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Legge Regionale 27 giugno 1986, n. 44

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1986).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.1
Bilancio pluriennale
In deroga alle disposizioni di cui alle leggi regionali 1° agosto 1975, n. 33, e 5 maggio 1983, n. 11, è omessa per l’anno finanziario 1986, la predisposizione del programma e del bilancio pluriennali.

Art.2
Determinazione spese carattere pluriennale
Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio o fanno rinvio alla legge finanziaria, restano stabilite, per l’anno 1986, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l’anno 1986, sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l’importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.


Art.3
Fondi "globali"
Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell’anno 1986.
I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - Cap. 03016) L. 35.500.000.000
b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - Cap. 03017) L. 58.000.000.000


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art.4
Programma straordinario opere pubbliche di interesse comunale - Capo I, legge regionale n. 45 del 1976
Per ciascuno degli anni 1986 e 1987, la misura dei finanziamenti stabiliti in favore dei comuni della Sardegna ai sensi dell’articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è maggiorata come segue:
a) Comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti: L. 180.000.000;
b) comuni con popolazione residente da 5.001 sino a 10.000 abitanti: L. 220.000.000, più lire 10.000 per abitante;
c) comuni con popolazione residente da 10.001 sino a 20.000 abitanti: L. 280.000.000, più L. 15.000 per abitante;
d) comuni con popolazione residente da 20.001 sino a 40.000 abitanti: L. 1.000.000.000;
e) comuni di Quartu S. Elena (2.500.000.000), Oristano (1.500.000.000), Sassari (3.000.000.000), Cagliari, con vincolo di destinazione per le frazioni (3.500.000.000), Nuoro (2.000.000.000)
I sopracitati comuni non beneficiano delle ripartizioni di cui ai punti precedenti;
f) da ripartire tra i comuni che abbiano avuto nel decennio 1975-84 un incremento di popolazione residente superiore al 30 per cento esclusi i comuni di cui alla lettera e) (2.500.000.000).
Gli importi suddetti sono utilizzati dalle amministrazioni locali interessate sulla base di un apposito programma biennale predisposto ed approvato conformemente a quanto previsto nel Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, senza dar luogo all’accantonamento obbligatorio di riserva di cui all’articolo 10 della medesima legge.
I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere utilizzati esclusivamente per la costruzione, il completamento, l’ampliamento, la ristrutturazione ed il riattamento delle seguenti categorie di opere:
1 - sedi comunali;
2 - scuole materne, elementari e medie;
3 - urbanizzazioni primarie e secondarie nei piani di zona;
4 - strade comunali, piazze e parcheggi;
5 - reti idriche e fognarie e depuratori;
6 - cimiteri;
7 - impianti sportivi funzionali di piccole dimensioni ed interventi di ampliamento e ristrutturazione di qualunque altro tipo di impianto esistente.
I finanziamenti possono essere altresì destinati all’esecuzione dei lavori ed alla realizzazione di opere, anche non permanenti, a salvaguardia della pubblica incolumità, ivi compresi i muri di sostegno, la copertura di canali e l’assestamento dei movimenti franosi, nonchè al riattamento di edifici pubblici pericolanti per dissesti statici o vetustà.
Una quota pari al 10 per cento degli stanziamenti di cui al presente articolo è obbligatoriamente destinata dai comuni alla realizzazione di interventi manutentivi.
In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, una quota non superiore al 10 per cento dello stanziamento straordinario di cui trattasi, calcolata sull’importo da assegnare nell’esercizio 1986, può essere utilizzata per sopperire a spese di progettazione delle opere pubbliche di cui ai commi precedenti nonchè per spese di progettazione di edifici di culto di particolare interesse storico - artistico.
La quota deve essere destinata, in linea prioritaria, alle spese di progettazione relative alle opere di edilizia scolastica.
I dati della popolazione residente sono quelli relativi al 31 dicembre 1984, utilizzati per il computo del finanziamento ordinario afferente il triennio 1985-1987.
Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di L. 186.000.000.000 (Cap. 08015), così ripartita:
- anno finanziario 1986 L. 93.000.000.000
- anno finanziario 1987 L. 93.000.000.000


Art.5
Viabilità provinciale
E’ autorizzata per il biennio 1986-1987 la spesa complessiva di L. 20.000.000.000 in ragione di 10.000.000.000 per anno, per la costruzione, sistemazione e miglioramento di strade di interesse provinciale (Cap. 08042-02).
Le somme di cui al comma precedente vengono ripartite tra le province:
1) per il 30 per cento in quote uguali;
2) per il 70 per cento sulla base della estensione territoriale.


Art.6
Determinazione stanziamenti interventi di cui ai Capi III e IV legge regionale n. 45 del 1976
Gli stanziamenti da destinare agli interventi di cui ai Capi III e IV della legge regionale 6 settembre 1976 n. 45, sono determinati, per l’anno 1986, in rispettive lire 1.500.000.000 (cap. 08017) e lire 5.000.000.000 (cap. 08030).

Art.7
Proroga termini utilizzazione sovvenzioni
Capo I legge regionale n. 45 del 1976
I termini fissati dall’articolo 26 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, per l’impiego delle sovvenzioni regionali concesse in applicazione del Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono prorogati, per il triennio 1982-1984, al 31 giugno 1986.


Art.8
Applicazione Capo IV della legge regionale n. 45 del 1976
Le provvidenze di cui all’articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono, per l’anno 1986, così ripartite:
- L. 2.000.000.000 per i servizi acquedottistici ed impianti di potabilizzazione;
- L. 1.200.000.000 per i servizi di fognature ed impianti di depurazione;
- L. 1.800.000.000 per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi.
I contributi suddetti sono estesi, per la gestione degli impianti di trattamento dei liquami e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi, anche ai comuni singoli o in compartecipazione con altri enti.
I contributi di cui al presente articolo sono concessi sulla base della totalità delle domande pervenute all’Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione
I criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente articolo sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato dei lavori pubblici di concerto con l’Assessore della difesa dell’ambiente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli oneri a carico degli enti gestori eccedenti le quote di spettanza agli enti stessi con l’applicazione delle tariffe stabilite dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319, 24 dicembre 1979, n. 650, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonchè delle indicazioni e direttive del "Piano regionale di risanamento delle acque" e del "Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi".
Alla concessione dei contributi si provvede con decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici sentito l’Assessore della difesa dell’ambiente.
Per l’anno 1986 è sospesa l’esecutività dell’articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.


Art.9
Progetti di rilevante interesse economico
Per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, è autorizzata, nell’anno 1986, l’ulteriore spesa complessiva di L. 100.000.000.000 così ripartita:
Capitolo 05012/01 - L. 20.000.000.000;
Capitolo 06250/01 - L. 40.000.000.000;
Capitolo 08029/02 - L. 40.000.000.000;
I criteri di valutazione delle iniziative sono determinati con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro sessanta giorni da detta emanazione gli enti interessati presentano all’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio la proposta di finanziamento dei rispettivi progetti.
Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio di concerto con gli Assessori della difesa dell’ambiente, dell’agricoltura e riforma agro - pastorale e dei lavori pubblici, approva il programma di finanziamento dei progetti.
Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con quota dell’assegnazione spettante alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nel programma triennale d’intervento nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed alla deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.
I progetti di cui all’articolo 7 della citata legge regionale n. 12 del 1985, possono essere presentati anche dai consorzi dei comuni.
Il 50 per cento dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo è riservato al finanziamento dei progetti presentati nel corso del 1985, valutati positivamente.


