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Legge Regionale 22 gennaio 1986, n. 14

Modalità per l’accesso in strutture sanitarie di alta specializzazione e per la concessione ai cittadini residenti in Sardegna di contributi forfettari per le spese di viaggio e per il periodo di soggiorno per ricoveri fuori della Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Assistenza ospedaliera in istituti ad alta specializzazione
Sino all’entrata in vigore della legge regionale prevista dall’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, le Unità sanitarie locali assumono a proprio carico le spese di sola assistenza ospedaliera dei cittadini residenti in Sardegna che si ricoverano in istituti di ricovero e cura, ubicati anche fuori del territorio regionale. Le Unità sanitarie locali provvedono al relativo pagamento direttamente in favore dei predetti istituti o mediante rimborso in favore degli interessati, oppure di uno dei due coniugi, ovvero del capo famiglia per i componenti il nucleo familiare anche se maggiorenni, oppure di eventuali terzi, sulla base della documentazione quietanzata a saldo prodotta in originale.
Tale prestazione compete esclusivamente per le affezioni che comportano il ricovero per interventi e/o prestazioni di alta specializzazione in regime di ricovero, ivi compreso il trattamento di day hospital che non possono essere tempestivamente e/o adeguatamente eseguiti presso strutture pubbliche o private convenzionate.
I ricoveri o i trattamenti in regime di day hospital che si rendano necessari ai fini della continuità terapeutica in periodi successivi al primo ricovero, possono essere eseguiti anche in strutture extraospedaliere site in territorio nazionale purchè disposti per motivate esigenze terapeutiche dagli istituti di ricovero e cura di cui ai precedenti commi ed autorizzati con le modalità di cui al successivo articolo 4.
Se richiesto dall’istituto di ricovero e cure le Unità sanitarie locali dispongono anticipazioni in favore del medesimo o dell’interessato, in misura non superiore complessivamente al 75 per cento del preventivo di spesa.


Art.2
Individuazione degli istituti di ricovero e cura ad altra specializzazione
L’ammissione ai benefici previsti nel precedente articolo 1 è limitata ai casi relativi agli eventi morbosi stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità ed esclusivamente per ricoveri presso presidi sanitari ricompresi tra quelli indicati, per le diverse branche specialistiche, nel medesimo decreto.
L’individuazione dei presidii sanitari è disposta con la stessa procedura di cui al comma precedente, d’intesa con la Commissione consiliare competente per materia.
Per l’individuazione dei presidii di ricovero e cura di cui al primo comma verranno costituite con decreto dell’Assessore all’igiene e sanità , per le singole o più branche specialistiche, apposite commissioni presiedute dallo stesso Assessore, o da un suo delegato, composte da almeno 4 membri, primari ospedalieri e docenti universitari della materia. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell’Assessorato all’igiene e sanità , appartenente alla VI o V fascia funzionale del ruolo unico regionale.
Fino alla data di pubblicazione del decreto contenente l’individuazione dei presidi di ricovero e cura restano in vigore le norme contenute nel primo, secondo e terzo comma dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 69, e successivamente modificato dall’articolo 1 della legge regionale 1º settembre 1977, n. 39, e, per quanto concerne gli eventi morbosi, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta regionale concernente l’indicazione dei medesimi, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
L’elencazione degli istituti di ricovero e cura e degli eventi morbosi potrà essere modificata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità.
Per l’emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale, che modifica l’elencazione dei centri di ricovero e cura, dovrà acquisirsi il parere favorevole della Commissione consiliare competente per materia.


Art.3
Autorizzazione al Ricovero
Per essere ammesso ai benefici di cui al precedente articolo 1, l’interessato dovrà essere preventivamente autorizzato al ricovero dalla Unità sanitaria locale nell’ambito della quale ha la propria dimora, cui dovrà far pervenire apposita richiesta, a firma propria o di chi per lui, con l’indicazione dell’istituto di ricovero e cura presso il quale intende fruire delle prestazioni, unitamente ai seguenti documenti:
1) certificato di residenza;
2) attestato di iscrizione al Servizio sanitario nazionale;
3) idonea certificazione sanitaria attestante la necessità del ricovero.
L’Unità sanitaria locale, accertata la sussistenza delle condizioni previste dalla presente legge ed esperiti gli accertamenti sanitari eventualmente necessari, dovrà entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta, notificare all’interessato la decisione adottata.
Avverso la decisione di non autorizzazione l’interessato o chi per lui può proporre entro 15 giorni dalla notifica, ricorso all’Assessore regionale all’igiene e sanità che decide con proprio decreto nel termine di 30 giorni, avvalendosi, se necessario, anche di specialisti operanti nelle strutture ospedaliere della Regione.
Nei casi di assoluta urgenza, per l’ammissione ai benefici di cui all’articolo 1, l’interessato o chi per lui, a ricovero avvenuto, dovrà dare comunicazione del medesimo all’Unità sanitaria locale competente entro e non oltre 5 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la certificazione dell’urgenza del ricovero rilasciata dalla struttura ospedaliera dove è avvenuto il ricovero medesimo.
La concessione dei benefici di cui all’articolo 1 della presente legge resta subordinata al parere favorevole della Unità sanitaria locale a cui dovrà essere presentata idonea documentazione sanitaria e la cartella clinica relativa al ricovero urgente.
In caso di reiezione della richiesta si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo.


