Legge Regionale 27 giugno 1986, n. 44
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1986).
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.1
Bilancio pluriennale
Art.2
Determinazione spese carattere pluriennale
Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l’anno 1986, sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l’importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
Art.3
Fondi "globali"
I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - Cap. 03016) L. 35.500.000.000
b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - Cap. 03017) L. 58.000.000.000
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art.4
Programma straordinario opere pubbliche di interesse comunale - Capo I, legge regionale n. 45 del 1976
a) Comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti: L. 180.000.000;
b) comuni con popolazione residente da 5.001 sino a 10.000 abitanti: L. 220.000.000, più lire 10.000 per abitante;
c) comuni con popolazione residente da 10.001 sino a 20.000 abitanti: L. 280.000.000, più L. 15.000 per abitante;
d) comuni con popolazione residente da 20.001 sino a 40.000 abitanti: L. 1.000.000.000;
e) comuni di Quartu S. Elena (2.500.000.000), Oristano (1.500.000.000), Sassari (3.000.000.000), Cagliari, con vincolo di destinazione per le frazioni (3.500.000.000), Nuoro (2.000.000.000)
I sopracitati comuni non beneficiano delle ripartizioni di cui ai punti precedenti;
f) da ripartire tra i comuni che abbiano avuto nel decennio 1975-84 un incremento di popolazione residente superiore al 30 per cento esclusi i comuni di cui alla lettera e) (2.500.000.000).
Gli importi suddetti sono utilizzati dalle amministrazioni locali interessate sulla base di un apposito programma biennale predisposto ed approvato conformemente a quanto previsto nel Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, senza dar luogo all’accantonamento obbligatorio di riserva di cui all’articolo 10 della medesima legge.
I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere utilizzati esclusivamente per la costruzione, il completamento, l’ampliamento, la ristrutturazione ed il riattamento delle seguenti categorie di opere:
1 - sedi comunali;
2 - scuole materne, elementari e medie;
3 - urbanizzazioni primarie e secondarie nei piani di zona;
4 - strade comunali, piazze e parcheggi;
5 - reti idriche e fognarie e depuratori;
6 - cimiteri;
7 - impianti sportivi funzionali di piccole dimensioni ed interventi di ampliamento e ristrutturazione di qualunque altro tipo di impianto esistente.
I finanziamenti possono essere altresì destinati all’esecuzione dei lavori ed alla realizzazione di opere, anche non permanenti, a salvaguardia della pubblica incolumità, ivi compresi i muri di sostegno, la copertura di canali e l’assestamento dei movimenti franosi, nonchè al riattamento di edifici pubblici pericolanti per dissesti statici o vetustà.
Una quota pari al 10 per cento degli stanziamenti di cui al presente articolo è obbligatoriamente destinata dai comuni alla realizzazione di interventi manutentivi.
In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, una quota non superiore al 10 per cento dello stanziamento straordinario di cui trattasi, calcolata sull’importo da assegnare nell’esercizio 1986, può essere utilizzata per sopperire a spese di progettazione delle opere pubbliche di cui ai commi precedenti nonchè per spese di progettazione di edifici di culto di particolare interesse storico - artistico.
La quota deve essere destinata, in linea prioritaria, alle spese di progettazione relative alle opere di edilizia scolastica.
I dati della popolazione residente sono quelli relativi al 31 dicembre 1984, utilizzati per il computo del finanziamento ordinario afferente il triennio 1985-1987.
Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di L. 186.000.000.000 (Cap. 08015), così ripartita:
- anno finanziario 1986 L. 93.000.000.000
- anno finanziario 1987 L. 93.000.000.000
Art.5
Viabilità provinciale
Le somme di cui al comma precedente vengono ripartite tra le province:
1) per il 30 per cento in quote uguali;
2) per il 70 per cento sulla base della estensione territoriale.
Art.6
Determinazione stanziamenti interventi di cui ai Capi III e IV legge regionale n. 45 del 1976
Art.7
Proroga termini utilizzazione sovvenzioni
I termini fissati dall’articolo 26 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, per l’impiego delle sovvenzioni regionali concesse in applicazione del Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono prorogati, per il triennio 1982-1984, al 31 giugno 1986.
Art.8
Applicazione Capo IV della legge regionale n. 45 del 1976
- L. 2.000.000.000 per i servizi acquedottistici ed impianti di potabilizzazione;
- L. 1.200.000.000 per i servizi di fognature ed impianti di depurazione;
- L. 1.800.000.000 per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi.
I contributi suddetti sono estesi, per la gestione degli impianti di trattamento dei liquami e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi, anche ai comuni singoli o in compartecipazione con altri enti.
I contributi di cui al presente articolo sono concessi sulla base della totalità delle domande pervenute all’Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione
I criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente articolo sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato dei lavori pubblici di concerto con l’Assessore della difesa dell’ambiente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli oneri a carico degli enti gestori eccedenti le quote di spettanza agli enti stessi con l’applicazione delle tariffe stabilite dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319, 24 dicembre 1979, n. 650, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonchè delle indicazioni e direttive del "Piano regionale di risanamento delle acque" e del "Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi".
Alla concessione dei contributi si provvede con decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici sentito l’Assessore della difesa dell’ambiente.
Per l’anno 1986 è sospesa l’esecutività dell’articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.
Art.9
Progetti di rilevante interesse economico
Capitolo 05012/01 - L. 20.000.000.000;
Capitolo 06250/01 - L. 40.000.000.000;
Capitolo 08029/02 - L. 40.000.000.000;
I criteri di valutazione delle iniziative sono determinati con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro sessanta giorni da detta emanazione gli enti interessati presentano all’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio la proposta di finanziamento dei rispettivi progetti.
Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio di concerto con gli Assessori della difesa dell’ambiente, dell’agricoltura e riforma agro - pastorale e dei lavori pubblici, approva il programma di finanziamento dei progetti.
Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con quota dell’assegnazione spettante alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nel programma triennale d’intervento nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed alla deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.
I progetti di cui all’articolo 7 della citata legge regionale n. 12 del 1985, possono essere presentati anche dai consorzi dei comuni.
Il 50 per cento dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo è riservato al finanziamento dei progetti presentati nel corso del 1985, valutati positivamente.
