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Legge Regionale 14 maggio 1986, n. 27

Interpretazione autentica degli articoli 15 e 31 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il terzo comma dell’articolo 15 ed il secondo comma dell’articolo 31 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, devono essere intesi nel senso che sono fatte salve le assunzioni deliberate dall’Amministrazione regionale antecedentemente all’entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n. 268, per il personale degli Uffici regionali di assistenza tecnica e sociale e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento.
Conseguentemente sono fatti salvi i regolamenti e i provvedimenti adottati fino all’entrata in vigore della presente legge dall’Amministrazione regionale relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale di cui al precedente comma.
Il transito nei ruoli regionali del personale di cui al primo comma del presente articolo sarà disciplinato con la legge regionale che istituirà l’Ufficio regionale del piano economico e dell’assetto territoriale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 14 maggio 1986

Melis