Art.10
Impegno assegnazioni FIO 1985
Gli stanziamenti, ammontanti a complessive lire 114.123.000.000, iscritti sui cap.li 05009 (L. 25.450.000.000), 06248 (L. 32.020.000.000), 08043 (L. 11.374.000.000), 08043-02 (L. 16.000.000.000), 08043-03 (L. 29.279.000.000) del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1986, relativi alle assegnazioni FIO per l’anno 1985, possono essere impegnati nei limiti dei finanziamenti approvati, ma i relativi pagamenti potranno essere disposti nei limiti delle autorizzazioni di spesa di volta in volta disposte dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art.11
Programma straordinario triennale di opere pubbliche
Per l’attuazione di un programma straordinario di opere pubbliche è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la spesa complessiva di L. 180.000.000.000 suddivisa nei seguenti settori d’intervento:
1) opere acquedottistiche e fognarie:
- Opere acquedottistiche e fognarie (cap. 08035/07) così ripartite:
- L. 20.000.000.000 nell’anno finanziario 1986;
- L. 22.500.000.000 nell’anno finanziario 1987;
- L. 22.500.000.000 nell’anno finanziario 1988;
- Opere depurative (cap. 05014/01) così ripartite:
- L. 5.000.000.000 nell’anno finanziario 1986;
- L. 7.500.000.000 nell’anno finanziario 1987;
- L. 7.500.000.000 nell’anno finanziario 1988;
2) viabilità, costruzione, sistemazione e miglioramento di strade di interesse sovracomunale L. 10.000.000.000 (cap. 08042) per l’anno finanziario 1986, da utilizzare per il completamento di opere di programmi precedenti;
3) porti di competenza regionale, per complessive lire 35.000.000.000 (cap. 08182) così ripartite:
- L. 5.000.000.000 nell’anno finanziario 1986;
- L. 15.000.000.000 nell’anno finanziario 1987;
- L. 15.000.000.000 nell’anno finanziario 1988.
Gli interventi di cui al presente punto dovranno essere realizzati tenendo conto delle priorità stabilite nel Titolo di spesa 9.3.01-1 del programma straordinario per il 1985 della legge 24 giugno 1974, n. 268;
4) edifici di culto, restauro e consolidamento di chiese di particolare interesse storico ed artistico (cap. 08033/01) per complessive L. 25.000.000.000 così ripartite:
- L. 5.000.000.000 nell’anno finanziario 1986;
- L. 10.000.000.000 nell’anno finanziario 1987;
- L. 10.000.000.000 nell’anno finanziario 1988;
5) recupero dei centri storici, restauro e consolidamento di edifici di particolare interesse storico - artistico, nonchè adeguamento delle infrastrutture di base (cap. 08031) per complessive L. 30.000.000.000 così ripartite:
- L. 10.000.000.000 nell’anno finanziario 1986;
- L. 10.000.000.000 nell’anno finanziario 1987;
- L. 10.000.000.000 nell’anno finanziario 1988;
6) copertura dei canali nei centri abitati per una somma di L. 5.000.000.000 (cap. 08035/05 per l’anno finanziario 1986.
Sui progetti delle opere acquedottistiche e fognarie, di cui al punto 1) del precedente comma, deve essere preventivamente acquisito l’attestato di conformità alle indicazioni contenute nel "Nuovo piano regolatore generale degli acquedotti" e nel "Piano regionale di risanamento delle acque", rilasciato rispettivamente dall’Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) e dall’Assessorato della difesa dell’ambiente.
Ai fini del rilascio dell’attestato di esecutività, di cui al precedente comma, l’ESAF e l’Assessorato della difesa dell’ambiente, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli elaborati tecnici: decorso inutilmente tale termine detto parere si intende acquisito.
Alla spesa di cui al punto 1) del primo comma del presente articolo si fa fronte con quota dell’assegnazione spettante alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo, previsti nel programma triennale di intervento nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed alla deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.
I programmi di opere fognarie di cui al punto 1) del primo comma del presente articolo sono proposti, per l’approvazione, a termini dell’articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, dagli Assessori dei lavori pubblici e della difesa dell’ambiente.
I programmi di opere depurative di cui al punto 1) del primo comma del presente articolo, e quelli comunque finanziati con fondi comunitari, statali o regionali, sono proposti per l’approvazione a termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, dall’Assessore della difesa dell’ambiente.
Per l’attuazione dei programmi di cui al precedente comma l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale, fino alla misura del 100 per cento dell’importo, ai comuni, ai consorzi intercomunali o comunque istituiti dalla Regione ed alle comunità montane per la realizzazione di progetti di impianti di depurazione conformi al "Piano regionale di risanamento delle acque" (cap. 05014/01).
Le direttive e gli indirizzi per la formulazione dei programmi previsti dal presente articolo vengono approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione programmazione.
I relativi programmi di attuazione vengono trasmessi alla Commissione programmazione entro dieci giorni dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale.


Art.12
Palazzo del Consiglio regionale
Ad integrazione degli stanziamenti disposti con la legge regionale 16 giugno 1980, n. 19 e successive modificazioni, è autorizzata, per l’anno 1986, l’ulteriore spesa di L. 10.000.000.000 (cap. 08004) per il completamento dei lavori del .

Art.13
Disponibilità legge n. 588 del 1962
Programma di itinerari turistico - culturali Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sui titoli di spesa del V programma esecutivo del piano di rinascita, nonchè gli interessi maturati al 31 dicembre 1985 ed i recuperi e rimborsi non ancora utilizzati sulla relativa contabilità speciale sono impiegati, sino all’importo di lire 25 miliardi, quale stanziamento integrativo per il programma di itinerari turistico - culturali previsto dal paragrafo 3.1 del programma straordinario di intervento per il 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268.
Con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio è istituito il necessario titolo di spesa nel V programma esecutivo di cui al primo comma.


Art.14
Integrazione stanziamenti per programma di itinerari turistico-culturali - Quota anno 1987
Ad integrazione della disponibilità prevista dal paragrafo 3.1 del programma straordinario d’intervento per il 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, è autorizzata, oltre allo stanziamento di cui al precedente articolo, l’ulteriore spesa di L. 25.000.000.000 da iscrivere nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1987 ai fini dell’esecuzione del programma di itinerari turistico - culturali.
Lo stanziamento di cui al primo comma è trasferito dal bilancio della Regione per l’anno finanziario 1987 alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 9.3.01-I del programma d’intervento di cui allo stesso precedente comma.


Art.15
Opere di interesse turistico
E’ autorizzata, nell’anno 1986, la spesa complessiva di L. 13.000.000.000 per la concessione dei finanziamenti previsti dall’articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, e relativi ad opere atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico.
A detta spesa si fa fronte, quanto a L. 10.000.000.000 (cap. 07002-01) con quota dell’assegnazione spettante alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nel programma triennale d’intervento nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed alla deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985 e, quanto a L. 3.000.000.000, con mezzi propri della Regione stessa (cap. 07003).


Art.16
Attuazione articolo 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217
Alla spendita dei fondi di provenienza statale iscritti nei capitoli 07003-03, 07003-04 e 07017-01 si provvede - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217 - con l’applicazione dei criteri e modalità di accesso ai finanziamenti rispettivamente stabiliti dalle leggi regionali 21 marzo 1957, n. 7, e 18 marzo 1964, n. 8, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art.17
Infrastrutture industriali ed artigianali
E’ autorizzata, nell’anno finanziario 1986, la spesa complessiva di L. 15.000.000.000 così ripartita:
- L. 5.000.000.000 per la realizzazione, nelle zone industriali di interesse regionale, delle dotazioni infrastrutturali previste dai relativi piani tecnico - economici di cui al paragrafo 2.3, lettera a), del programma d’intervento per l’anno 1985 della legge 24 giugno 1974, n. 268, (cap. 08205-01);
- L. 10.000.000.000 per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo II, 5, lettera c), del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, da erogare agli enti locali per il reperimento e l’attrezzatura di aree da destinare all’insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale (cap. 09051). Per il sopra indicato intervento non si applicano i limiti previsti nella lettera c) del già citato paragrafo II. 5 del programma di intervento per gli anni 1982-1984.
Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 9.2.03-I del programma d’intervento per l’anno 1985 di detta legge.
Alla spesa complessiva di L. 15.000.000.000, prevista dal presente articolo, si fa fronte con quota dell’assegnazione spettante alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nel programma triennale d’intervento nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed alla deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.


Art.18
Completamento programma ostelli gioventù
E’ autorizzata, nell’anno 1986, la spesa di lire 750.000.000 (cap. 07003-02) per il completamento del programma di ostelli per la gioventù di cui al paragrafo III. 2 del programma di intervento per l’anno 1979 della legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE il 23 maggio 1979.
Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge n. 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 7.3.2-I del predetto programma d’intervento.


Art.19
Formazione catasto strade provinciali
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali un contributo straordinario per le spese necessarie alla formazione, tenuta e aggiornamento del catasto delle strade provinciali, nonchè per le spese relative al censimento della circolazione sulle strade medesime.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno finanziario 1986, la spesa di lire 400.000.000 (cap. 08257).


Art.20
Interventi sulle opere d’invaso e trasporto delle acque
Per l’attuazione di interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e di controllo sistematico su opere d’invaso e di trasporto delle acque, l’amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti pubblici gestori contributi sino al 100 per cento del costo dell’intervento.
Per le finalità di cui al primo comma è autorizzata, nell’anno finanziario 1986, la spesa di L. 2.000.000.000 (cap. 08035-06).


Art.21
Ripiano debiti Ordinari diocesani
Per il ripiano dei debiti contratti dagli Ordinari diocesani della Sardegna con la Cassa depositi e prestiti per l’acquisizione di mutui finalizzati alla costruzione di edifici di culto, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1964, n. 19, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, direttamente alla Cassa depositi e prestiti, contributi straordinari fino all’ammontare complessivo di L. 500.000.000 relativi al pagamento delle annualità scadute, ivi compresi gli oneri per ritardato pagamento (cap. 08034-01).

Art.22
Strade vicinali
E’ autorizzata, nell’anno 1986, la spesa di lire 500.000.000 per il completamento dei programmi di strade vicinali finanziati ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1962, nn. 20 e 26 e successive modificazioni (cap. 08195).

Art.23
Ammodernamento servizio idrografico
Per l’ammodernamento, ristrutturazione e potenziamento della rete di rilevamento dei dati idro - metereologici di pertinenza della sezione autonoma per il servizio idrografico per la Sardegna, è autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1986, 1987 e 1988 la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 08253-01).

Art.24
Forfettizzazione spese generali
Per le opere pubbliche di competenza dell’Assessorato dei lavori pubblici la cui esecuzione è data in concessione, viene riconosciuta agli enti concessionari, un’aliquota per spese generali e compenso forfettario di tutti gli oneri che il concessionario deve sostenere per la realizzazione delle opere (progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione, collaudazione, trattazione amministrativa e similari).
L’aliquota percentuale riconosciuta è fissa ed invariabile e va calcolata sull’importo dei lavori, somministrazioni ed espropriazioni.
Detta aliquota percentuale è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici.
Qualora alla progettazione dell’opera provveda l’Amministrazione regionale mediante affidamento diretto dell’incarico, all’organo, azienda o ente concessionario è riconosciuto un importo pari all’applicazione dell’aliquota percentuale di competenza, depurato delle spese di progettazione spettanti al progettista.