Art.10
Impegno assegnazioni FIO 1985
Art.11
Programma straordinario triennale di opere pubbliche
1) opere acquedottistiche e fognarie:
- Opere acquedottistiche e fognarie (cap. 08035/07) così ripartite:
- L. 20.000.000.000 nell’anno finanziario 1986;
- L. 22.500.000.000 nell’anno finanziario 1987;
- L. 22.500.000.000 nell’anno finanziario 1988;
- Opere depurative (cap. 05014/01) così ripartite:
- L. 5.000.000.000 nell’anno finanziario 1986;
- L. 7.500.000.000 nell’anno finanziario 1987;
- L. 7.500.000.000 nell’anno finanziario 1988;
2) viabilità, costruzione, sistemazione e miglioramento di strade di interesse sovracomunale L. 10.000.000.000 (cap. 08042) per l’anno finanziario 1986, da utilizzare per il completamento di opere di programmi precedenti;
3) porti di competenza regionale, per complessive lire 35.000.000.000 (cap. 08182) così ripartite:
- L. 5.000.000.000 nell’anno finanziario 1986;
- L. 15.000.000.000 nell’anno finanziario 1987;
- L. 15.000.000.000 nell’anno finanziario 1988.
Gli interventi di cui al presente punto dovranno essere realizzati tenendo conto delle priorità stabilite nel Titolo di spesa 9.3.01-1 del programma straordinario per il 1985 della legge 24 giugno 1974, n. 268;
4) edifici di culto, restauro e consolidamento di chiese di particolare interesse storico ed artistico (cap. 08033/01) per complessive L. 25.000.000.000 così ripartite:
- L. 5.000.000.000 nell’anno finanziario 1986;
- L. 10.000.000.000 nell’anno finanziario 1987;
- L. 10.000.000.000 nell’anno finanziario 1988;
5) recupero dei centri storici, restauro e consolidamento di edifici di particolare interesse storico - artistico, nonchè adeguamento delle infrastrutture di base (cap. 08031) per complessive L. 30.000.000.000 così ripartite:
- L. 10.000.000.000 nell’anno finanziario 1986;
- L. 10.000.000.000 nell’anno finanziario 1987;
- L. 10.000.000.000 nell’anno finanziario 1988;
6) copertura dei canali nei centri abitati per una somma di L. 5.000.000.000 (cap. 08035/05 per l’anno finanziario 1986.
Sui progetti delle opere acquedottistiche e fognarie, di cui al punto 1) del precedente comma, deve essere preventivamente acquisito l’attestato di conformità alle indicazioni contenute nel "Nuovo piano regolatore generale degli acquedotti" e nel "Piano regionale di risanamento delle acque", rilasciato rispettivamente dall’Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) e dall’Assessorato della difesa dell’ambiente.
Ai fini del rilascio dell’attestato di esecutività, di cui al precedente comma, l’ESAF e l’Assessorato della difesa dell’ambiente, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli elaborati tecnici: decorso inutilmente tale termine detto parere si intende acquisito.
Alla spesa di cui al punto 1) del primo comma del presente articolo si fa fronte con quota dell’assegnazione spettante alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo, previsti nel programma triennale di intervento nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed alla deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.
I programmi di opere fognarie di cui al punto 1) del primo comma del presente articolo sono proposti, per l’approvazione, a termini dell’articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, dagli Assessori dei lavori pubblici e della difesa dell’ambiente.
I programmi di opere depurative di cui al punto 1) del primo comma del presente articolo, e quelli comunque finanziati con fondi comunitari, statali o regionali, sono proposti per l’approvazione a termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, dall’Assessore della difesa dell’ambiente.
Per l’attuazione dei programmi di cui al precedente comma l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale, fino alla misura del 100 per cento dell’importo, ai comuni, ai consorzi intercomunali o comunque istituiti dalla Regione ed alle comunità montane per la realizzazione di progetti di impianti di depurazione conformi al "Piano regionale di risanamento delle acque" (cap. 05014/01).
Le direttive e gli indirizzi per la formulazione dei programmi previsti dal presente articolo vengono approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione programmazione.
I relativi programmi di attuazione vengono trasmessi alla Commissione programmazione entro dieci giorni dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale.
Art.12
Palazzo del Consiglio regionale
Art.13
Disponibilità legge n. 588 del 1962
Con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio è istituito il necessario titolo di spesa nel V programma esecutivo di cui al primo comma.
Art.14
Integrazione stanziamenti per programma di itinerari turistico-culturali - Quota anno 1987
Lo stanziamento di cui al primo comma è trasferito dal bilancio della Regione per l’anno finanziario 1987 alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 9.3.01-I del programma d’intervento di cui allo stesso precedente comma.
Art.15
Opere di interesse turistico
A detta spesa si fa fronte, quanto a L. 10.000.000.000 (cap. 07002-01) con quota dell’assegnazione spettante alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nel programma triennale d’intervento nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed alla deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985 e, quanto a L. 3.000.000.000, con mezzi propri della Regione stessa (cap. 07003).
Art.16
Attuazione articolo 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217
Art.17
Infrastrutture industriali ed artigianali
- L. 5.000.000.000 per la realizzazione, nelle zone industriali di interesse regionale, delle dotazioni infrastrutturali previste dai relativi piani tecnico - economici di cui al paragrafo 2.3, lettera a), del programma d’intervento per l’anno 1985 della legge 24 giugno 1974, n. 268, (cap. 08205-01);
- L. 10.000.000.000 per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo II, 5, lettera c), del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, da erogare agli enti locali per il reperimento e l’attrezzatura di aree da destinare all’insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale (cap. 09051). Per il sopra indicato intervento non si applicano i limiti previsti nella lettera c) del già citato paragrafo II. 5 del programma di intervento per gli anni 1982-1984.
Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 9.2.03-I del programma d’intervento per l’anno 1985 di detta legge.
Alla spesa complessiva di L. 15.000.000.000, prevista dal presente articolo, si fa fronte con quota dell’assegnazione spettante alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nel programma triennale d’intervento nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed alla deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.
Art.18
Completamento programma ostelli gioventù
Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge n. 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 7.3.2-I del predetto programma d’intervento.
Art.19
Formazione catasto strade provinciali
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno finanziario 1986, la spesa di lire 400.000.000 (cap. 08257).
