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Legge Regionale 20 giugno 1986, n. 32

Disciplina e incentivazione dell’agriturismo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

TITOLO 1
(DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA)
Art.1
Elenco degli operatori agrituristici
Al fine di permettere alla Regione l’attuazione delle funzioni di promozione e sviluppo della attività agrituristica è istituito, presso l’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, l’elenco regionale degli operatori agrituristici.
Nell’elenco sono iscritti automaticamente gli operatori agrituristici autotorizzati allo svolgimento dell’attività agrituristica ai sensi dell’articolo 2.


Art.2
Autorizzazione comunale
L’esercizio dell’attività agrituristica è subordinato ad autorizzazione comunale.
Per ottenere l’autorizzazione gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere imprenditori agricoli singoli o associati, o loro familiari di cui all’art. 230 bis del codice civile;
b) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, ed all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
L’autorizzazione non è concessa, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o che siano stati dichiarati delinquenti abituali.
L’autorizzazione deve essere richiesta al comune nel cui territorio si intende esercitare le attività agrituristiche. Nella domanda devono essere indicate le attività agrituristiche che si intendono esercitare e precisate le caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico.
Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente comma entro 90 giorni dalla loro presentazione.
Trascorso tale termine senza pronuncia la domanda si intende accolta.
Il sindaco comunica il rilascio dell’autorizzazione all’Assessorato dell’agricoltura trasmettendo copia della domanda e del certificato di cui all’articolo 4.
Al provvedimento di autorizzazione si applica l’articolo 8, quinto comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo quanto previsto dall’articolo 13, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.


Art.3
Definizione di attività agrituristica
Sono considerate agrituristiche, ai fini della presente legge, le attività di ricezione e ospitalità svolte dall’imprenditore agricolo, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all’attività agricola.
Rientrano tra tali attività:
a) la concessione di ospitalità per soggiorno turistico, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, limitatamente ad un massimo di sei camere e dieci persone per l’ospitalità in immobili ed un massimo di cinque piazzole e quindici persone per la sosta di campeggiatori;
b) la somministrazione di pasti e bevande, prevalentemente prodotti o lavorati nell’azienda agricola;
c) la vendita diretta di prodotti agricoli e artigianali, provenienti dall’azienda anche in forma associata;
d) l’organizzazione di attività ricreative nell’ambito dell’azienda, ivi comprese le attività di turismo equestre e di pesca sportiva;
e) l’organizzazione di vacanze - lavoro per il tirocinio di addetti ad attività agrituristiche e turistico - sportive.
Sono utilizzabili ai fini agrituristici i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo posta sul fondo, o gli edifici esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso, o edifici esistenti in borghi o centri abitati, nei quali abbia la propria abitazione un imprenditore agricolo che svolge la sua attività in un fondo sito nel territorio del medesimo comune o di comune limitrofo.


Art.4
Obblighi dell’operatore agrituristico
Il sindaco, entro trenta giorni dall’accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine previsto dal quinto comma dell’articolo 2, rilascia un certificato di operatore agrituristico indicante l’oggetto dell’attività praticabile dall’operatore ed i limiti e modi di esercizio della stessa.
L’operatore agrituristico ha l’obbligo:
a) di esporre al pubblico il certificato di cui al comma precedente;
b) di esercitare le attività consentite, nei limiti e modi indicati nel certificato stesso;
c) di dichiarare al comune, entro il 30 aprile di ogni anno, in quale periodo dell’anno, comunque non inferiore a 90 giorni, si impegna a praticare l’offerta agrituristica e quali tariffe intende applicare nell’anno in corso. Il comune trasmette copia della dichiarazione all’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale.


Art.5
Conservazione della destinazione agricola
Lo svolgimento dell’attività indicata nel certificato di operatore agrituristico non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Art.6
Revoca della autorizzazione
Il sindaco qualora accerti che l’operatore agrituristico sia venuto meno agli obblighi di cui all’articolo 4, ovvero abbia perduto i requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 2, dispone la revoca dell’autorizzazione.
Del provvedimento è data immediata comunicazione all’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, che dispone la cancellazione del nominativo dall’elenco regionale, e all’interessato.