Art.25
Mercati generali ortofrutticoli
E’ autorizzata per l’anno finanziario 1986 l’erogazione di un contributo complessivo di L. 7.000.000.000 da destinare ai comuni per la realizzazione di un primo lotto funzionale di mercati generali ortofrutticoli (cap. 08069-06).
E’ inoltre autorizzata la concessione di un ulteriore contributo straordinario di L. 1.200.000.000 al Consorzio ortofrutticolo di Sassari per ripianamento debiti di natura patrimoniale derivanti da oneri accessori per l’avvenuta ultimazione del complesso di Predda Niedda e L. 100.000.000 alla SOMEANS srl Società di gestione e commercializzazione agroalimentare di Sassari quale contributo per l’avviamento (08069-06).


Art.26
Interventi per i teatri
E’ autorizzata per l’anno 1986 l’erogazione ai comuni della somma complessiva di L. 10.000.000.000 (cap. 08069-07) per la costruzione, l’acquisto, la ristrutturazione ed il completamento di teatri.

Art.27
Contributo straordinario all’Istituto superiore regionale etnografico
E’ autorizzata per l’anno 1986 l’erogazione della somma di L. 1.200.000.000 (cap. 11060-02) per la costruzione della sede dell’Istituto superiore regionale etnografico.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
Art.28
Progetto biennale legge n. 257 del 1978
Per l’approvazione e la gestione del progetto biennale 1986-1987 della legge 5 agosto 1978, n. 457, trova applicazione l’articolo 9 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12.
Ai fini dell’ottenimento del contributo in conto capitale previsto dall’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, e dell’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, e destinato al recupero di civili abitazioni, qualora l’immobile oggetto del risanamento risulti essere in comproprietà indivisa, i comproprietari devono rinunciare a favore del richiedente, mediante obbligazioni trascritte presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari, all’uso dell’abitazione per almeno dieci anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.
Per la concessione dei contributi previsti dal paragrafo III. 2 di spesa 8.3.2-I, del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983 e relativi alla ricostruzione e la risanamento di abitazioni precarie e malsane, si prescinde dalle classi demografiche dei comuni di cui al punto 7) del predetto titolo di spesa.
All’attuazione degli interventi del programma di edilizia ad equo canone previsto dall’articolo 21 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, si provvede con le modalità e le procedure previste per gli interventi di edilizia sovvenzionata della legge n. 257 del 5 agosto 1978.
Per l’attuazione degli interventi di cui al comma precedente trova applicazione l’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
Ai fini della concessione delle provvidenze in favore del personale regionale e del Consiglio regionale, previste dalla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, si prescinde dal parere previsto all’articolo 6 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 1984, n. 15.


Art.29
Aumento massimale mutui legge n. 457 del 1978
Rettifica durata limite d’impegno
La durata del limite d’impegno di cui all’articolo 24 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è rettificata come segue: "dall’esercizio 1984 all’esercizio 1998 (cap. 08091)".


Art.30
Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria
E’ autorizzata, nell’anno 1986, la spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 08092-02) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo III. 2 del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983, relativi all’acquisizione da parte dei comuni di aree edificabili, nonchè all’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della stessa legge n. 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.2-I del citato programma d’intervento.
Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente si prescinde dalle classi demografiche dei comuni di cui al punto 17) del citato titolo di spesa 8.3.2-I.


Art.31
Fondo rotazione costruzione alloggi per pescatori
Le giacenze esistenti nel fondo di rotazione istituito presso l’Istituto mutuante ai sensi dell’articolo 6, ultimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1962, n. 27, sono versate, alla scadenza di ciascun anno finanziario, in conto entrate del bilancio regionale.
Le erogazioni delle quote del concorso statale negli interessi sui mutui concessi a valere sul fondo di cui al comma precedente, delegate alla Regione ai sensi dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, sono disposte mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanza di entrata.


Art.32
Contributo integrativo sui finanziamenti concessi alle cooperative edilizie
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare alle cooperative edilizie i mutui deliberati dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d’Europa nell’anno 1985, sino al massimale di mutuo di Lire 50.000.000, ad alloggio, al tasso del 12 per cento, stabilito dalla deliberazione del CIPE del 13 febbraio 1986 per i mutui agevolati di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
Al fine di cui al precedente comma l’Amministrazione regionale concede agli istituti di credito un contributo in unica soluzione secondo le procedure stabilite dal CIPE con la deliberazione del 12 giugno 1984 relativa ai mutui agevolati di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
I redditi degli assegnatari degli alloggi di cui al precedente primo comma non debbono superare i limiti massimi richiesti dalla sopracitata legge n. 457.
Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno 1986, la spesa di Lire 3.454.000.000 (cap. 08115-02).


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art.33
Destinazione quote rifinanziamento interventi leggi n. 403 del 1977 e n. 984 del 1977
A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l’applicazione delle leggi 27 dicembre 1977, n. 984, e 1° luglio 1977, n. 403, sono autorizzate, nell’anno finanziario 1986, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:
a) concessione di un contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021) L. 100.000.000
b) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, da difendere le pendici e a creare ombreggi e frangiventi, in applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025-01) L. 2.500.000.000
c) esecuzione delle opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole di cui ai titoli di spesa 8.1.1-I del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983 (cap. 06051-02) L. 10.000.000.000
d) costruzione, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture serricole previste dal paragrafo 9.1.3-I del programma di intervento per l’anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, (cap. 06051-02). L. 11.000.000.000
e) esecuzione di opere di elettrificazione agricola, in applicazione dell’articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dell’articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06087) L. 5.000.000.000
f) costruzione, riattamento e completamento di strade vicinali ed interpoderali in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dell’articolo 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06088) L. 11.000.000.000
g) concorso nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario, in applicazione dell’articolo 12 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, e successive modificazioni (cap. 06095-01) L. 2.000.000.000
h) promozione dell’incremento del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151-01) L. 380.000.000
i) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell’articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163) L. 5.000.000.000
l) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell’articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167) L. 2.100.000.000
m) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi e di industrie agro - alimentari isolane, di contributi per l’acquisto di mezzi ed attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, e successive modificazioni e dell’articolo 54 della presente legge, (cap. 06222) L. 2.000.000.000
n) realizzazione di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonchè ampliamento e ammodernamento dei preesistenti impianti, in applicazione dell’articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 30, e successie modificazioni (cap. 06234-01) L. 9.000.000.000
o) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell’articolo 13 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, (cap. 06245) L. 2.500.000.000
p) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261) L. 5.000.000.000
q) riduzione dei costi di gestione dell’irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262) L. 1.000.000.000
r) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263-01) L. 2.500.000.000
Gli stanziamenti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti, rispettivamente, ai titoli di spesa 9.1.02-I e 9.1.03-I del programma di intervento per l’anno 1985 della legge 24 giugno 1974, n. 268.


Art.34
Distillazione agevolata vernaccia
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento alla distilleria DICOVISA di Assemini per la distillazione agevolata della vernaccia di Oristano e della vernaccia Valle Tirso, di proprietà della Cantina sociale della vernaccia di Oristano, in giacenza alla data dell’entrata in vigore della presente legge.
Il prezzo di acquisto del prodotto da distillare sarà pari a quello medio di realizzo degli anni 1984 e 1985, desumibile dalla documentazione amministrativo - contabile, al netto del valore di mercato del distillato ottenuto.
Le spese per l’attuazione del presente articolo sono valutate in lire 1.000.000.000 (cap. 06229-03).


Art.35
(Il presente articolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).

Art.36
(Il presente articolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).

Art.37
Infrastrutture agricole
E’ autorizzata, nell’anno 1986, la spesa complessiva di L. 8.000.000.000, per la concessione delle seguenti provvidenze:
- contributi per piani di elettrificazione agricola (cap. 06087-01) L. 2.000.000.000
- contributi per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali (cap. 06088-01) L. 6.000.000.000


Art.38
Decentramento interventi su terre pubbliche
Gli interventi riguardanti la realizzazione di strutture o infrastrutture per la valorizzazione dei terreni di proprietà degli enti pubblici vengono indicati in appositi programmi predisposti dall’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale ed approvati ai termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
Con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale le somme indicate nei programmi di cui sopra vengono accreditate agli enti interessati mediante apertura di appositi conti correnti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
Gli enti utilizzano le somme assegnate secondo le norme consentite dai propri ordinamenti fermo restando che l’Amministrazione regionale non riconosce la revisione dei prezzi.
Il finanziamento della Regione è pari al 90 per cento della spesa ammissibile.
Per l’esecuzione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno 1986, la spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 06089).


Art.39
Decentramento interventi relativi a strade vicinali ed acquedotti rurali
I programmi d’intervento per la costruzione, il riattamento e la manutenzione delle strade vicinali, nonché delle strade costruite dai consorzi di bonifica e non classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione di quelle interpoderali, e degli acquedotti rurali, proposti dall’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale ed approvati dalla Giunta regionale ai termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, vengono realizzati direttamente dai comuni interessati.
Le relative somme sono accreditate con decreto dell’Assessore dell’agricoltura negli appositi conti correnti istituiti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
I comuni utilizzano le somme assegnate secondo le norme consentite dai propri ordinamenti, fermo restando che qualunque maggior onere rispetto alla spesa riconosciuta per l’esecuzione dell’opera in sede di concessione è a carico dell’ente concessionario.
Il contributo regionale concesso per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è elevato al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.