Art.4
Contributo per spese di viaggio e soggiorno
L’Assessore regionale all’igiene e sanità è autorizzato ad erogare ai cittadini residenti in Sardegna che si ricoverano fuori del territorio regionale in strutture pubbliche o private, anche non convenzionate, per una affezione prevista nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 2, un contributo forfettario per le spese di viaggio e per il periodo di soggiorno nei termini indicati nel successivo articolo 5.
Per usufruire dei benefici di cui al comma precedente l’Unità sanitaria competente, previa richiesta dell’interessato o di chi per lui, dovrà accertare prima del ricovero esclusi i casi di ricovero urgente, in base alla documentazione sanitaria presentata, se l’affezione è compresa tra quelle per le quali è ammesso il contributo.
Nei casi di ricovero urgente l’accertamento verrà effettuato dall’Unità sanitaria competente a seguito della presentazione della documentazione sanitaria rilasciata dal presidio presso cui è avvenuto il ricovero.
Il contributo compete anche per gli eventuali accompagnatori se ritenuti indispensabili per l’assistenza.
Quest’ultima condizione deve essere attestata sanitariamente dall’Unità sanitaria locale competente all’atto degli accertamenti previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo.


Art.5
Modalità di erogazione dei contributi
Il contributo forfettario di cui al precedente articolo è costituito da due componenti: rimborso delle spese di viaggio e indennità giornaliera per le spese di soggiorno. Il contributo sulle spese di viaggio è determinato sulla misura delle spese effettivamente sostenute con mezzi pubblici e regolarmente documentate.
L’indennità giornaliera per le spese di soggiorno, per l’anno 1986, è prevista nella misura pari a lire 60.000 per i trasferimenti in presidi sanitari indicati fuori della regione nell’ambito del territorio nazionale, e nella misura pari a lire 90.000 per i trasferimenti in presidi sanitari ubicati all’estero.
Il contributo sulle spese di soggiorno è determinato, nella misura su indicata sulla base della certificazione sanitaria rilasciata dalla struttura di ricovero, attestante la data di ammissione e di dimissione del paziente.
Le spese di viaggio, per il paziente e gli eventuali accompagnatori, possono essere anticipate sulla base dei percorsi e dei mezzi di trasporto pubblici scelti dagli interessati, previa presentazione del provvedimento di autorizzazione al ricovero rilasciato dalla competente Unità sanitaria locale.
Le somme anticipate ai sensi del precedente comma, o parte di esse, corrispondenti alle spese di viaggio non effettuate o comunque non documentate, potranno essere compensate con il contributo forfettario per il periodo di soggiorno o saranno richieste dall’Amministrazione regionale al fine della ripetizione delle medesime nei modi di legge.
Ai fini della determinazione del valore per eventuali conti o fatturazioni espressi in valuta estera, per contributi, pagamenti o rimborsi da effettuarsi per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, si dovrà fare riferimento al cambio ufficiale desunto dal listino del giorno in cui è stato effettuato il saldo.


Art.6
Norma finanziaria
Per le spese derivanti dall’attuazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 405.000.000, da iscrivere rispettivamente quanto a lire 5.000.000 sul capitolo del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1986 e successivi, corrispondente al capitolo 02102 del bilancio 1985; quanto a lire 400.000.000 sul capitolo del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1986 e successivi corrispondente al capitolo 12088 del bilancio 1985 che assume la seguente nuova denominazione:
"Contributi forfettari per spese di viaggio per il periodo di soggiorno dell’ammalato e degli eventuali accompagnatori per ricoveri fuori del territorio regionale (artt. 4 e 5 della presente legge)".
Ai suddetti oneri si fa fronte con una quota del maggior gettito dell’imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.


Art.7
Norma finale
Le disposizioni contenute nell’articolo 5 si applicano per i ricoveri autorizzati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
Salvo quanto disposto dal quarto comma dell’articolo 2, sono abrogati, con l’entrata in vigore della presente legge, l’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 69, e successivamente modificato dall’articolo 1 della legge regionale 1º settembre 1977, n. 39; gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 69, e gli articoli 2 e 3 della legge regionale 1º settembre 1977, n. 39.


Art.8
Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 22 gennaio 1986

Melis