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Legge Regionale 19 febbraio 1986, n. 21

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il primo comma dell’articolo 40 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è sostituito dal seguente:
"La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro il termine del 31 marzo 1986".


Art.2
All’articolo 48 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è eliminato il terzo comma e sono aggiunti i seguenti commi:
"E’ comunque consentito presentare la domanda di sanatoria, con gli effetti di cui al precedente secondo comma, anche successivamente il 31 marzo 1986, purchè entro il termine del 30 settembre 1986. In tal caso il contributo di concessione è maggiorato del cinque per cento.
Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di sanatoria per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni amministrative previste dal Capo I della presente legge.
In ogni altra diversa ipotesi di abusivismo, la tardiva presentazione della domanda, comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento al comune del contributo di concessione maggiorato del dieci per cento".


Art.3
L’articolo 27 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è così modificato:
- al secondo comma le parole "entro il 31 dicembre 1985" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 1986";
- al terzo comma dopo le parole "con l’invio al sindaco" sono aggiunte le parole "entro il 30 giugno 1986".
E’ inoltre aggiunto il seguente comma:
"Sono ammesse alle sanatorie di cui ai precedenti commi le opere minori realizzate prima dell’entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data. Alle opere interne definite nei precedenti commi è equiparata, ai fini della procedura per la sanatoria, la chiusura di verande, balconi o terrazze con strutture precarie per la quale è ugualmente dovuto il versamento di lire 6.000 per ogni metro quadro realizzato".


Art.4
All’articolo 47 della legge regionale 11 ottobre 1986, n. 23, al primo comma, le parole "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il termine del 30 settembre 1986".

Art.5
All’articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, al secondo comma, dopo le parole "amministrazione comunale" si aggiungono le seguenti parole "secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti del precedente articolo 7".

Art.6
L’articolo 33 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è così modificato:
- al quarto comma le parole "di cui ai commi precedenti" sono sostituite dalle parole "di cui al comma precedente".
- al quinto comma le parole "Nei comuni classificati di I e II classe ai sensi dell’articolo 2 del decreto di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, i piani attuativi interessanti zone residenziali" sono sostituite dalle parole "Nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, i piani attuativi interessanti zone di espansione residenziale".
- dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma non si applicano ai piani particolareggiati adottati, ed ai piani di lottizzazione formalmente presentati al Comune entro la data del 15 ottobre 1985".


Art.7
All’articolo 42 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Per le opere realizzate nel periodo dal 1º gennaio 1970 al 29 gennaio 1977 gli oneri di urbanizzazione sono ridotti al 50 per cento e l’onere relativo al costo di costruzione non è dovuto".


Art.8
All’articolo 44 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, il quinto comma è sostituito dal seguente:
"In caso di chiusura di verande, balconi o terrazze con strutture stabili e non con le strutture precarie di cui al precedente articolo 27 sesto comma, il contributo di concessione è ridotto del 30 per cento".


Art.9
Fermo restando il limite della superficie utile abitabile previsto dalla normativa vigente, possono essere convenzionati, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, anche gli alloggi la cui superficie accessoria superi il 40 per cento della predetta superficie utile abitabile.
Per la parte di superficie accessoria eccedente il 40 per cento deve essere altresì corrisposta la quota relativa al costo di costruzione.


Art.10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 19 febbraio 1986.

Melis