Art.40
Rifinanziamento piano zone interne
E’ autorizzata, nell’anno 1986, la spesa di lire 11.700.000.000 (cap. 06285) per incrementare il fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39; tale somma è destinata:
- per lire 10.000.000.000 al titolo di spesa P-1.01 relativo al finanziamento delle infrastrutture da realizzare nell’ambito delle zone di sviluppo agro - pastorale;
- per lire 1.200.000.000 al titolo di spesa P-1.10 relativo alle iniziative previste dal paragrafo 10.2 del piano medesimo, per il completamento del catasto dei terreni a pascolo in Sardegna.
- per lire 500.000.000 a titolo di spesa P-1.07 per le iniziative previste dal paragrafo 7.2 per perizie suppletive, revisione prezzi e completamenti delle strutture per mercati e mostre zootecniche che abbiano già avuto un finanziamento sullo stesso titolo di spesa.


Art.41
Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Una quota, pari a L. 7.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata ad incrementare lo stanziamento del titolo di spesa P-1.06 relativo alle iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

Art.42
(Il presente articolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).

Art.43
Fondo trasformazione passività cooperative agricole
Il fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all’articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 e successive modificazioni è incrementato, nell’anno 1986, della somma di L. 3.000.000.000 (cap. 06223).

Art.44
Agevolazioni per prestiti e ammasso grano duro
Nell’anno finanziario 1986 sono autorizzate le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:
a) fondo di garanzia sussidiaria dei prestiti di soccorso (cap. 06134) L. 30.000.000
b) concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio concessi agli allevatori danneggiati dalla peste suina africana (cap. 06136) L. 69.000.000
c) concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti concessi per la raccolta e conservazione e vendita del grano duro (cap. 06216) L. 100.000.000
d) contributi sulle spese di gestione e trasporto per l’ammasso e la conservazione del grano duro (cap. 06217) L. 100.000.000
e) contributo straordinario alle cantine sociali ed ai produttori di vernaccia per l’abbattimento degli interessi (cap. 06229-01) L. 350.000.000


Art.45
Contributi per impianti cooperativi
E’ autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 nell’anno finanziario 1986 per la concessione delle provvidenze previste dall’articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 a favore delle strutture cooperative (cap. 06234).

Art.46
Consorzio latterie sociali Sardegna
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare, sui finanziamenti concessi a valere sul fondo di commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, a favore del il tasso agevolato per la parte di detti finanziamenti non estinta al 31 dicembre 1984, a condizione che il beneficiario non abbia goduto, per lo stesso scopo, di provvidenze analoghe; il beneficio ha la durata di dodici mesi.
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di cui al precedente comma un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 per l’acquisto dell’area di sedime e per l’avvio dell’attività relativa al centro di commercializzazione dei prodotti lattiero - caseari (cap. 06244).


Art.47
Consorzio regionale cantine sociali della Sardegna
Al fine di consentire al di far fronte al pagamento dei prodotti ceduti nelle precedenti campagne dalle cantine sociali, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare al predetto ente la somma necessaria allo scopo anzidetto.
Alla relativa spesa, autorizzata sino all’importo di L. 1.000.000.000, si provvede con lo stanziamento del capitolo 06097-02.
Il recupero dell’anticipazione avverrà mediante versamento sul capitolo 36202 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione della Regione.


Art.48
Caseificio sperimentale Istituto zootecnico
Una quota dello stanziamento iscritto al capitolo 06270-01, non superiore a lire 1.000.000.000, è destinata alla ristrutturazione ed alla riattivazione del caseificio sperimentale di Bonassai dell’Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna.

Art.49
Fondo proprietà coltivatrice
I mutui concessi sul fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, per lo sviluppo della proprietà coltivatrice possono essere erogati per l’intera somma riconosciuta ammissibile e con un ammortamento eguale a quello previsto dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.

Art.50
Centro di addestramento dei divulgatori agricoli
L’articolo 47 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, è sostituito dal seguente:
"L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di L. 1.100.000.000 al Consorzio interregionale per la divulgazione agricola in Italia, di cui L. 1.000.000.000 per il ripristino delle strutture e per l’acquisto di arredi, comprese le attrezzature scientifiche, e L. 100.000.000 quale quota di partecipazione al progetto Videotel (cap. 06023); la somma di L. 1.000.000.000 può essere utilizzata direttamente dall’Amministrazione regionale per il fine predetto".


Art.51
Completamento Facoltà di veterinaria
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere all’università di Sassari un contributo straordinario di L. 2.000.000.000 per i lavori di completamento degli edifici della Facoltà di medicina veterinaria e la costruzione di stalle e ricoveri animali (cap. 06333 così denominato: "Contributo straordinario per il completamento della Facoltà di medicina veterinaria e la costruzione di stalle e ricoveri di animali").

Art.52
Attività di allevamento
Ai fini dell’applicazione delle provvidenze contributive e creditizie regionali, tutte le attività di allevamento riproduzione e accrescimento ponderale del bestiame, compresa l’acquacoltura aziendale, sono considerate di natura agricola.
Per bestiame si intendono sia gli animali di qualunque genere e specie le cui produzioni vengono destinate alla alimentazione umana, sia gli animali da pelliccia.
I relativi oneri fanno carico ai capitoli del bilancio regionale ed ai titoli di spesa delle contabilità speciali, istituiti per la concessione di contributi per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario a carattere zootecnico.


Art.53
(Il presente articolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).

Art.54
Misure contributi regionali in agricoltura
I contributi previsti dalle norme regionali vigenti in materia di agricoltura sono concessi nella misura massima indicata nelle medesime norme.
Le misure dei contributi previsti dall’articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, e dell’articolo 60 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, per l’acquisto di mezzi ed attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici sono fissate, rispettivamente, nel 75 per cento e nel 50 per cento della spesa ammessa.


Art.55
Utilizzo disponibilità fondi rotazione per concorso interessi
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le disponibilità dei fondi di rotazione di credito agrario anche per l’erogazione del concorso nel pagamento degli interessi, nei casi in cui le operazioni vengano finanziate con disponibilità degli istituti di credito.

Art.56
Direzione tecnica ed amministrativa impianti cooperativi
Le provvidenze di cui all’articolo 1, lettera a), della legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, e successive modificazioni sono estese, indipendentemente dal settore di attività agricola, a tutti i consorzi, cooperative ed associazioni dei produttori, riconosciute - queste ultime - ai sensi della legge regionale 2 giugno 1983, n. 15, operanti nel territorio della Regione.
La relativa spesa fa carico al capitolo 06204 del bilancio regionale.


Art.57
Ristrutturazione cooperative agricole
Al fine di conferire maggiore competitività al settore della cooperazione agricola e di favorire il generale riequilibrio del sistema cooperativo, soprattutto mediante incorporazioni, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative incorporanti i finanziamenti necessari ad estinguere le passività contratte dalle cooperative che vengono incorporate.
Le cooperative incorporanti, previamente autorizzate dall’Assessorato dell’agricoltura, conservano le strutture e gli impianti delle cooperative incorporate considerati complementari per lo svolgimento della propria attività.
I proventi delle vendite dei rimanenti beni, dei prodotti e del recupero dei crediti, attinenti al patrimonio delle cooperative incorporate e realizzati successivamente alle incorporazioni, devono essere versati sul conto delle entrate del bilancio della Regione (cap. 36215).
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere i finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo alle cooperative che deliberino la cessazione della propria attività, a causa dell’insufficienza dei conferimenti che non consenta loro di perseguire gestioni economicamente equilibrate.
Le cooperative di cui al comma che precede, previa autorizzazione dell’Assessorato dell’agricoltura, devono provvedere in conformità a quanto stabilito dal terzo comma, fino al reintegro del finanziamento concesso.
All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzazione, fino all’importo non superiore a L. 2.000.000.000, delle disponibilità già autorizzate a favore del fondo di cui all’articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, e successive modificazioni (cap. 06223).


Art.58
Reinnesti di vigneti per vini DOC.
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per favorire le operazioni di reinnesto viticolo con varietà idonee a migliorare i vini a denominazione di origine controllata, nella stessa misura prevista dalle vigenti leggi per le opere di miglioramento fondiario ed agrario.
L’intervento contributivo viene concesso, oltre che per le spese di reinnesto e per l’eventuale modifica del sistema di allevamento, per il mancato reddito triennale dei vitigni interessati alla riconversione varietale.
Il contributo per il mancato reddito di cui al comma precedente è pari al 60 per cento della produzione lorda vendibile, valutata al momento dell’intervento sulla base della produzione media zonale.
L’intervento di riconversione è limitato entro il 20 per cento della complessiva superficie provinciale vitata e non può superare il 50 per cento di quella delle singole aziende.
Le provvidenze di cui ai commi precedenti vengono concesse prioritariamente agli interventi proposti dalle cantine sociali per conto dei propri soci.
Gli oneri conseguenti al presente articolo gravano sui capitoli di bilancio e sui titoli di spesa delle contabilità speciali istituiti per la concessione dei contributi per le opere di miglioramento fondiario ed agrario.


Art.59
Snellimento procedure ammasso grano duro
E’ soppresso il secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1981, n. 28.

Art.60
Contributi per piani di trasformazione aziendale
Per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è autorizzata per il 1986 l’ulteriore spesa di lire 20.000.000.000 (cap. 06214-01).
La distribuzione dei fondi di cui al precedente comma è effettuata, in deroga all’articolo 85 della presente legge, esclusivamente sulla base dei progetti di piani di trasformazione aziendale già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.61
Integrazioni alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21
Dopo l’ultimo comma dell’articolo 22 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, aggiungere il seguente comma:
"In tale eventualità le elezioni sono considerate valide anche con la partecipazione del 15 per cento degli aventi diritto al voto."


