria

IV Fascia funzionale
- L’impiegato avventizio di terza categoria con mansioni di archivista specializzato, assistente amministrativo, assistente tecnico, assistente contabile, operatore meccanografico
- Salariato temporaneo di prima categoria

III Fascia funzionale
- Impiegati avventizi di terza categoria
- Salariato temporaneo di seconda categoria

II Fascia funzionale
- Salariato temporaneo di terza categoria con mansioni di bonificatore, disinfestore e segnalatore

I Fascia funzionale
- Impiegato avventizio di quarta categoria
- Salariato temporaneo di terza categoria



Data a Cagliari, addì 21 gennaio 1986

Melis