Art.20
Interventi sulle opere d’invaso e trasporto delle acque
Per le finalità di cui al primo comma è autorizzata, nell’anno finanziario 1986, la spesa di L. 2.000.000.000 (cap. 08035-06).
Art.21
Ripiano debiti Ordinari diocesani
Art.22
Strade vicinali
Art.23
Ammodernamento servizio idrografico
Art.24
Forfettizzazione spese generali
L’aliquota percentuale riconosciuta è fissa ed invariabile e va calcolata sull’importo dei lavori, somministrazioni ed espropriazioni.
Detta aliquota percentuale è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici.
Qualora alla progettazione dell’opera provveda l’Amministrazione regionale mediante affidamento diretto dell’incarico, all’organo, azienda o ente concessionario è riconosciuto un importo pari all’applicazione dell’aliquota percentuale di competenza, depurato delle spese di progettazione spettanti al progettista.
Art.25
Mercati generali ortofrutticoli
E’ inoltre autorizzata la concessione di un ulteriore contributo straordinario di L. 1.200.000.000 al Consorzio ortofrutticolo di Sassari per ripianamento debiti di natura patrimoniale derivanti da oneri accessori per l’avvenuta ultimazione del complesso di Predda Niedda e L. 100.000.000 alla SOMEANS srl Società di gestione e commercializzazione agroalimentare di Sassari quale contributo per l’avviamento (08069-06).
Art.26
Interventi per i teatri
Art.27
Contributo straordinario all’Istituto superiore regionale etnografico
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
Art.28
Progetto biennale legge n. 257 del 1978
Ai fini dell’ottenimento del contributo in conto capitale previsto dall’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, e dell’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, e destinato al recupero di civili abitazioni, qualora l’immobile oggetto del risanamento risulti essere in comproprietà indivisa, i comproprietari devono rinunciare a favore del richiedente, mediante obbligazioni trascritte presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari, all’uso dell’abitazione per almeno dieci anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.
Per la concessione dei contributi previsti dal paragrafo III. 2 di spesa 8.3.2-I, del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983 e relativi alla ricostruzione e la risanamento di abitazioni precarie e malsane, si prescinde dalle classi demografiche dei comuni di cui al punto 7) del predetto titolo di spesa.
All’attuazione degli interventi del programma di edilizia ad equo canone previsto dall’articolo 21 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, si provvede con le modalità e le procedure previste per gli interventi di edilizia sovvenzionata della legge n. 257 del 5 agosto 1978.
Per l’attuazione degli interventi di cui al comma precedente trova applicazione l’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
Ai fini della concessione delle provvidenze in favore del personale regionale e del Consiglio regionale, previste dalla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, si prescinde dal parere previsto all’articolo 6 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 1984, n. 15.
Art.29
Aumento massimale mutui legge n. 457 del 1978
La durata del limite d’impegno di cui all’articolo 24 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è rettificata come segue: "dall’esercizio 1984 all’esercizio 1998 (cap. 08091)".
Art.30
Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria
Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente si prescinde dalle classi demografiche dei comuni di cui al punto 17) del citato titolo di spesa 8.3.2-I.
Art.31
Fondo rotazione costruzione alloggi per pescatori
Le erogazioni delle quote del concorso statale negli interessi sui mutui concessi a valere sul fondo di cui al comma precedente, delegate alla Regione ai sensi dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, sono disposte mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanza di entrata.
Art.32
Contributo integrativo sui finanziamenti concessi alle cooperative edilizie
Al fine di cui al precedente comma l’Amministrazione regionale concede agli istituti di credito un contributo in unica soluzione secondo le procedure stabilite dal CIPE con la deliberazione del 12 giugno 1984 relativa ai mutui agevolati di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
I redditi degli assegnatari degli alloggi di cui al precedente primo comma non debbono superare i limiti massimi richiesti dalla sopracitata legge n. 457.
Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno 1986, la spesa di Lire 3.454.000.000 (cap. 08115-02).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art.33
Destinazione quote rifinanziamento interventi leggi n. 403 del 1977 e n. 984 del 1977
a) concessione di un contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021) L. 100.000.000
b) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, da difendere le pendici e a creare ombreggi e frangiventi, in applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025-01) L. 2.500.000.000
c) esecuzione delle opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole di cui ai titoli di spesa 8.1.1-I del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983 (cap. 06051-02) L. 10.000.000.000
d) costruzione, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture serricole previste dal paragrafo 9.1.3-I del programma di intervento per l’anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, (cap. 06051-02). L. 11.000.000.000
e) esecuzione di opere di elettrificazione agricola, in applicazione dell’articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dell’articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06087) L. 5.000.000.000
f) costruzione, riattamento e completamento di strade vicinali ed interpoderali in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dell’articolo 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06088) L. 11.000.000.000
g) concorso nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario, in applicazione dell’articolo 12 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, e successive modificazioni (cap. 06095-01) L. 2.000.000.000
h) promozione dell’incremento del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151-01) L. 380.000.000
i) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell’articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163) L. 5.000.000.000
l) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell’articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167) L. 2.100.000.000
m) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi e di industrie agro - alimentari isolane, di contributi per l’acquisto di mezzi ed attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, e successive modificazioni e dell’articolo 54 della presente legge, (cap. 06222) L. 2.000.000.000
n) realizzazione di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonchè ampliamento e ammodernamento dei preesistenti impianti, in applicazione dell’articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 30, e successie modificazioni (cap. 06234-01) L. 9.000.000.000
o) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell’articolo 13 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, (cap. 06245) L. 2.500.000.000
p) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261) L. 5.000.000.000
q) riduzione dei costi di gestione dell’irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262) L. 1.000.000.000
r) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263-01) L. 2.500.000.000
Gli stanziamenti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti, rispettivamente, ai titoli di spesa 9.1.02-I e 9.1.03-I del programma di intervento per l’anno 1985 della legge 24 giugno 1974, n. 268.
Art.34
Distillazione agevolata vernaccia
Il prezzo di acquisto del prodotto da distillare sarà pari a quello medio di realizzo degli anni 1984 e 1985, desumibile dalla documentazione amministrativo - contabile, al netto del valore di mercato del distillato ottenuto.
