Legge Regionale 20 giugno 1986, n. 33
Agevolazioni per la contrazione di mutui per l’esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti locali.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
I contributi hanno specifica destinazione e sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo.
Sono ammissibili ai benefici della presente legge i mutui finalizzati per investimenti, con priorità per le opere di edilizia scolastica.
Art.2
Per i mutui assunti dalle province, il contributo regionale è corrisposto per la durata massima di 20 anni in misura costante pari a lire 186 per abitante.
Art.3
Art.4
Art.5
Nel primo programma di intervento, di cui al successivo articolo 6, il totale dei mutui, o delle parti di mutui per i quali è richiesto il contributo, non può superare, per ciascun comune, l’importo di lire 250.000.000 più 30.000 lire per abitante e per ogni provincia l’importo di lire 40.000 per abitante.
I contributi sono concessi per i mutui contratti dagli enti locali con istituti anche diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ai fini della costruzione, completamento, ampliamento, ristrutturazione e riattamento delle seguenti opere:
a) acquedotti, fognature ed impianti di depurazione;
b) municipi;
c) infrastrutture per il recupero dei centri storici;
d) opere di urbanizzazione nei piani di zona e acquisizione aree;
e) edifici di culto;
f) cimiteri;
g) impianti sportivi;
h) viabilità di interesse comunale;
i) edifici culturali, anche polivalenti;
l) acquisizione aree per edifici e impianti pubblici;
m) viabilità provinciale.
Il contributo regionale è costante per tutta la durata di ammortamento del mutuo, fino ad un massimo di venti anni.
Per le spese di cui alla lettera a), ove si tratti di costruzione o ampliamento, i relativi progetti devono ottenere il visto di rispondenza al piano regionale acquedotti e al piano di risanamento delle acque.
Art.6
Le richieste dei comuni sono approvate con decreto dell’Assessore dei lavori pubblici, di concerto con l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sulla base dei criteri stabiliti nel precedente articolo 5.
Le domande di cui al primo comma devono essere presentate, per il primo anno, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art.7
L’esecuzione dei lavori è affidata esclusivamente ad imprese iscritte all’Albo regionale appaltatori di opere pubbliche.
Art.8
Art.9
Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative
lire 20.000.000.000
mediante l’utilizzo delle riserve dei punti della tabella B allegata alla legge finanziaria appresso specificati:
punto 6 lire 2.000.000.000
punto 7 lire 16.000.000.000
punto 8 lire 2.000.000.000
In aumento
08 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08056 - (denominazione variata) - Contributi per l’ammortamento dei mutui di investimento assunti dagli enti locali
lire 20.000.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 20 giugno 1986
Melis