Legge Regionale 19 febbraio 1986, n. 21
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
"La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro il termine del 31 marzo 1986".
Art.2
"E’ comunque consentito presentare la domanda di sanatoria, con gli effetti di cui al precedente secondo comma, anche successivamente il 31 marzo 1986, purchè entro il termine del 30 settembre 1986. In tal caso il contributo di concessione è maggiorato del cinque per cento.
Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di sanatoria per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni amministrative previste dal Capo I della presente legge.
In ogni altra diversa ipotesi di abusivismo, la tardiva presentazione della domanda, comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento al comune del contributo di concessione maggiorato del dieci per cento".
Art.3
- al secondo comma le parole "entro il 31 dicembre 1985" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 1986";
- al terzo comma dopo le parole "con l’invio al sindaco" sono aggiunte le parole "entro il 30 giugno 1986".
E’ inoltre aggiunto il seguente comma:
"Sono ammesse alle sanatorie di cui ai precedenti commi le opere minori realizzate prima dell’entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data. Alle opere interne definite nei precedenti commi è equiparata, ai fini della procedura per la sanatoria, la chiusura di verande, balconi o terrazze con strutture precarie per la quale è ugualmente dovuto il versamento di lire 6.000 per ogni metro quadro realizzato".
Art.4
Art.5
Art.6
- al quarto comma le parole "di cui ai commi precedenti" sono sostituite dalle parole "di cui al comma precedente".
- al quinto comma le parole "Nei comuni classificati di I e II classe ai sensi dell’articolo 2 del decreto di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, i piani attuativi interessanti zone residenziali" sono sostituite dalle parole "Nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, i piani attuativi interessanti zone di espansione residenziale".
- dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma non si applicano ai piani particolareggiati adottati, ed ai piani di lottizzazione formalmente presentati al Comune entro la data del 15 ottobre 1985".
Art.7
"Per le opere realizzate nel periodo dal 1º gennaio 1970 al 29 gennaio 1977 gli oneri di urbanizzazione sono ridotti al 50 per cento e l’onere relativo al costo di costruzione non è dovuto".
Art.8
"In caso di chiusura di verande, balconi o terrazze con strutture stabili e non con le strutture precarie di cui al precedente articolo 27 sesto comma, il contributo di concessione è ridotto del 30 per cento".
Art.9
Per la parte di superficie accessoria eccedente il 40 per cento deve essere altresì corrisposta la quota relativa al costo di costruzione.
Art.10
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 19 febbraio 1986.
Melis