Le spese per l’attuazione del presente articolo sono valutate in lire 1.000.000.000 (cap. 06229-03).
Art.35
Art.36
Art.37
Infrastrutture agricole
- contributi per piani di elettrificazione agricola (cap. 06087-01) L. 2.000.000.000
- contributi per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali (cap. 06088-01) L. 6.000.000.000
Art.38
Decentramento interventi su terre pubbliche
Con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale le somme indicate nei programmi di cui sopra vengono accreditate agli enti interessati mediante apertura di appositi conti correnti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
Gli enti utilizzano le somme assegnate secondo le norme consentite dai propri ordinamenti fermo restando che l’Amministrazione regionale non riconosce la revisione dei prezzi.
Il finanziamento della Regione è pari al 90 per cento della spesa ammissibile.
Per l’esecuzione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno 1986, la spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 06089).
Art.39
Decentramento interventi relativi a strade vicinali ed acquedotti rurali
Le relative somme sono accreditate con decreto dell’Assessore dell’agricoltura negli appositi conti correnti istituiti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
I comuni utilizzano le somme assegnate secondo le norme consentite dai propri ordinamenti, fermo restando che qualunque maggior onere rispetto alla spesa riconosciuta per l’esecuzione dell’opera in sede di concessione è a carico dell’ente concessionario.
Il contributo regionale concesso per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è elevato al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art.40
Rifinanziamento piano zone interne
- per lire 10.000.000.000 al titolo di spesa P-1.01 relativo al finanziamento delle infrastrutture da realizzare nell’ambito delle zone di sviluppo agro - pastorale;
- per lire 1.200.000.000 al titolo di spesa P-1.10 relativo alle iniziative previste dal paragrafo 10.2 del piano medesimo, per il completamento del catasto dei terreni a pascolo in Sardegna.
- per lire 500.000.000 a titolo di spesa P-1.07 per le iniziative previste dal paragrafo 7.2 per perizie suppletive, revisione prezzi e completamenti delle strutture per mercati e mostre zootecniche che abbiano già avuto un finanziamento sullo stesso titolo di spesa.
Art.41
Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Art.42
Art.43
Fondo trasformazione passività cooperative agricole
Art.44
Agevolazioni per prestiti e ammasso grano duro
a) fondo di garanzia sussidiaria dei prestiti di soccorso (cap. 06134) L. 30.000.000
b) concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio concessi agli allevatori danneggiati dalla peste suina africana (cap. 06136) L. 69.000.000
c) concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti concessi per la raccolta e conservazione e vendita del grano duro (cap. 06216) L. 100.000.000
d) contributi sulle spese di gestione e trasporto per l’ammasso e la conservazione del grano duro (cap. 06217) L. 100.000.000
e) contributo straordinario alle cantine sociali ed ai produttori di vernaccia per l’abbattimento degli interessi (cap. 06229-01) L. 350.000.000
Art.45
Contributi per impianti cooperativi
Art.46
Consorzio latterie sociali Sardegna
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di cui al precedente comma un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 per l’acquisto dell’area di sedime e per l’avvio dell’attività relativa al centro di commercializzazione dei prodotti lattiero - caseari (cap. 06244).
Art.47
Consorzio regionale cantine sociali della Sardegna
Alla relativa spesa, autorizzata sino all’importo di L. 1.000.000.000, si provvede con lo stanziamento del capitolo 06097-02.
Il recupero dell’anticipazione avverrà mediante versamento sul capitolo 36202 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione della Regione.
Art.48
Caseificio sperimentale Istituto zootecnico
Art.49
Fondo proprietà coltivatrice
Art.50
Centro di addestramento dei divulgatori agricoli
"L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di L. 1.100.000.000 al Consorzio interregionale per la divulgazione agricola in Italia, di cui L. 1.000.000.000 per il ripristino delle strutture e per l’acquisto di arredi, comprese le attrezzature scientifiche, e L. 100.000.000 quale quota di partecipazione al progetto Videotel (cap. 06023); la somma di L. 1.000.000.000 può essere utilizzata direttamente dall’Amministrazione regionale per il fine predetto".
Art.51
Completamento Facoltà di veterinaria
Art.52
Attività di allevamento
Per bestiame si intendono sia gli animali di qualunque genere e specie le cui produzioni vengono destinate alla alimentazione umana, sia gli animali da pelliccia.
I relativi oneri fanno carico ai capitoli del bilancio regionale ed ai titoli di spesa delle contabilità speciali, istituiti per la concessione di contributi per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario a carattere zootecnico.
Art.53
Art.54
Misure contributi regionali in agricoltura
Le misure dei contributi previsti dall’articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, e dell’articolo 60 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, per l’acquisto di mezzi ed attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici sono fissate, rispettivamente, nel 75 per cento e nel 50 per cento della spesa ammessa.
Art.55
Utilizzo disponibilità fondi rotazione per concorso interessi
Art.56
Direzione tecnica ed amministrativa impianti cooperativi
La relativa spesa fa carico al capitolo 06204 del bilancio regionale.
Art.57
Ristrutturazione cooperative agricole
Le cooperative incorporanti, previamente autorizzate dall’Assessorato dell’agricoltura, conservano le strutture e gli impianti delle cooperative incorporate considerati complementari per lo svolgimento della propria attività.
I proventi delle vendite dei rimanenti beni, dei prodotti e del recupero dei crediti, attinenti al patrimonio delle cooperative incorporate e realizzati successivamente alle incorporazioni, devono essere versati sul conto delle entrate del bilancio della Regione (cap. 36215).
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere i finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo alle cooperative che deliberino la cessazione della propria attività, a causa dell’insufficienza dei conferimenti che non consenta loro di perseguire gestioni economicamente equilibrate.
Le cooperative di cui al comma che precede, previa autorizzazione dell’Assessorato dell’agricoltura, devono provvedere in conformità a quanto stabilito dal terzo comma, fino al reintegro del finanziamento concesso.
All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzazione, fino all’importo non superiore a L. 2.000.000.000, delle disponibilità già autorizzate a favore del fondo di cui all’articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, e successive modificazioni (cap. 06223).
Art.58
Reinnesti di vigneti per vini DOC.