Art.62
Contributo straordinario all’Istituto Incremento Ippico
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di L. 1.000.000.000 (cap. 06271-03) all’Istituto Incremento Ippico per la realizzazione dell’Ippodromo di Cagliari.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO
Art.63
Fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi legge regionale n. 66 del 1976
L’integrazione del fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, (cap. 09050) è determinata, per l’anno finanziario 1986, in lire 15.000.000.000.

Art.64
Attuazione legge 29 maggio 1982, n. 308
Le domande intese ad ottenere i benefici della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono ricevute fino all’esaurimento degli stanziamenti e devono essere esaminate secondo l’ordine di arrivo agli uffici competenti.

Art.65
Contributo straordinario alla Stazione sperimentale del sughero
E’ autorizzata per l’anno 1986 l’erogazione di un contributo straordinario di L. 200.000.000 (cap. 09015-02) da destinare alla Stazione sperimentale del sughero per l’acquisto di attrezzature tecnico - scientifiche e per l’acquisto e il miglioramento dei terreni.

Art.66
SFIRS.
Ad integrazione dello stanziamento di cui al titolo di spesa 9.2.2-I del Programma di intervento per l’anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, destinato all’operazione di aumento del capitale deliberata dall’assemblea dei soci della Società finanziaria industriale rinascita Sardegna - -, è autorizzata l’ulteriore spesa, nell’anno 1986, di L. 3.500.000.000 (cap. 09040).

Art.67
Prestiti garantiti da consorzi fidi
L’Assessore regionale competente in materia di commercio individua con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, le aziende di credito cui può essere affidata, mediante convenzione, la delega di funzioni relativa alla concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi previsti dall’articolo 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, con conseguente costituzione presso le aziende medesime di appositi fondi regionali, comprensivi anche delle residue disponibilità di stanziamento dei precedenti esercizi (cap. 07064).
La concessione e l’erogazione dei cennati contributi in conto interessi sono in tal caso disposte con provvedimento dei presidenti dei delegati istituti di credito, sotto le direttive di coordinamento ed il controllo dell’Assessorato regionale del commercio.


Art.68
Centro pilota di Isili
Ad integrazione dell’articolo 31 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, l’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, per mezzo dell’Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA) un "centro pilota per l’artigianato" ad Isili per la lavorazione del rame.
Le spese per l’attuazione del presente articolo sono quantificate in lire 700.000.000 (cap. 07041).


Art.69
Estensione agevolazioni per locazione finanziaria
Le anticipazioni di cui al primo comma dell’articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, sono estese anche alle imprese commerciali che attuino totalmente o parzialmente, i programmi di investimento con il sistema della locazione finanziaria (cap. 07047).
L’anticipazione è concessa in misura pari a quella prevista in conto interessi per le iniziative realizzate con le agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 3, terzo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517.
Per l’anticipazione degli interessi in conto canoni, il fondo di cui al primo comma dell’articolo 20, della succitata legge regionale n. 28 del 1984, può essere costituito presso uno o più istituti di credito incaricati del servizio regionale di tesoreria. Le modalità di gestione del fondo e le procedure di concessione delle anticipazioni sono disciplinate mediante convenzioni fra l’Amministrazione regionale, prescelti istituti di tesoreria e le operanti società di locazione finanziaria.


Art.70
Interventi legge regionale 6 aprile 1954, n. 5
Gli interventi previsti dalla legge regionale 6 aprile 1954, n. 5, trovano applicazione anche in favore dell’artigianato e del turismo, con particolare riferimento agli studi e ricerche finalizzati all’acquisizione ed elaborazione dei dati necessari all’amministrazione per la messa a punto di strumentazioni normative, amministrative ed operative indirizzate alla razionalizzazione ed allo sviluppo dei settori dell’artigianato, del commercio e del turismo (cap. 07045).

Art.71
Disponibilità legge n. 588 del 1962 - Interventi per le attività produttive
Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sui titoli di spesa del V programma esecutivo del Piano di rinascita, nonchè gli interessi maturati ed i recuperi e rimborsi non ancora utilizzati sulla relativa contabilità speciale, sono impiegati, sino all’importo complessivo di L. 25.000.000.000 per l’attuazione dei seguenti interventi:
- interventi per ridurre il deficit della bilancia agro - alimentare regionale previsti dal paragrafo 1.6 del programma straordinario d’intervento per il 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 L. 7.000.000.000
- erogazioni all’EMSA per il finanziamento delle consociate, ad integrazione dello stanziamento previsto dal paragrafo 2.1, lettera a), del citato "programma" L. 400.000.000
- finanziamenti delle dotazioni infrastrutturali di cui al paragrafo 2.3, lettera a), del citato "programma" L. 4.000.000.000
- finanziamenti per il reperimento e l’attrezzatura di aree da destinare all’insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni d’interesse locale di cui al paragrafo II. 5, lettera c), del programma d’intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, 268 L. 10.000.000.000
Con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio sono istituiti i necessari titoli di spesa nel V programma esecutivo di cui al primo comma.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Art.72
Pubblica istruzione
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai comuni e agli organismi preposti all’attuazione del diritto allo studio, non inclusi o inclusi in modo parziale nei precedenti programmi di intervento della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, contributi per complessive L. 700.000.000 (cap. 11027); nella ripartizione valgono i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l’attuazione del programma cui gli interventi si riferiscono.
La somma di cui al capitolo 11024 può essere utilizzata anche durante il corso dell’anno scolastico 1985-86 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
E’ autorizzata, nell’anno 1986, la spesa di lire 1.500.000.000 per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 20 (case ed alloggi per gli studenti - cap. 11025); la programmazione della spesa avviene secondo il dettato dell’articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare, nell’anno 1986, un contributo straordinario di L. 1.000.000.000 ai comuni, sedi di scuole secondarie superiori, e alle province per la costruzione e l’arredamento di case dello studente (cap. 11026); lo stanziamento di cui al precedente comma verrà utilizzato per le iniziative già previste dagli articoli 3, lettera d), e 9 della legge regionale 11 ottobre 1981, n. 26, e la programmazione della spesa avviene secondo il dettato dell’articolo 4 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare con propri mezzi, ad integrazione delle assegnazioni disposte a tal fine dallo Stato, contributi per il funzionamento nell’anno 1986 delle Opere universitarie di Cagliari e Sassari sino alla concorrenza di L. 4.000.000.000 (cap. 11078-01).
E’ autorizzato il finanziamento, per un importo di L. 600.000.000, per l’attuazione di un programma straordinario per la manutenzione degli edifici di proprietà regionale utilizzati dall’Ente scuole materne per la Sardegna (cap. 11028).
L’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla valorizzazione e conservazione del materiale librario raro e di pregio ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1; la relativa spesa fa carico al capitolo 11108 del bilancio della Regione.
L’Amministrazione regionale è autorizzata, in attuazione dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ad erogare contributi a favore delle istituzioni bibliografiche pubbliche e private, nonchè ad erogare spese per l’attuazione dell’esercizio bibliotecario regionale con riferimento al servizio nazionale di lettura; i relativi oneri fanno carico al capitolo 11105-01 del bilancio della Regione.
I rendiconti delle Opere universitarie devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Art.73
Celebrazioni Deleddiane e premio di cinematografia internazionale "Premio Solinas"
E’ autorizzata, nell’anno 1986, l’erogazione di finanziamenti per complessive L. 300.000.000, di cui 220.000.000 per l’organizzazione delle celebrazioni relative al 50° anniversario della morte della scrittrice Grazia Deledda e l. 80.000.000 per l’organizzazione del "Premio Solinas" di cinematografia internazionale (cap. 11102).

Art.74
Ente lirico di Cagliari
Il contributo regionale di cui al capitolo 11074 è subordinato alla presentazione, da parte dell’, di un programma di attività e del rendiconto dell’attività svolta dallo stesso Ente nell’anno precedente.
Il programma ed il rendiconto devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Art.75
Sport
Il parametro per abitante, previsto dall’articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, come modificato dall’articolo 77 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, relativo alla determinazione dei contributi annui da corrispondere alla pratica sportiva, è applicato anche nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (cap. 11120).
Per la realizzazione della rete dei centri sportivi articolati di cui all’articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere con propri fondi al pagamento degli onorari ai professionisti incaricati della predisposizionedei progetti (cap. 11122).


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Art.76
Finanziamento ai comuni per assistenza e beneficienza
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 1986, ai comuni, la somma di lire 12.500.000.000 per l’esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficienza (cap. 02132).
Lo stanziamento di cui al precedente comma è ripartito secondo i seguenti criteri:
- per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ufficiali ISTAT;
- per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età non inferiore ai 60 anni, residente in ciascun comune;
- per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età inferiore ai 15 anni, residente in ciascun comune;
- per il 10 per cento in proporzione alle condizioni di particolare bisogno in cui versino singoli comuni.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art.77
Integrazioni all’art. 8 della legge regionale n. 16 del 1982
All’articolo 8 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, vengono aggiunti i seguenti commi:
"Agli agenti che, nel periodo 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1980, erano in servizio presso aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori che abbiano cessato di esercitare il pubblico servizio di linea anteriormente alla data del 3 settembre 1982, l’Amministrazione regionale concede un contributo forfettario di lire 156.000 per 60 mensilità al lordo degli oneri sociali a carico dell’agente.
Nel caso di inizio, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel corso del periodo 1° gennaio 197631 dicembre 1980, sono corrisposti all’agente tanti sessantesimi dell’importo di cui al comma precedente quanti sono i mesi di servizio prestati da parte dell’agente medesimo nel periodo suddetto presso l’azienda cessata, considerando mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni.
Tale importo è assoggettato ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’azienda per i quali l’Amministrazione regionale assume l’intero onere. Al pagamento dei suddetti contributi provvede d’ufficio lo Assessorato dei trasporti mediante versamento delle somme dovute all’Istituto nazionale della provvidenza sociale.
Le somme, al netto degli oneri sociali, sono erogate, con decreto dell’Assessore dei trasporti, agli agenti che presentino domanda, da inviare con raccomandata AR all’Assessorato dei trasporti, entro il 31 luglio 1986.
Al fine di documentare il periodo di servizio prestato presso l’azienda cessata, gli agenti aventi diritto, devono allegare alla domanda fotocopia autenticata del libretto di lavoro con chiara indicazione sia del periodo di servizio prestato che dell’azienda presso cui tale servizio sia stato prestato, ovvero fotocopia autenticata del libro matricola dell’azienda cessata con chiara indicazione del periodo di servizio prestato presso l’azienda medesima".
Per l’attuazione del presente articolo è autorizzato nell’anno 1986, lo stanziamento di L. 450.000.000 (cap. 13040).


