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Legge Regionale 30 giugno 1986, n. 45

Disposizioni relative al personale dell’Amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi 1986.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie riconnesse alla funzionalità della campagna antincendi 1986, in rapporto all’insufficienza del personale regionale impegnato per l’attuazione della campagna stessa, sino a quando non sarà diversamente disposto dagli accordi previsti dall’articolo 2, comma secondo, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, l’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere durante il periodo compreso tra il 1o giugno e il 30 settembre 1986, compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso e comunque fino ad un massimo di 70 ore mensili, a favore del personale appartenente al ruolo unico regionale che sia stato assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, ovvero che presti servizio presso l’Azienda foreste demaniali della Regione.
Gli stessi compensi sono corrisposti a favore del personale della VI fascia funzionale del ruolo unico regionale avente la qualifica di esperto in scienze agrarie e forestali ed al personale a tempo indeterminato dell’Amministrazione regionale di cui all’articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, avente la qualifica di esperto forestale, nonchè , limitatamente ad un numero di 20 unità complessive che siano assegnate a compiti amministrativi o tecnici riconnessi alla campagna antincendi, al personale del ruolo unico regionale ed a quello a tempo indeterminato di cui all’articolo 8 della predetta legge, prescindendosi dalla qualifica rivestita.
I compensi di cui ai precedenti commi sono corrisposti al personale indicato nel comma medesimo che sia effettivamente impegnato per l’attuazione della campagna antincendi.


Art.2
Al personale indicato al precedente articolo 1, qualora non abbia titolo alle indennità previste dall’articolo 20 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, sono corrisposte, limitatamente al periodo di tempo 1o giugno - 30 settembre 1986, le indennità per uso di mezzo aereo e per reperibilità e disponibilità nella misura e secondo le modalità di cui al citato articolo 20.

Art.3
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono determinate in lire 570.000.000 e gravano sui capitoli 02016 e 02050 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986.
Nello stesso bilancio sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
lire 570.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 5) della Tabella A allegata alla legge finanziaria 1986

In aumento
02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02016 -
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale (LR 17 agosto 1978, n. 51; LR 4 settembre 1978, n. 57; LR 1o giugno 1979, n. 47; LR 28 febbraio 1981, n. 10; LR 28 luglio 1981, n. 25; LR 28 novembre 1981, n. 39; LR 19 novembre 1982, n. 42; LR 8 maggio 1984, n. 18; LR 25 giugno 1984, n. 33; art. 3, LR 5 agosto 1985, n. 17; LR 23 agosto 1985, n. 20 e art. 20, LR 5 novembre 1985, n. 26) (spesa obbligatoria)
lire 80.000.000

Capitolo 02050
Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso l’Amministrazione regionale (LR 17 agosto 1978, n. 51; DPR 19 giugno 1979, n. 348; LR 27 agosto 1982, n. 22; LR 19 novembre 1982, n. 42; LR 8 maggio 1984, n. 18; art. 2, LR 5 agosto 1985, n. 17 e LR 5 novembre 1985, n. 26)


Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 30 giugno 1986

Melis