L’intervento contributivo viene concesso, oltre che per le spese di reinnesto e per l’eventuale modifica del sistema di allevamento, per il mancato reddito triennale dei vitigni interessati alla riconversione varietale.
Il contributo per il mancato reddito di cui al comma precedente è pari al 60 per cento della produzione lorda vendibile, valutata al momento dell’intervento sulla base della produzione media zonale.
L’intervento di riconversione è limitato entro il 20 per cento della complessiva superficie provinciale vitata e non può superare il 50 per cento di quella delle singole aziende.
Le provvidenze di cui ai commi precedenti vengono concesse prioritariamente agli interventi proposti dalle cantine sociali per conto dei propri soci.
Gli oneri conseguenti al presente articolo gravano sui capitoli di bilancio e sui titoli di spesa delle contabilità speciali istituiti per la concessione dei contributi per le opere di miglioramento fondiario ed agrario.
Art.59
Snellimento procedure ammasso grano duro
Art.60
Contributi per piani di trasformazione aziendale
La distribuzione dei fondi di cui al precedente comma è effettuata, in deroga all’articolo 85 della presente legge, esclusivamente sulla base dei progetti di piani di trasformazione aziendale già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.61
Integrazioni alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21
"In tale eventualità le elezioni sono considerate valide anche con la partecipazione del 15 per cento degli aventi diritto al voto."
Art.62
Contributo straordinario all’Istituto Incremento Ippico
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO
Art.63
Fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi legge regionale n. 66 del 1976
Art.64
Attuazione legge 29 maggio 1982, n. 308
Art.65
Contributo straordinario alla Stazione sperimentale del sughero
Art.66
SFIRS.
Art.67
Prestiti garantiti da consorzi fidi
La concessione e l’erogazione dei cennati contributi in conto interessi sono in tal caso disposte con provvedimento dei presidenti dei delegati istituti di credito, sotto le direttive di coordinamento ed il controllo dell’Assessorato regionale del commercio.
Art.68
Centro pilota di Isili
Le spese per l’attuazione del presente articolo sono quantificate in lire 700.000.000 (cap. 07041).
Art.69
Estensione agevolazioni per locazione finanziaria
L’anticipazione è concessa in misura pari a quella prevista in conto interessi per le iniziative realizzate con le agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 3, terzo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517.
Per l’anticipazione degli interessi in conto canoni, il fondo di cui al primo comma dell’articolo 20, della succitata legge regionale n. 28 del 1984, può essere costituito presso uno o più istituti di credito incaricati del servizio regionale di tesoreria. Le modalità di gestione del fondo e le procedure di concessione delle anticipazioni sono disciplinate mediante convenzioni fra l’Amministrazione regionale, prescelti istituti di tesoreria e le operanti società di locazione finanziaria.
Art.70
Interventi legge regionale 6 aprile 1954, n. 5
Art.71
Disponibilità legge n. 588 del 1962 - Interventi per le attività produttive
- interventi per ridurre il deficit della bilancia agro - alimentare regionale previsti dal paragrafo 1.6 del programma straordinario d’intervento per il 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 L. 7.000.000.000
- erogazioni all’EMSA per il finanziamento delle consociate, ad integrazione dello stanziamento previsto dal paragrafo 2.1, lettera a), del citato "programma" L. 400.000.000
- finanziamenti delle dotazioni infrastrutturali di cui al paragrafo 2.3, lettera a), del citato "programma" L. 4.000.000.000
- finanziamenti per il reperimento e l’attrezzatura di aree da destinare all’insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni d’interesse locale di cui al paragrafo II. 5, lettera c), del programma d’intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, 268 L. 10.000.000.000
Con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio sono istituiti i necessari titoli di spesa nel V programma esecutivo di cui al primo comma.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Art.72
Pubblica istruzione
La somma di cui al capitolo 11024 può essere utilizzata anche durante il corso dell’anno scolastico 1985-86 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
E’ autorizzata, nell’anno 1986, la spesa di lire 1.500.000.000 per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 20 (case ed alloggi per gli studenti - cap. 11025); la programmazione della spesa avviene secondo il dettato dell’articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare, nell’anno 1986, un contributo straordinario di L. 1.000.000.000 ai comuni, sedi di scuole secondarie superiori, e alle province per la costruzione e l’arredamento di case dello studente (cap. 11026); lo stanziamento di cui al precedente comma verrà utilizzato per le iniziative già previste dagli articoli 3, lettera d), e 9 della legge regionale 11 ottobre 1981, n. 26, e la programmazione della spesa avviene secondo il dettato dell’articolo 4 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare con propri mezzi, ad integrazione delle assegnazioni disposte a tal fine dallo Stato, contributi per il funzionamento nell’anno 1986 delle Opere universitarie di Cagliari e Sassari sino alla concorrenza di L. 4.000.000.000 (cap. 11078-01).
E’ autorizzato il finanziamento, per un importo di L. 600.000.000, per l’attuazione di un programma straordinario per la manutenzione degli edifici di proprietà regionale utilizzati dall’Ente scuole materne per la Sardegna (cap. 11028).
L’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla valorizzazione e conservazione del materiale librario raro e di pregio ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1; la relativa spesa fa carico al capitolo 11108 del bilancio della Regione.
L’Amministrazione regionale è autorizzata, in attuazione dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ad erogare contributi a favore delle istituzioni bibliografiche pubbliche e private, nonchè ad erogare spese per l’attuazione dell’esercizio bibliotecario regionale con riferimento al servizio nazionale di lettura; i relativi oneri fanno carico al capitolo 11105-01 del bilancio della Regione.
I rendiconti delle Opere universitarie devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.73
Celebrazioni Deleddiane e premio di cinematografia internazionale "Premio Solinas"
Art.74
Ente lirico di Cagliari
Il programma ed il rendiconto devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.75
Sport
Per la realizzazione della rete dei centri sportivi articolati di cui all’articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere con propri fondi al pagamento degli onorari ai professionisti incaricati della predisposizionedei progetti (cap. 11122).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Art.76
Finanziamento ai comuni per assistenza e beneficienza
Lo stanziamento di cui al precedente comma è ripartito secondo i seguenti criteri:
- per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ufficiali ISTAT;
- per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età non inferiore ai 60 anni, residente in ciascun comune;
- per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età inferiore ai 15 anni, residente in ciascun comune;
- per il 10 per cento in proporzione alle condizioni di particolare bisogno in cui versino singoli comuni.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art.77
Integrazioni all’art. 8 della legge regionale n. 16 del 1982
"Agli agenti che, nel periodo 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1980, erano in servizio presso aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori che abbiano cessato di esercitare il pubblico servizio di linea anteriormente alla data del 3 settembre 1982, l’Amministrazione regionale concede un contributo forfettario di lire 156.000 per 60 mensilità al lordo degli oneri sociali a carico dell’agente.