Art.78
Avvio del servizio trasporti urbani di Oristano
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l’anno 1986 un contributo straordinario di L. 300.000.000 al Comune di Oristano per l’avvio del servizio di trasporti urbani (cap. 13041).

Art.79
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 1982
Il sesto comma dell’articolo 9 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, è sostituito dal seguente:
"Alla costruzione, acquisto ed ammodernamento di sedi e di officine - deposito non può essere destinato più del 25 per cento della somma che è attribuita dallo Stato alla Regione sul Fondo nazionale trasporti. Tale percentuale deve essere valutata in riferimento alla validità temporale complessiva del periodo di rifinanziamento del Fondo per gli investimenti di cui all’articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151".


Art.80
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 1982
Il sesto, settimo ed ottavo comma dell’articolo 11 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, sono sostituiti dai seguenti:
"La ripartizione fra le aziende pubbliche urbane ed extraurbane è effettuata con gli stessi parametri indicati nel comma precedente previa virtualizzazione delle percorrenze urbane reali, mediante moltiplicazione per il coefficiente 1,5.
Il riparto tra le aziende di trasporto urbano è effettuato sulla base dei posti per chilometro offerti virtualizzati in riferimento alla migliore offerta posti per chilometro ad abitante fra i vari servizi urbani della Sardegna.
In ogni caso del programma di riparto dei fondi approvati dalla Giunta viene data comunicazione a tutti gli interessati."


Art.81
Premi speciali agli autoservizi di granturismo
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere annualmente speciali premi agli autoservizi di gran turismo che si siano svolti nella maniera più appropriata alle esigenze dello speciale traffico servito, a norma dell’articolo 13 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, recepita con la legge regionale 27 ottobre 1956, n. 28 (cap. 13042).

Art.82
Consorzio del porto di Civitavecchia
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia la somma annua di L. 16.000.000, quale contributo di partecipazione al Consorzio stesso (cap. 13035).

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1984, N. 28, PROVVEDIMENTI PER L’OCCUPAZIONE
Art.83
Agevolazioni in riferimento a leggi di settore
Dopo il quinto comma dell’articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è inserito il seguente:
"5.1. Tale beneficio è esteso anche alle società giovanili di cui all’articolo 1, secondo comma, punto a), della presente legge."
Dopo il sesto comma dello stesso articolo 8 è aggiunto il seguente:
"7. Tali benefici sono estesi, ferma restando la priorità alle cooperative, anche alle società giovanili di cui all’articolo 1, secondo comma, punti a) e b. 1), della presente legge."


Art.84
Compiti dei comprensori e delle comunità montane
Il secondo e terzo comma dell’articolo 25 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le domande, corredate dei relativi progetti ed atti nelle forme e nei modi definiti dagli uffici competenti, sono inoltrate dai destinatari della presente legge ai comprensori e alle comunità montane competenti per territorio. I comprensori e le comunità montane, entro 15 giorni dalla data di ricezione, provvedono a trasmetterle ai competenti uffici istruttori e ad esprimere una valutazione tecnico - economica; decorso detto termine si può prescindere da detto parere.
3. A copertura degli oneri per l’attuazione della presente legge, relativi all’attività di promozione e di assistenza tecnica ed amministrativa, è riconosciuto ai comprensori ed alle comunità montante ove coincidano, un contributo pari al 2 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio. La ripartizione tra i suddetti organismi deve tener conto:
a) per il cinquanta per cento del peso percentuale degli iscritti alle liste di collocamento di ciascun comprensorio e comunità montana al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di stanziamento sul totale degli iscritti nelle medesime liste, alla stessa data, nel territorio dell’Isola;
b) per il cinquanta per cento del peso percentuale della popolazione residente al 31 dicembre 1981 in ciascun comprensorio e comunità montana sul totale di quella residente, alla stessa data, nel territorio dell’Isola."


Art.85
Modifica dell’articolo 28, della legge regionale 7 giugno 1984
L’articolo 28 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è sostituito dal seguente:
"Distribuzione territoriale degli interventi
1. La distribuzione territoriale degli interventi è effettuata a livello provinciale ed è deliberata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare della programmazione, su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.
2. La ripartizione deve tener conto:
a) per il cinquanta per cento del peso percentuale degli iscritti alle liste di collocamento di ciascuna provincia al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dello stanziamento sul totale degli iscritti nelle medesime liste, alla stessa data, nel territorio dell’Isola;
b) per il cinquanta per cento del peso percentuale della popolazione residente al 31 dicembre 1981 in ciascuna provincia sul totale di quella residente, alla stessa data, nel territorio dell’Isola.
3. I criteri di cui sopra si applicano anche per la ripartizione degli stanziamenti disposti negli anni 1984 e 1985."


Art.86
Art. 30 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28
Dopo l’articolo 30 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 è istituito il seguente:
"Art. 30 bis
"Corsi di formazione professionale per cooperative e società giovanili
Nella predisposizione del piano annuale di formazione professionale, di cui all’articolo 13 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, viene data priorità ai corsi di formazione predisposti da cooperative e società giovanili aventi i requisiti previsti dall’articolo 1 della presente legge i cui progetti siano ammessi a finanziamento."


Art.87
Finalità
Dopo la lettera b) del secondo comma dell’articolo della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è aggiunto il seguente punto:
"b. 1) alle società costituite da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, da lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni e emigrati di ritorno. La presenza dei giovani all’interno della società dovrà comunque essere maggioritaria."


Art.88
Interventi nel settore del turismo
All’articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:
Il primo comma è sostituito dal seguente:
"1. Alle cooperative e società giovanili di cui all’articolo 1, che mediante l’acquisto, la creazione, l’adattamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l’allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero nonchè l’organizzazione e la gestione di servizi promuovano iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello giovanile e sociale, con particolare riferimento all’integrazione del turismo costiero con quello delle zone interne e alla promozione del turismo invernale, sono concessi contributi in conto capitale fino al 60 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili."
Al quinto comma, di seguito, viene aggiunto:
"Qualora tali iniziative non siano contemplate da specifiche leggi di settore, le cooperative e società giovanili possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo a tasso agevolato a valere sui fondi erogati dagli istituti di credito, all’uopo convenzionati. Per l’abbattimento degli interessi l’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto dalla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8. L’Amministrazione è altresì autorizzata a stipulare con gli istituti di credito interessati le convenzioni per determinare le modalità degli interventi (cap. 07070)."


Art.89
Interventi nel settore della produzione di beni e servizi
Al terzo comma dell’articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, di seguito, viene aggiunto:
"Qualora tali iniziative non siano contemplate da specifiche leggi di settore, le cooperative e società giovanili possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo a tasso agevolato a valere sui fondi erogati dagli istituti di credito, all’uopo convenzionati. Per l’abbattimento degli interessi l’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto dalla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40. l’Amministrazione è altresì autorizzata a stipulare con gli istituti di credito interessati le convenzioni per determinare le modalità degli interventi (cap. 10143)."


Art.90
Modifica dell’articolo 11, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28
L’articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è sostituito dal seguente:
"Contributi in favore di comuni province e comunità montane
I comuni, singoli o associati, le province e le comunità montane che promuovono la realizzazione di attività nel settore dei servizi socialmente utili e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o società giovanili costituite ai sensi dell’articolo 1, possono beneficiare, anche ad eventuale integrazione di altri interventi previsti dalle leggi regionali, di un contributo a valere sulla presente legge pari al 90 per cento dei costi dei progetti predisposti dai suddetti enti."


Art.91
Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28
L’articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 è sostituito dal seguente:
"Garanzia fidejussoria
1. Le operazioni di credito contemplate da leggi regionali, statali o comunitarie, sono assistite, dalla garanzia fidejussoria della Regione quando siano concluse con i beneficiari di cui al secondo comma, punti a), b) e b. 1), dell’articolo 1 della presente legge.
2. A tal fine è costituito presso istituti abilitati all’esercizio del credito il "Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili" di cui alla presente legge.
3. Tale garanzia non potrà comunque superare il valore del 90 per cento della spesa ammissibile ed il loro ammontare non potrà superare di 30 volte la disponibilità del fondo."


Art.92
Premio di operosità per i disoccupati allievi dei cantieri scuola e di lavoro
Dopo il primo comma dell’articolo 15 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è aggiunto il seguente comma bis:
"1 bis. Le misure di premio di operosità e di retribuzione di cui al precedente comma sono estese al personale avviato ai cantieri archeologici previsti dall’articolo 14."


DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE
Art.93
Programma di formazione professionale
E’ sospesa, nell’anno 1986, l’applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall’articolo 31 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 47.
La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1986 è determinata in L. 33.000.000.000 (cap. 10001).
Il limite massimale retributivo per le convenzioni previste dall’articolo 9 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7 - primo comma - è determinato in L. 80.000 orarie.
Lo stesso limite retributivo si applica per le convenzioni stipulate ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 9 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7.


Art.94
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16
Il primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, è così modificato:
"Il credito di esercizio di cui alla lettera c) dello articolo 3 è concesso, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla presente legge, fino ad un massimo di lire 600.000.000."


Art.95
Modifica destinazione locali asili nido
In deroga all’articolo 6, lettera f), della legge regionale 1° agosto 1973, n. 17, l’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale con proprio decreto, può autorizzare i comuni interessati, nei casi di dimostrata necessità, sentito il parere della Commissione Consiliare competente, ad utilizzare per altri scopi di natura sociale, i locali degli asili nido costruiti ai sensi delle leggi 7 dicembre 1971, n. 1044; 29 novembre 1977, n. 891 e della legge regionale 1° agosto 1973, n. 17, per un periodo di tempo limitato o in via definitiva.
La deroga si applica agli asili nido già costruiti o in fase di ultimazione e, comunque, non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Allo scopo i comuni interessati sono tenuti a presentare entro la data suindicata e pena la decadenza:
a) domanda;
b) relazione illustrativa sui motivi della richiesta di cambiare la destinazione dei locali dell’asilo nido;
c) deliberazione consiliare esecutiva del comune interessato contenente l’impegno ad assumere a proprio carico l’onere di qualsiasi spesa derivante dal diverso utilizzo dell’asilo nido.


Art.96
Contributo a favore degli handicappati
Il contributo giornaliero pro - capite previsto dall’articolo 92 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 12, è elevato a L. 7.000 (cap. 01234).

Art.97
Contributo all’Associazione italiana per l’assistenza agli spastici
E’ autorizzata l’erogazione nell’anno finanziario 1986 all’Associazione italiana per l’assistenza agli spastici, sezione di Cagliari, di un contributo di L. 300.000.000 (cap. 10067) per l’acquisto ed il rinnovo delle attrezzature e degli automezzi.

Art.98
Attrezzature tecnico - sanitarie ospedaliere
E’ autorizzata, nell’anno finanziario 1986, la spesa complessiva di L. 3.500.000.000 (cap. 12178) per l’acquisto di attrezzature tecnico - sanitarie di avanzata tecnologia.

Art.99
(Il presente articolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio dal parte del Governo.)

Art.100
(Il presente articolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo.)

Art.101
Commissioni concorso personale Unità sanitarie locali
Sino alla emanazione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 6, ultimo comma, del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, ai componenti ed al segretario delle commissioni giudicatrici dei concorsi di assunzione del personale delle Unità sanitarie locali sono corrisposti i compensi nella misura stabilita dall’articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42.

Art.102
Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979
L’Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni della Sardegna in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, è autorizzata ad erogare agli stessi, per l’anno 1986, la somma complessiva di L. 8.000.000.000, corrisposta dallo Stato ai sensi del ventisettesimo comma dell’articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Detto stanziamento è così suddiviso:
1) L. 7.750.000.000 (cap. 04162) da ripartire tra i comuni della Sardegna:
a) per L. 6.000.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ISTAT;
b) per L. 1.750.000.000 in proporzione all’estensione territoriale dei comuni; fermo restando che con le somme assegnate ciascun comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;
2) L. 250.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento di posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i Convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all’anno scolastico 1986-1987.


Art.103
Contributo alle Associazioni fra enti locali
Il contributo da concedere alle Associazioni fra enti locali ai sensi della legge regionale 25 agosto 1982, n. 28, e della legge regionale 3 giugno 1974, n. 11, è elevato per l’anno 1986 e seguenti a L. 200.000.000 (cap. 04006). IL contributo può essere concesso anche per le spese di funzionamento delle Associazioni fra enti locali.
Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi programmi annuali di attività al fine di ottenere la concessione dei contributi di cui al comma precedente è fissato, per l’anno 1986, al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.104
Rimborso alla Cassa per il Mezzogiorno
In attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1976, n. 14, è autorizzata, nell’anno 1986, la spesa di L. 1.638.000.000, quale rimborso alla Cassa per il Mezzogiorno, in liquidazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984, delle somme anticipate agli enti di bonifica della Sardegna per il funzionamento, nell’anno 1974, dei centri di assistenza tecnica (cap. 06011-01).

Art.105
Finanziamento all’ERSAT.
A parziale saldo dei finanziamenti da corrispondere all’ERSAT - Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - per gli anni dal 1979 al 1982, ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 1986, la somma di L. 2.000.000.000 (cap. 06282-01)

Art.106
Finanziamento CRAS.
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno finanziario 1986, al CRAS (Centro regionale agrario sperimentale), un contributo straordinario di L. 300.000.000 (cap. 06272-02) finalizzato alla realizzazione di impianti pilota di irrigazione automatizzati.

Art.107
Contributo straordinario funzionamento EAF.
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno finanziario 1986, all’Ente autonomo del Flumendosa (EAF) un contributo straordinario di lire 2.200.000.000 (cap. 08226) finalizzato all’abbattimento dei prezzi di cessione dell’acqua alle utenze.

Art.108
Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio - culturali
I finanziamenti da erogare, nell’anno 1986, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socio - culturali, ai termini delle vigenti rispettive norme di legge, sono determinati nella misura a fianco di ciascuno indicata:
Capitolo 10020
Centri servizi sociali L. 212.000.000
Capitolo 10030
Consulta femminile regionale L. 70.000.000
Capitolo 11065
Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale "Luigi Canepa di Sassari" L. 100.000.000
Capitolo 11066
Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero
L. 50.000.000
Capitolo 11067
(Lo stanziamento non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).
Capitolo 11069
(Lo stanziamento non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).
Capitolo 11070
(Lo stanziamento non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).
Capitolo 11072
(Lo stanziamento non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).
Capitolo 11075
(Lo stanziamento non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).
Capitolo 11076
(Lo stanziamento non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).
Capitolo 11077
Sezione operante in Cagliari dell’Istituto superiore di educazione fisica di L’Aquila L. 700.000.000
Capitolo 11080
Istituto sardo per la storia della resistenza e dell’autonomia L. 40.000.000
Capitolo 11092
Centri per i servizi culturali L. 700.000.000
Capitolo 11098
Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM) L. 100.000.000
Dello stanziamento di lire 100.000.000 da erogare all’ISPROM una quota pari a lire 50.000.000 è finalizzata all’organizzazione del Convegno europeo sul ruolo dei "mass - media in rapporto alle minoranze linguistiche".
E’ altresì autorizzata, nell’anno 1986, l’erogazione, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socio - culturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno indicata:
Capitolo 10032
Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) L. 315.000.000
Capitolo 10033
Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) L. 210.000.000
Capitolo 10034
Comitato regionale dell’Ente nazionale sordomuti L. 100.000.000
Capitolo 10036
Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna L. 100.000.000
Capitolo 10037
Istituto medico pedagogico Gesù Nazareno di Sassari L. 150.000.000
Capitolo 10068
Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali di Cagliari L. 30.000.000
Capitolo 11074/01
Associazione musicale "Per Elisa" di Ozieri ed Ente concerti di Oristano L. 140.000.000
Capitolo 11079
Università Cattolica di Milano - Corsi di educazione fisica in Sassari L. 100.000.000
Capitolo 11079/01
Associazioni o Istituti di promozione culturale per il funzionamento e la gestione delle "Università degli anziani" di Cagliari (35.000.000), Oristano (5.000.000) e Sassari (30.000.000). L. 70.000.000
Capitolo 11081
(Lo stanziamento non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).
Capitolo 11082
(Lo stanziamento non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame della legge a seguito di rinvio da parte del Governo).


Art.109
Collaudo lavori sistemazione idraulico - forestale
L’Assessorato della difesa dell’ambiente è autorizzato ad utilizzare tecnici ed esperti dell’Amministrazione regionale degli enti strumentali della Regione, qualificati nel settore dell’economia forestale e montana, per il collaudo dei lavori di sistemazione idraulico - forestale, ancorchè finanziati con fondi regionali, statali e comunitari (cap. 05031).

Art.110
Integrazione della legge regionale 21 agosto 1980, n. 26
Al primo comma della legge regionale 21 agosto 1980, n. 26, è aggiunto il seguente secondo comma:
"Al personale tecnico ed amministrativo, assunto a tutto il 31 dicembre 1985 dagli uffici forestali dell’Amministrazione regionale e dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione ed adibito a mansioni impiegatizie per l’attuazione dei programmi di forestazione ed attività connesse di cui al comma precedente, si applica il contratto collettivo regionale di lavoro per gli impiegati agricoli, stipulato tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e vigente nel territorio della Sardegna."


Art.111
Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
In deroga a quanto previsto dall’articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della Sardegna con gli stanziamenti iscritti nei capitoli 05072 e 05078 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per l’anno 1986, sono realizzati con le modalità previste dall’articolo 4 della stessa legge.
Gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, possono interessare anche lavori urgenti di scavo e pulizia canali di collegamento con specchi acquei marini aperti, porticcioli e foci di fiumi.
A tal fine possono altresì essere impiegati mezzi, personale e strutture operanti attualmente ai sensi dell’articolo 4 della citata legge.


Art.112
Strutture fisse antincendio
E’ autorizzata, nell’anno 1986, la spesa di lire 600.000.000 (cap. 05054) per la realizzazione di strutture fisse da adibire al servizio antincendi.