TITOLO 2
(INCENTIVI PER L’ATTIVITA’ AGRITURISTICA)
Art.7
Contributi in conto capitale
A favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono praticare l’attività agrituristica nelle zone delimitate ai sensi del successivo articolo e sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, può essere concesso un contributo in conto capitale, nella misura del 30 per cento della spesa ammessa, per i seguenti scopi:
a) il restauro, il risanamento e la ristrutturazione dei locali da destinare all’attività agrituristica e la realizzazione di posti di ristoro e di strutture per le attività ricreative, ivi compresi i recinti e le scuderie per le attività di turismo equestre;
b) la realizzazione, limitatamente agli edifici esistenti, di servizi igienici e di opere relative all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento delle acque luride, all’adduzione e distribuzione dell’energia elettrica, ai collegamenti telefonici, alle strade poderali di accesso agli immobili da destinare all’attività agrituristica;
c) l’arredamento delle stanze da letto, delle cucine e dei posti di ristoro;
d) la sistemazione obbligatoria di cartelli e indicatori stradali;
e) l’allestimento di aree e servizi per piazzole di sosta nei limiti di cui all’art. 3.
La misura del contributo in conto capitale è elevata al 50 per cento della spesa ammessa in favore dei soci di cooperative agricole, a condizione che vivano stabilmente nelle abitazioni di cui si chiede il miglioramento ai fini agrituristici.
Gli acquisti e le spese ammissibili a contributo non possono eccedere quanto occorrente per la realizzazione di dieci posti - letto e devono rispettare le caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e le caratteristiche ambientali delle zone interessate.


Art.8
Delimitazione delle zone di applicazione degli incentivi
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura, di concerto con l’Assessore del turismo, sentita la competente Commissione consigliare, sono annualmente delimitate le zone nelle quali si applicano le provvidenze di cui agli articoli 7 e 10.
Tali zone, coincidenti preferibilmente con interi comprensori o comunità montane, sono prescelte sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a) presenza di attività agrituristiche già avviate;
b) possibilità di realizzare progetti - pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale, ai sensi dell’articolo 14;
c) presenza di tipologie di insediamento rurale particolarmente idonee a favorire la nascita e lo sviluppo di attività agri - turistiche.


Art.9
Procedure per la concessione
Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all’articolo 7 si applicano le norme vigenti in materia di contributi per le opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle concernenti la concessione delle anticipazioni e l’accreditamento dei fondi agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura.

Art.10
Mutui agrituristici
Ai beneficiari dei contributi di cui all’art. 7 sono concessi altresì mutui a tasso agevolato per la parte della spesa ammessa non coperta dal contributo.
E’ costituito, ai sensi dell’art. 105 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, il "fondo di rotazione per mutui agrituristici" con la dotazione di L. 450.000.000.
A tal fine l’Amministrazione regionale regolerà con apposita convenzione da stipularsi con gli istituti di credito, i rapporti derivanti dalla gestione del fondo.
I mutui, che potranno avere la durata massima di 12 anni, saranno concessi al tasso applicato ai mutui di miglioramento fondiario, e disciplinati dalle leggi vigenti in materia di credito agrario in quanto applicabili.


Art.11
Vincolo di destinazione e restituzione dei contributi
I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi della presente legge non possono essere distolti dall’utilizzazione agrituristica per almeno 10 anni dalla data di erogazione dell’ultima rata di contributo.
La violazione della norma di cui al comma precedente comporta la restituzione dei contributi percepiti dal beneficiario.
L’imprenditore agricolo che ha ottenuto le provvidenze previste dalla presente legge è tenuto alla presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di agriturismo entro un anno dalla concessione delle provvidenze.
La mancata presentazione della domanda comporta l’obbligo di restituzione delle provvidenze percepite.
Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione, di cui all’art. 6, comporta ugualmente l’obbligo di restituzione dei contributi percepiti ai sensi della presente legge, qualora sia disposto prima che siano trascorsi 10 anni dalla loro erogazione.