Nel caso di inizio, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel corso del periodo 1° gennaio 197631 dicembre 1980, sono corrisposti all’agente tanti sessantesimi dell’importo di cui al comma precedente quanti sono i mesi di servizio prestati da parte dell’agente medesimo nel periodo suddetto presso l’azienda cessata, considerando mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni.
Tale importo è assoggettato ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’azienda per i quali l’Amministrazione regionale assume l’intero onere. Al pagamento dei suddetti contributi provvede d’ufficio lo Assessorato dei trasporti mediante versamento delle somme dovute all’Istituto nazionale della provvidenza sociale.
Le somme, al netto degli oneri sociali, sono erogate, con decreto dell’Assessore dei trasporti, agli agenti che presentino domanda, da inviare con raccomandata AR all’Assessorato dei trasporti, entro il 31 luglio 1986.
Al fine di documentare il periodo di servizio prestato presso l’azienda cessata, gli agenti aventi diritto, devono allegare alla domanda fotocopia autenticata del libretto di lavoro con chiara indicazione sia del periodo di servizio prestato che dell’azienda presso cui tale servizio sia stato prestato, ovvero fotocopia autenticata del libro matricola dell’azienda cessata con chiara indicazione del periodo di servizio prestato presso l’azienda medesima".
Per l’attuazione del presente articolo è autorizzato nell’anno 1986, lo stanziamento di L. 450.000.000 (cap. 13040).
Art.78
Avvio del servizio trasporti urbani di Oristano
Art.79
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 1982
"Alla costruzione, acquisto ed ammodernamento di sedi e di officine - deposito non può essere destinato più del 25 per cento della somma che è attribuita dallo Stato alla Regione sul Fondo nazionale trasporti. Tale percentuale deve essere valutata in riferimento alla validità temporale complessiva del periodo di rifinanziamento del Fondo per gli investimenti di cui all’articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151".
Art.80
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 1982
"La ripartizione fra le aziende pubbliche urbane ed extraurbane è effettuata con gli stessi parametri indicati nel comma precedente previa virtualizzazione delle percorrenze urbane reali, mediante moltiplicazione per il coefficiente 1,5.
Il riparto tra le aziende di trasporto urbano è effettuato sulla base dei posti per chilometro offerti virtualizzati in riferimento alla migliore offerta posti per chilometro ad abitante fra i vari servizi urbani della Sardegna.
In ogni caso del programma di riparto dei fondi approvati dalla Giunta viene data comunicazione a tutti gli interessati."
Art.81
Premi speciali agli autoservizi di granturismo
Art.82
Consorzio del porto di Civitavecchia
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1984, N. 28, PROVVEDIMENTI PER L’OCCUPAZIONE
Art.83
Agevolazioni in riferimento a leggi di settore
"5.1. Tale beneficio è esteso anche alle società giovanili di cui all’articolo 1, secondo comma, punto a), della presente legge."
Dopo il sesto comma dello stesso articolo 8 è aggiunto il seguente:
"7. Tali benefici sono estesi, ferma restando la priorità alle cooperative, anche alle società giovanili di cui all’articolo 1, secondo comma, punti a) e b. 1), della presente legge."
Art.84
Compiti dei comprensori e delle comunità montane
"2. Le domande, corredate dei relativi progetti ed atti nelle forme e nei modi definiti dagli uffici competenti, sono inoltrate dai destinatari della presente legge ai comprensori e alle comunità montane competenti per territorio. I comprensori e le comunità montane, entro 15 giorni dalla data di ricezione, provvedono a trasmetterle ai competenti uffici istruttori e ad esprimere una valutazione tecnico - economica; decorso detto termine si può prescindere da detto parere.
3. A copertura degli oneri per l’attuazione della presente legge, relativi all’attività di promozione e di assistenza tecnica ed amministrativa, è riconosciuto ai comprensori ed alle comunità montante ove coincidano, un contributo pari al 2 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio. La ripartizione tra i suddetti organismi deve tener conto:
a) per il cinquanta per cento del peso percentuale degli iscritti alle liste di collocamento di ciascun comprensorio e comunità montana al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di stanziamento sul totale degli iscritti nelle medesime liste, alla stessa data, nel territorio dell’Isola;
b) per il cinquanta per cento del peso percentuale della popolazione residente al 31 dicembre 1981 in ciascun comprensorio e comunità montana sul totale di quella residente, alla stessa data, nel territorio dell’Isola."
Art.85
Modifica dell’articolo 28, della legge regionale 7 giugno 1984
"Distribuzione territoriale degli interventi
1. La distribuzione territoriale degli interventi è effettuata a livello provinciale ed è deliberata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare della programmazione, su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.
2. La ripartizione deve tener conto:
a) per il cinquanta per cento del peso percentuale degli iscritti alle liste di collocamento di ciascuna provincia al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dello stanziamento sul totale degli iscritti nelle medesime liste, alla stessa data, nel territorio dell’Isola;
b) per il cinquanta per cento del peso percentuale della popolazione residente al 31 dicembre 1981 in ciascuna provincia sul totale di quella residente, alla stessa data, nel territorio dell’Isola.
3. I criteri di cui sopra si applicano anche per la ripartizione degli stanziamenti disposti negli anni 1984 e 1985."
Art.86
Art. 30 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28
"Art. 30 bis
"Corsi di formazione professionale per cooperative e società giovanili
Nella predisposizione del piano annuale di formazione professionale, di cui all’articolo 13 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, viene data priorità ai corsi di formazione predisposti da cooperative e società giovanili aventi i requisiti previsti dall’articolo 1 della presente legge i cui progetti siano ammessi a finanziamento."
Art.87
Finalità
"b. 1) alle società costituite da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, da lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni e emigrati di ritorno. La presenza dei giovani all’interno della società dovrà comunque essere maggioritaria."
