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Legge Regionale 22 gennaio 1986, n. 16

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1985, n. 19.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il punto b) dell’articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1985, n. 19, è sostituito dal seguente:
"b) le concessioni e le facilitazioni di viaggio da assegnare ai Consiglieri regionali in carica e a quelli cessati dalla carica ed ai rispettivi familiari a carico, risultanti dagli stati di famiglia, per le finalità e le utilizzazioni stabilite dal Regolamento interno del Consiglio e per un numero di viaggi in tutto il territorio nazionale non superiore rispettivamente a dodici e a quattro all’anno;".


Art.2
Alle spese necessarie per l’attuazione della presente legge si fa fronte con le somme già iscritte nel capitolo 01001 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio della Regione per il 1985, sul quale esiste la necessaria capienza, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 22 gennaio 1986

Melis