Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 23 gennaio 1986, n. 18

Contributo regionale a favore dei consorzi di difesa delle colture intensive.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei consorzi di difesa delle colture intensive, un contributo annuo sulle spese di assicurazione e gestione che tali consorzi sostengono per la tutela assicurativa delle colture ammesse, determinate, con proprio decreto, dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, sentite le organizzazioni professionali agricole regionali, entro il 30 settembre dell’anno di riferimento.
Il contributo regionale non potrà superare il 30 per cento della spesa annua di assicurazione e di gestione della Cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo.


Art.2
L’erogazione del contributo avverrà entro 30 giorni dall’approvazione dei conti consuntivi dell’anno di competenza da parte dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, con apposito decreto dell’Assessore.

Art.3
L’Amministrazione regionale è parimenti autorizzata ad anticipare, a favore dei consorzi di difesa delle colture intensive, il 50 per cento degli importi dei ruoli esattoriali approvati dalla Intendenza di Finanza.
I consorzi di difesa rimborseranno detti importi all’Amministrazione regionale, con versamento sul Fondo di solidarietà regionale, di cui all’articolo 20 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 128 entro 30 giorni dalla data di erogazione da parte dello Stato dei contributi di propria competenza.


Art.4
A partire dalla campagna 1985 il contributo regionale previsto dalla presente legge esclude qualsiasi altra forma di contributo regionale a fondo perduto per danni causati da grandine, gelo e brina o da altri eventi calamitosi successivamente ammessi all’assicurazione agevolata.

Art.5
Le provvidenze di cui agli articoli precedenti sono concesse, con le medesime modalità, anche agli organismi elencati nel secondo comma dell’articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art.6
L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato, a partire dall’anno 1986, in annue lire 300.000.000, fa carico sul fondo regionale di solidarietà in agricoltura, istituito con legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 (Cap. 06120).
Al predetto onere si fa fronte con una quota del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 23 gennaio 1986.

Melis