Art.88
Interventi nel settore del turismo
Il primo comma è sostituito dal seguente:
"1. Alle cooperative e società giovanili di cui all’articolo 1, che mediante l’acquisto, la creazione, l’adattamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l’allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero nonchè l’organizzazione e la gestione di servizi promuovano iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello giovanile e sociale, con particolare riferimento all’integrazione del turismo costiero con quello delle zone interne e alla promozione del turismo invernale, sono concessi contributi in conto capitale fino al 60 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili."
Al quinto comma, di seguito, viene aggiunto:
"Qualora tali iniziative non siano contemplate da specifiche leggi di settore, le cooperative e società giovanili possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo a tasso agevolato a valere sui fondi erogati dagli istituti di credito, all’uopo convenzionati. Per l’abbattimento degli interessi l’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto dalla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8. L’Amministrazione è altresì autorizzata a stipulare con gli istituti di credito interessati le convenzioni per determinare le modalità degli interventi (cap. 07070)."
Art.89
Interventi nel settore della produzione di beni e servizi
"Qualora tali iniziative non siano contemplate da specifiche leggi di settore, le cooperative e società giovanili possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo a tasso agevolato a valere sui fondi erogati dagli istituti di credito, all’uopo convenzionati. Per l’abbattimento degli interessi l’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto dalla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40. l’Amministrazione è altresì autorizzata a stipulare con gli istituti di credito interessati le convenzioni per determinare le modalità degli interventi (cap. 10143)."
Art.90
Modifica dell’articolo 11, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28
"Contributi in favore di comuni province e comunità montane
I comuni, singoli o associati, le province e le comunità montane che promuovono la realizzazione di attività nel settore dei servizi socialmente utili e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o società giovanili costituite ai sensi dell’articolo 1, possono beneficiare, anche ad eventuale integrazione di altri interventi previsti dalle leggi regionali, di un contributo a valere sulla presente legge pari al 90 per cento dei costi dei progetti predisposti dai suddetti enti."
Art.91
Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28
"Garanzia fidejussoria
1. Le operazioni di credito contemplate da leggi regionali, statali o comunitarie, sono assistite, dalla garanzia fidejussoria della Regione quando siano concluse con i beneficiari di cui al secondo comma, punti a), b) e b. 1), dell’articolo 1 della presente legge.
2. A tal fine è costituito presso istituti abilitati all’esercizio del credito il "Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili" di cui alla presente legge.
3. Tale garanzia non potrà comunque superare il valore del 90 per cento della spesa ammissibile ed il loro ammontare non potrà superare di 30 volte la disponibilità del fondo."
Art.92
Premio di operosità per i disoccupati allievi dei cantieri scuola e di lavoro
"1 bis. Le misure di premio di operosità e di retribuzione di cui al precedente comma sono estese al personale avviato ai cantieri archeologici previsti dall’articolo 14."
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE
Art.93
Programma di formazione professionale
La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1986 è determinata in L. 33.000.000.000 (cap. 10001).
Il limite massimale retributivo per le convenzioni previste dall’articolo 9 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7 - primo comma - è determinato in L. 80.000 orarie.
Lo stesso limite retributivo si applica per le convenzioni stipulate ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 9 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7.
Art.94
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16
"Il credito di esercizio di cui alla lettera c) dello articolo 3 è concesso, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla presente legge, fino ad un massimo di lire 600.000.000."
Art.95
Modifica destinazione locali asili nido
La deroga si applica agli asili nido già costruiti o in fase di ultimazione e, comunque, non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Allo scopo i comuni interessati sono tenuti a presentare entro la data suindicata e pena la decadenza:
a) domanda;
b) relazione illustrativa sui motivi della richiesta di cambiare la destinazione dei locali dell’asilo nido;
c) deliberazione consiliare esecutiva del comune interessato contenente l’impegno ad assumere a proprio carico l’onere di qualsiasi spesa derivante dal diverso utilizzo dell’asilo nido.
Art.96
Contributo a favore degli handicappati
Art.97
Contributo all’Associazione italiana per l’assistenza agli spastici
Art.98
Attrezzature tecnico - sanitarie ospedaliere
Art.99
Art.100
Art.101
Commissioni concorso personale Unità sanitarie locali
Art.102
Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979
Detto stanziamento è così suddiviso:
1) L. 7.750.000.000 (cap. 04162) da ripartire tra i comuni della Sardegna:
a) per L. 6.000.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ISTAT;
b) per L. 1.750.000.000 in proporzione all’estensione territoriale dei comuni; fermo restando che con le somme assegnate ciascun comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;
2) L. 250.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento di posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i Convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all’anno scolastico 1986-1987.
Art.103
Contributo alle Associazioni fra enti locali
Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi programmi annuali di attività al fine di ottenere la concessione dei contributi di cui al comma precedente è fissato, per l’anno 1986, al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.104
Rimborso alla Cassa per il Mezzogiorno
Art.105
Finanziamento all’ERSAT.
Art.106
Finanziamento CRAS.
Art.107
Contributo straordinario funzionamento EAF.
Art.108
Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio - culturali
Capitolo 10020
Centri servizi sociali L. 212.000.000
Capitolo 10030
Consulta femminile regionale L. 70.000.000
Capitolo 11065
Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale "Luigi Canepa di Sassari" L. 100.000.000
Capitolo 11066
Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero
L. 50.000.000
Capitolo 11067
(Lo stanziamento non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).
Capitolo 11069
(Lo stanziamento non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).
Capitolo 11070
(Lo stanziamento non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).
Capitolo 11072
(Lo stanziamento non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).
Capitolo 11075
(Lo stanziamento non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).
Capitolo 11076
(Lo stanziamento non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).
Capitolo 11077
Sezione operante in Cagliari dell’Istituto superiore di educazione fisica di L’Aquila L. 700.000.000
Capitolo 11080
Istituto sardo per la storia della resistenza e dell’autonomia L. 40.000.000
Capitolo 11092
Centri per i servizi culturali L. 700.000.000
Capitolo 11098
Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM) L. 100.000.000
Dello stanziamento di lire 100.000.000 da erogare all’ISPROM una quota pari a lire 50.000.000 è finalizzata all’organizzazione del Convegno europeo sul ruolo dei "mass - media in rapporto alle minoranze linguistiche".
