Legge Regionale 23 gennaio 1986, n. 17
Provvidenze per facilitare il riassetto finanziario tecnico ed economico delle imprese di trasporto merci.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
BeneficiariLe provvidenze previste dalla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, sono estese alle imprese operanti nella attività di trasporto merci, aventi sede legale ed impianti in Sardegna purchè:
a) si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1 della citata legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66;
b) non abbiano i requisiti per accedere ai benefici di cui alle leggi regionali 21 luglio 1976, n. 408 e 11 agosto 1983, n. 16.
Art.2
Procedure di erogazioneLe provvidenze saranno erogate con le modalità e le procedure stabilite dalla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66.Art.3
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, sui capitoli del bilancio della Regione per il 1986 e anni successivi corrispondenti al capitolo 09050 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’Industria del bilancio della Regione per il 1985.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 23 gennaio 1986.
Melis
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