Art.113
Ampliamento vivai forestali
A valere sulle disponibilità presenti sul capitolo 05019 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi, l’Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all’impianto ed ampliamento dei vivai forestali permanenti anche mediante l’acquisto di nuove superfici.

Art.114
Provvidenze a favore dei mitilicoltori e arsellatori
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei mitilicoltori e degli arsellatori del Golfo di Olbia, i quali - per effetto dell’eccezionale calura verificatasi nell’estate 1985 - abbiano subito moria di novellame e di prodotto maturo e abbiano dovuto sospendere l’attività per provvedimento delle autorità sanitarie con danno economico non inferiore al 50 per cento del ricavo ottenuto dall’attività nel corrispondente periodo dell’anno precedente, un contributo una tantum nella misura appresso indicata:
a) lire 10.000.000 per ciascun mitilicoltore;
b) lire 5.000.000 per ciascun arsellatore.
Per le imprese gestite in forma associata o cooperativa la predetta misura viene moltiplicata per il numero dei soci.
La provvidenza di cui al precedente primo comma è estesa anche a favore delle imprese di stabulazione, che, in conseguenza della sospensione delle attività di allevamento, abbiano dovuto interrompere l’esercizio degli impianti. La misura del contributo è fissata in lire 50.000.000 per ogni impianto.
Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi precedenti, i richiedenti devono avanzare, all’Assessorato regionale competente in materia di pesca, apposita domanda corredata dalle disposizioni recanti, nell’epoca, restrizioni delle attività di pesca e/o stabulazione delle specie ittiche anzidette, unitamente ad una dichiarazione personale indicante la sussistenza del danno subito e la misura dello stesso.
Per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 05096).


Art.115
Contributo ai mitilicoltori e arsellatori danneggiati nel marzo 1986
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei mitilicoltori e degli arsellatori operanti in zone non comprese dagli interventi di cui al precedente articolo che abbiano subito nel marzo del 1986, a causa dell’eccezionale ondata di maltempo, moria di novellame e di prodotto maturo ed abbiano inoltre dovuto sospendere l’attività con conseguente danno economico non inferiore al 50 per cento del ricavo conseguito nel corrispondente periodo dell’anno precedente, un contributo complessivo - una tantum - di lire 1.000.000.000 da ripartire nelle misure appresso indicate:
a) lire 10.000.000 per ciascun mitilicoltore;
b) lire 5.000.000 per ciascun arsellatore.
Per le imprese gestite in forma associata o cooperativa le sopraindicate misure vengono moltiplicate per il numero dei soci (cap. 05096/01).


Art.116
Sospensione pagamento mutui in vigore
Agli operatori del settore della produzione dei frutti di mare, singoli o associati, che hanno in corso di pagamento rate di mutui accesi per l’attività di coltivazione e stabulazione dei molluschi lamellibranchi è concessa la sospensione delle rate di ammortamento dei mutui stessi per un periodo non superiore a mesi cinque, semprechè la produzione sia stata bloccata per ragioni di ordine sanitario emanate dalle competenti autorità locali e regionali.
Per l’attuazione dell’intervento di cui al comma precedente, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con gli istituti di credito interessati.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare un contributo agli operatori del settore della produzione per il pagamento degli interessi riferiti alle quote di capitale previsti nel piano di ammortamento per il periodo riconosciuto di sospensione della produzione.
Le spese per l’attuazione del presente articolo sono quantificate in lire 50.000.000 (cap. 05097).


Art.117
Centro studi ecologici
E’ autorizzata, nell’anno 1986, la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 05002) per la costituzione del di cui all’articolo 9, primo comma, della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, e per la relativa gestione da attivarsi mediante apposito consorzio con le Amministrazioni provinciali e le Università dell’Isola.

Art.118
Interventi per la ripresa dell’attività peschereccia
Al fine di favorire la ripresa dell’attività peschereccia è autorizzata, per l’anno finanziario 1986, l’erogazione di contributi per complessive lire 300.000.000 (cap. 05098) da assegnare alle cooperative dei pescatori di tonno a parziale copertura di disavanzi determinati da eventuali andamenti negativi della stagione di pesca.

Art.119
Ufficio regionale della fauna
L’, di cui agli articoli 12, 13 e 25 comma secondo, della legge regionale n. 32 del 1978, e di cui all’articolo 83, della legge regionale n. 5 del 1985, assolve a compiti di studio e progettazione, finalizzati alla tutela e al ripopolamento della fauna nell’ambiente naturale, incluso quello marino, ed a tale fine può individuare "zone per lo studio ed il ripopolamento della fauna" nell’ambiente naturale, definendone le aree di pertinenza, particolarmente all’interno delle zone di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della legge regionale n. 32 del 1978, e delimitando tali aree con apposite indicazioni perimetrali.
Gli stanziamenti in dotazione all’ (cap. 05101 e 05101/01), possono essere altresì utilizzati per la realizzazione e la gestione delle zone di cui al precedente comma ed a tal fine l’Assessore della difesa dell’ambiente è autorizzato a stipulare convenzioni che regolamentino la disponibilità delle aree, preferibilmente pubbliche, su cui si istituiranno le predette zone.


Art.120
Organismi associativi delle Pro Loco
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad estendere agli organismi associativi di secondo grado delle Associazioni Pro Loco della Sardegna, sulla base di vincolanti programmi di consulenza e di assistenza tecnico - amministrativa da parte degli stessi organismi in favore delle aderenti Pro Loco, la concessione del contributo previsto dalla legge regionale 3 giugno 1974, n. 10, in misura non superiore, per ciascun competente esercizio, al 5 per cento del complessivo ammontare dei contributi concessi nel corso dell’esercizio medesimo alle consociate Pro Loco (cap. 07012).

Art.121
Aziende ricettive
L’applicabilità delle provvidenze creditizie e contributive di cui alle leggi regionali 18 marzo 1964, n. 8 e 19 aprile 1968, n. 16, è estesa a tutte le tipologie di aziende ricettive previste dalla legge regionale 14 aprile 1984, n. 22, semprechè di classifica non superiore a "quattro stelle".

Art.122
Personale Amministrazione regionale
Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all’articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, e relativo agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali (cap. 03014) è rideterminato, per l’anno 1986 in lire 17.500.000.000; di tale stanziamento una quota non superiore a lire 6.500.000.000 è attribuita agli stessi enti strumentali quale copertura, sempre per l’anno 1986, degli oneri derivanti dagli accordi decorrenti dall’anno 1985.
A decorrere dal 1° maggio 1986 le variazioni dell’indennità di cui all’articolo 73 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono determinate nella misura, con le scadenze e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.


Art.123
Personale ruolo speciale provvisorio leggi regionali nn. 18 del 1984 e 12 del 1986
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad estendere al personale inquadrato nel ruolo speciale provvisorio di cui alle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12, le iniziative per la partecipazione a corsi di preparazione, aggiornamento e formazione del personale dipendente, secondo le disposizioni contenute nell’articolo 39 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (cap. 02093).
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad anticipare al predetto personale, in conto delle disponibilità di cui al capitolo 02016, le somme al medesimo spettanti per il periodo anteriore a detto inquadramento in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.
L’Amministrazione regionale è inoltre autorizzata ad erogare, allo stesso personale, i compensi per lavoro straordinario ed i compensi incentivanti la produttività previsti rispettivamente agli articoli 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 (cap. 02081).


Art.124
Sovvenzione al fondo integrativo trattamento quiescenza
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 5.000.000.000 e nell’anno 1986 (cap. 02100).

Art.125
Trattamento di fine rapporto al personale ex ISES, ISSCAL, INAPLI, ENALC e INIASA
L’Amministrazione regionale, al fine di assicurare ai propri dipendenti, od ai loro aventi causa, trasferiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 e dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, il trattamento previdenziale (indennità di anzianità ), nella misura prevista dall’articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è autorizzata a corrispondere agli stessi la differenza fra la somma lorda calcolata nella misura predetta e quella lorda eventualmente corrisposta a titolo di indennità di premio di servizio dall’INADEL o, ad altro analogo titolo, dagli enti di provenienza; è fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa dell’Amministrazione regionale medesima sulle indennità di fine servizio dovute dagli enti stessi (cap. 02025).
I servizi da considerare nel computo del predetto trattamento previdenziale sono:
a) i servizi prestati alle dipendenze dei soppressi enti edilizi ISES e ISSCAL e enti di formazione professionale INAPLI - ENALC - INIASA;
b) il servizio prestato alle dipendenze della Regione.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai dipendenti già cessati dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
E’ abrogato il punto a) dell’articolo 28 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.


Art.126
Indagine beni immobili della Regione
Per la prosecuzione dell’indagine conoscitiva sui beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione e di quelli adibiti ad uffici regionali, prevista dall’articolo 59 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, è autorizzata, nell’anno 1986, la spesa di lire 500.000.000 (cap. 04111).

Art.127
Contributo al Comune di Arborea
In conto dello stanziamento del capitolo 01013, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Arborea un contributo non superiore a lire 46.232.000, quale rimborso forfettario delle spese sostenute per la rimozione e l’affondamento del cetaceo arenatosi nella spiaggia di Marceddì nel mese di maggio 1985.

Art.128
Copertura finanziaria
Alle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte, come indicato nell’allegata tabella C, con risorse proprie della Regione e con le assegnazioni dello Stato previste nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1986.
Alle maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1987, quantificate in lire 45.000.000.000, si fa fronte con l’utilizzo del maggior gettito delle imposte di registro sulle successioni ipotecarie e tabacchi, derivanti dal loro naturale incremento.


Art.129
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 27 giugno 1986

Melis