Legge Regionale 30 giugno 1986, n. 45
Disposizioni relative al personale dell’Amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi 1986.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Gli stessi compensi sono corrisposti a favore del personale della VI fascia funzionale del ruolo unico regionale avente la qualifica di esperto in scienze agrarie e forestali ed al personale a tempo indeterminato dell’Amministrazione regionale di cui all’articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, avente la qualifica di esperto forestale, nonchè , limitatamente ad un numero di 20 unità complessive che siano assegnate a compiti amministrativi o tecnici riconnessi alla campagna antincendi, al personale del ruolo unico regionale ed a quello a tempo indeterminato di cui all’articolo 8 della predetta legge, prescindendosi dalla qualifica rivestita.
I compensi di cui ai precedenti commi sono corrisposti al personale indicato nel comma medesimo che sia effettivamente impegnato per l’attuazione della campagna antincendi.
Art.2
Art.3
Nello stesso bilancio sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
lire 570.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 5) della Tabella A allegata alla legge finanziaria 1986
In aumento
02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02016 -
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale (LR 17 agosto 1978, n. 51; LR 4 settembre 1978, n. 57; LR 1o giugno 1979, n. 47; LR 28 febbraio 1981, n. 10; LR 28 luglio 1981, n. 25; LR 28 novembre 1981, n. 39; LR 19 novembre 1982, n. 42; LR 8 maggio 1984, n. 18; LR 25 giugno 1984, n. 33; art. 3, LR 5 agosto 1985, n. 17; LR 23 agosto 1985, n. 20 e art. 20, LR 5 novembre 1985, n. 26) (spesa obbligatoria)
lire 80.000.000
Capitolo 02050
Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso l’Amministrazione regionale (LR 17 agosto 1978, n. 51; DPR 19 giugno 1979, n. 348; LR 27 agosto 1982, n. 22; LR 19 novembre 1982, n. 42; LR 8 maggio 1984, n. 18; art. 2, LR 5 agosto 1985, n. 17 e LR 5 novembre 1985, n. 26)
Art.4
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 30 giugno 1986
Melis