E’ altresì autorizzata, nell’anno 1986, l’erogazione, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socio - culturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno indicata:
Capitolo 10032
Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) L. 315.000.000
Capitolo 10033
Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) L. 210.000.000
Capitolo 10034
Comitato regionale dell’Ente nazionale sordomuti L. 100.000.000
Capitolo 10036
Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna L. 100.000.000
Capitolo 10037
Istituto medico pedagogico Gesù Nazareno di Sassari L. 150.000.000
Capitolo 10068
Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali di Cagliari L. 30.000.000
Capitolo 11074/01
Associazione musicale "Per Elisa" di Ozieri ed Ente concerti di Oristano L. 140.000.000
Capitolo 11079
Università Cattolica di Milano - Corsi di educazione fisica in Sassari L. 100.000.000
Capitolo 11079/01
Associazioni o Istituti di promozione culturale per il funzionamento e la gestione delle "Università degli anziani" di Cagliari (35.000.000), Oristano (5.000.000) e Sassari (30.000.000). L. 70.000.000
Capitolo 11081
(Lo stanziamento non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).
Capitolo 11082
(Lo stanziamento non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).
Art.109
Collaudo lavori sistemazione idraulico - forestale
Art.110
Integrazione della legge regionale 21 agosto 1980, n. 26
"Al personale tecnico ed amministrativo, assunto a tutto il 31 dicembre 1985 dagli uffici forestali dell’Amministrazione regionale e dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione ed adibito a mansioni impiegatizie per l’attuazione dei programmi di forestazione ed attività connesse di cui al comma precedente, si applica il contratto collettivo regionale di lavoro per gli impiegati agricoli, stipulato tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e vigente nel territorio della Sardegna."
Art.111
Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
Gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, possono interessare anche lavori urgenti di scavo e pulizia canali di collegamento con specchi acquei marini aperti, porticcioli e foci di fiumi.
A tal fine possono altresì essere impiegati mezzi, personale e strutture operanti attualmente ai sensi dell’articolo 4 della citata legge.
Art.112
Strutture fisse antincendio
Art.113
Ampliamento vivai forestali
Art.114
Provvidenze a favore dei mitilicoltori e arsellatori
a) lire 10.000.000 per ciascun mitilicoltore;
b) lire 5.000.000 per ciascun arsellatore.
Per le imprese gestite in forma associata o cooperativa la predetta misura viene moltiplicata per il numero dei soci.
La provvidenza di cui al precedente primo comma è estesa anche a favore delle imprese di stabulazione, che, in conseguenza della sospensione delle attività di allevamento, abbiano dovuto interrompere l’esercizio degli impianti. La misura del contributo è fissata in lire 50.000.000 per ogni impianto.
Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi precedenti, i richiedenti devono avanzare, all’Assessorato regionale competente in materia di pesca, apposita domanda corredata dalle disposizioni recanti, nell’epoca, restrizioni delle attività di pesca e/o stabulazione delle specie ittiche anzidette, unitamente ad una dichiarazione personale indicante la sussistenza del danno subito e la misura dello stesso.
Per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 05096).
Art.115
Contributo ai mitilicoltori e arsellatori danneggiati nel marzo 1986
a) lire 10.000.000 per ciascun mitilicoltore;
b) lire 5.000.000 per ciascun arsellatore.
Per le imprese gestite in forma associata o cooperativa le sopraindicate misure vengono moltiplicate per il numero dei soci (cap. 05096/01).
Art.116
Sospensione pagamento mutui in vigore
Per l’attuazione dell’intervento di cui al comma precedente, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con gli istituti di credito interessati.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare un contributo agli operatori del settore della produzione per il pagamento degli interessi riferiti alle quote di capitale previsti nel piano di ammortamento per il periodo riconosciuto di sospensione della produzione.
Le spese per l’attuazione del presente articolo sono quantificate in lire 50.000.000 (cap. 05097).
Art.117
Centro studi ecologici
Art.118
Interventi per la ripresa dell’attività peschereccia
Art.119
Ufficio regionale della fauna
Gli stanziamenti in dotazione all’ (cap. 05101 e 05101/01), possono essere altresì utilizzati per la realizzazione e la gestione delle zone di cui al precedente comma ed a tal fine l’Assessore della difesa dell’ambiente è autorizzato a stipulare convenzioni che regolamentino la disponibilità delle aree, preferibilmente pubbliche, su cui si istituiranno le predette zone.
Art.120
Organismi associativi delle Pro Loco
Art.121
Aziende ricettive
Art.122
Personale Amministrazione regionale
A decorrere dal 1° maggio 1986 le variazioni dell’indennità di cui all’articolo 73 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono determinate nella misura, con le scadenze e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.
Art.123
Personale ruolo speciale provvisorio leggi regionali nn. 18 del 1984 e 12 del 1986
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad anticipare al predetto personale, in conto delle disponibilità di cui al capitolo 02016, le somme al medesimo spettanti per il periodo anteriore a detto inquadramento in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.
L’Amministrazione regionale è inoltre autorizzata ad erogare, allo stesso personale, i compensi per lavoro straordinario ed i compensi incentivanti la produttività previsti rispettivamente agli articoli 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 (cap. 02081).
Art.124
Sovvenzione al fondo integrativo trattamento quiescenza
Art.125
Trattamento di fine rapporto al personale ex ISES, ISSCAL, INAPLI, ENALC e INIASA
I servizi da considerare nel computo del predetto trattamento previdenziale sono:
a) i servizi prestati alle dipendenze dei soppressi enti edilizi ISES e ISSCAL e enti di formazione professionale INAPLI - ENALC - INIASA;
b) il servizio prestato alle dipendenze della Regione.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai dipendenti già cessati dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
E’ abrogato il punto a) dell’articolo 28 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.
Art.126
Indagine beni immobili della Regione
Art.127
Contributo al Comune di Arborea
Art.128
Copertura finanziaria
Alle maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1987, quantificate in lire 45.000.000.000, si fa fronte con l’utilizzo del maggior gettito delle imposte di registro sulle successioni ipotecarie e tabacchi, derivanti dal loro naturale incremento.
Art.129
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 27 giugno 1986
Melis