Art.12
Divieto di cumulo
I contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili con altri contributi, afferenti agli immobili ad uso agrituristico, concessi dalla Regione, dallo Stato, o da altri enti pubblici.


Art.13
Attività di studio e di ricerca e formazione professionale
La Regione, anche attraverso i propri enti strumentali e in collaborazione con l’Università, le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull’agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale degli operatori agrituristici.

Art.14
Promozione dell’agriturismo
La Regione incentiva e coordina, in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, anche attraverso idonee forme di pubblicità e propoganda, la formazione dell’offerta agrituristica regionale; sostiene, la realizzazione di progetti - pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale, con particolare attenzione per le zone interne e per le aree prive di insediamenti industriali; favorisce la diffusione della conoscenza dell’agriturismo nelle scuole e nel mondo del lavoro; organizza convegni e cura la pubblicazione di materiale divulgativo; provvede ad una pubblicazione regionale nella quale vengono indicate nominativamente le iniziative agrituristiche in atto con le relative caratteristiche nonchè le tariffe praticate nel periodo in corso.
Gli enti locali e gli altri enti pubblici promuovono l’informazione sulle attività agrituristiche nel territorio, al fine di diffondere tra gli imprenditori agricoli la conoscenza della problematica agrituristica.
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura, sentita la competente Commissione consiliare, approva un programma pluriennale di promozione dell’agriturismo, contenente l’indicazione delle iniziative da attuare o da incentivare e la ripartizione del relativo stanziamento.


Art.15
Soppressione del fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie
Il fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie, istituito con la legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, è soppresso.
Le disponibilità relative saranno utilizzate:
a) quanto L. 450.000.000, per la costituzione del fondo di cui al precedente articolo 10;
b) quanto L. 450.000.000, per costituire la competenza del Capitolo 06229-04;
c) quanto a L. 100.000.000, per costituire la competenza del Capitolo 06229-06.
Le ulteriori disponibilità esistenti nel fondo soppresso saranno versate anch’esse, dopo la definizione delle pratiche in corso di istruttoria, nel fondo istituito ai sensi dell’articolo 10.
La legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, è abrogata.


Art.16
Norma transitoria
In sede di prima applicazione e limitatamente al 1986 ed in attesa che si proceda agli adempimenti di cui all’articolo 2 e al primo comma dell’articolo 8, vanno esitate le pratiche di intervento che siano rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 2.

Art.17
Norma finanziaria
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986 è istituito il seguente capitolo:
Cap. 43703 - (nuova istituzione) - Versamento da parte del Banco di Sardegna delle disponibilità del fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1972, n. 6 (art. 15 della presente legge). L. 1.000.000.000
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986 sono istituiti i seguenti capitoli, con gli stanziamenti sottoindicati:
Cap. 06229-04 (nuova istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.24 - Contributi in conto capitale per la
realizzazione di opere agri - turistiche (art. 7 della presente legge)
L. 450.000.000
Cap. 06229-05 (nuova istituzione) - 2.1.2.6.3.5.10.24 - Somma da versare al fondo di rotazione per la concessione di muti agri - turistici (art. 10)
L. 450.000.000
Cap. 06229-06 (nuova istituzione) - 2.1.1.4.1.2.10.24 - Spese per l’attuazione di programmi di promozione dell’agriturismo (artt. 13 e 14 della presente legge).
L. 100.000.000
Alle spese per l’attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1986, valutate in L. 1.000.000.000, annue, che graveranno sui capitoli dei bilanci della Regione corrispondenti ai sopraindicati capitoli, si farà fronte con utilizzo della quota del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 20 giugno 1986

Melis